È possibile intestare casa a un minore?
All’interno della questione legata alla gestione del patrimonio familiare, rientra un aspetto senz’altro particolare che lascia spazio al sorgere di alcuni dubbi: la possibilità di intestare casa ad un minore, ad esempio un figlio.
Innanzitutto, per chiarire se la cosa sia fattibile o meno, occorre specificare che un minore, ossia un soggetto che non abbia ancora raggiunto la maggiore età, per legge viene considerato incapace di agire e viene dunque rappresentato dai propri genitori. Tale aspetto però, non impedisce al minore di poter intestare a proprio nome una casa, perché sono appunto i genitori a gestire gli atti di trasferimento e di acquisto per conto del figlio: sarà loro il compito di firmare, ad esempio, l’atto di acquisto della casa, successivamente intestata al minore.
È bene sottolineare che i genitori non possono agire senza che vi sia alcun tipo di limitazione e/o controllo. Difatti esiste una legge che tutela il minore, si tratta dell’articolo 320 del Codice civile in cui viene stabilito che sia un giudice ad autorizzare gli atti di acquisto di un immobile. In mancanza di autorizzazione, i genitori non possono procedere all’acquisto. Nel seguito vedremo meglio come procedere per ottenere tale autorizzazione.
Autorizzazione per l’acquisto di una casa a nome di un minore
Come anticipato, prima di procedere all’acquisto di un bene immobile in favore di un minore, i genitori debbono necessariamente ottenere, per legge, l’autorizzazione da parte di un giudice. È quest’ultimo infatti a dover esprimersi in modo favorevole o contrario, sulla base di ciò che ritenga più giusto, conveniente ed utile per il minore.
I genitori dunque, dovranno presentare presso il giudice competente, un apposito ricorso in cui richiedano in primo luogo, che sia approvata l’operazione di acquisto, e che siano quindi in secondo luogo, autorizzati a firmare l’atto notarile con cui si dispone in merito all’acquisto della casa.
Donazione diretta di un immobile
Un modo con cui poter intestare casa al proprio figlio minorenne, è la donazione diretta del bene immobile da parte di uno o di entrambi i genitori. Va detto che tale forma mediante cui può avvenire l’intestazione del bene immobile in favore di un minore, viene talvolta adoperata anche dai nonni che intendono donare ai propri nipoti. Anche in questo caso i genitori o comunque coloro che ricoprono il ruolo di “donanti”, dovranno ricevere parere positivo da parte del giudice, che può o meno autorizzare la donazione.
Ora, uno dei problemi che la donazione comporta, è l’eventuale conflitto di interessi che sorge al momento dell’atto notarile, in quanto i genitori ricoprono sia le vesti di donanti, sia quelle di rappresentanti del figlio a cui la donazione è rivolta. Sostanzialmente la questione nasce per il discorso legato agli obblighi alimentari che sussiste tra familiari. Esiste infatti per legge, una lista di soggetti, disposti in ordine di priorità, cui spetta l’obbligo di prestare gli alimenti. Tuttavia tale ordine decade nel caso in cui la persona che dovesse trovarsi in una situazione di difficoltà e/o di ristrettezze economiche, avesse fatto una donazione. In tal caso infatti, sarebbe il donatario a dover, con precedenza sugli altri familiari, prestare gli alimenti a colui che gli ha fatto la donazione, ossia al donante.
Per evitare situazioni di difficile risoluzione, la legge offre la possibilità di introdurre un terzo soggetto definito “curatore speciale”, diverso sia dal genitore donante, sia eventualmente dall’altro genitore non donante. Al curatore speciale, nominato dal giudice, spetterà quindi l’onere di rappresentare il minore ed i suoi interessi, nell’atto di acquisto per donazione.
Donazione indiretta di un immobile: quando non è necessaria l’autorizzazione
L’intestazione del bene ad un minore può avvenire non soltanto attraverso la forma della donazione diretta, ma anche tramite donazione indiretta. È ciò che accade quando ad esempio, una coppia di genitori intende acquistare da un terzo soggetto, a titolo oneroso, una casa da intestare poi, al figlio minorenne.
Il tipo di contratto da stipulare in questo caso, è definito dall’articolo 1411 del Codice civile: il negozio a favore di terzo. In linea generale tale tipo di contratto si ha quando uno dei contraenti si obbliga nei confronti dell’altro, ad eseguire una prestazione in favore di un terzo soggetto.
Detto questo, vediamo quale possa essere la circostanza in cui si rende necessario ricorrere al negozio a favore di terzo. Prendiamo ad esempio il caso in cui un genitore voglia acquistare un immobile, ma voglia indirizzarne gli effetti in favore del figlio, non ancora maggiorenne.
In una situazione simile, il minore non è di fatto parte dell’atto d’acquisto e, laddove non dovesse esprimere di voler profittare della stipulazione in suo favore, non è richiesta alcun tipo di autorizzazione da parte del giudice. Quest’ultima si rende invece necessaria, quando il minore manifesta la volontà di rendere irrevocabile la stipulazione fatta in suo favore, che diversamente potrebbe, in assenza di questa dichiarazione, essere revocata.