Divorzio consensuale: come funziona e quando si può richiedere
Il divorzio consensuale è il percorso con cui i coniugi chiedono lo scioglimento del matrimonio, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, sulla base di condizioni condivise. Non basta, quindi, essere d’accordo sulla volontà di divorziare: occorre anche definire in modo preciso le conseguenze personali, economiche e familiari della fine del rapporto, soprattutto quando vi sono figli o patrimoni comuni.
La norma di riferimento resta la L. 1 dicembre 1970, n. 898, in particolare l’art. 3, che individua i presupposti del divorzio. Nella situazione più frequente, il divorzio può essere richiesto dopo una separazione legale protratta per il tempo minimo previsto dalla legge: sei mesi se la separazione è stata consensuale, dodici mesi se è stata giudiziale. Questi termini non decorrono da un momento qualsiasi della crisi, ma dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice o dalla data certificata nell’accordo concluso secondo le forme previste.
Oggi, dopo la riforma Cartabia, è possibile proporre nello stesso ricorso la domanda di separazione e quella di divorzio, ai sensi dell’art. 473-bis.51 c.p.c. La Cass. civ., Sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727, ha chiarito però un punto essenziale: si tratta di un cumulo processuale, non di un divorzio immediato. Il tribunale potrà pronunciarsi sul divorzio solo dopo il passaggio in giudicato della separazione e il decorso dei termini previsti dall’art. 3 L. 898/1970.
Nella pratica, il divorzio consensuale è indicato quando:
- entrambi i coniugi vogliono chiudere il matrimonio;
- esiste un’intesa su figli, casa, assegni e spese;
- le condizioni sono realistiche e sostenibili nel tempo;
- non vi sono pressioni o squilibri tali da rendere l’accordo fragile.
Dalla crisi coniugale allo scioglimento definitivo del vincolo
Uno degli effetti più rilevanti del divorzio riguarda i rapporti successori tra gli ex coniugi. Con lo scioglimento del matrimonio viene infatti meno lo status di coniuge e, con esso, cessano i diritti ereditari che la legge riconosce al marito o alla moglie. Si tratta di una conseguenza spesso sottovalutata nella pratica, soprattutto quando il patrimonio familiare comprende immobili, partecipazioni societarie o altri beni di valore rilevante.
Dopo il divorzio vengono meno i diritti successori reciproci: l’ex coniuge perde la qualità di legittimario e non ha più alcuna quota di riserva prevista dalla legge. Non può quindi essere chiamato all’eredità come erede legittimo né vantare i diritti che l’ordinamento riconosce ai familiari più strettamente tutelati. Potrà eventualmente succedere all’altro soltanto se espressamente istituito nel testamento e comunque nei limiti della quota disponibile, senza beneficiare delle garanzie riservate ai legittimari.
Questo profilo assume particolare importanza quando il divorzio interviene dopo molti anni di matrimonio o in presenza di patrimoni consistenti. In tali situazioni è spesso opportuno verificare se testamenti precedentemente redatti continuino a essere coerenti con la nuova situazione familiare. Non è raro che un coniuge abbia predisposto disposizioni testamentarie quando il matrimonio era ancora in essere e che tali disposizioni risultino in seguito non più adeguate alle proprie volontà.
Dal punto di vista pratico, dopo il divorzio è quindi consigliabile valutare anche gli aspetti successori e patrimoniali collegati alla cessazione del rapporto, verificando ad esempio:
- eventuali testamenti già esistenti;
- attribuzioni patrimoniali previste in favore dell’ex coniuge;
- assetti successori riguardanti figli o altri familiari;
- strumenti di pianificazione patrimoniale già adottati.
Tempi del divorzio dopo la separazione
I tempi del divorzio dipendono anzitutto dal tipo di separazione già intervenuta. L’art. 3 L. 898/1970, come modificato dalla disciplina sul cosiddetto divorzio breve, prevede termini diversi: sei mesi dalla separazione consensuale e dodici mesi dalla separazione giudiziale. Il termine decorre dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella separazione, oppure dalla data certificata nell’accordo concluso tramite negoziazione assistita o davanti all’ufficiale di stato civile.
Questo significa che il divorzio non può essere chiesto solo perché la convivenza è cessata da tempo. La separazione di fatto, anche se prolungata, non equivale alla separazione legale. È un errore frequente pensare che basti vivere separati per alcuni mesi per poter divorziare: occorre un titolo giuridico valido di separazione.
Con la riforma Cartabia, il procedimento può essere più lineare quando i coniugi sono già d’accordo. L’art. 473-bis.51 c.p.c. consente infatti di presentare una domanda congiunta di separazione e divorzio nello stesso ricorso. Come chiarito dalla Cass. civ., Sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727, questa possibilità semplifica il percorso processuale, ma non elimina il tempo minimo previsto dalla legge tra separazione e divorzio.
In concreto, i passaggi da considerare sono:
- deposito o sottoscrizione dell’accordo di separazione;
- decorso del termine di sei o dodici mesi;
- verifica dei presupposti per il divorzio;
- deposito della domanda o prosecuzione del procedimento cumulato;
- controllo dell’accordo da parte dell’autorità competente.
Quali accordi devono essere definiti tra i coniugi
Nel divorzio consensuale, l’accordo è il centro della procedura. Deve regolare tutti i punti che resteranno rilevanti dopo la fine del matrimonio: non solo la volontà di divorziare, ma anche i rapporti economici, l’abitazione, i figli, le spese e gli eventuali trasferimenti patrimoniali. Un’intesa parziale rischia di non essere sufficiente o di generare nuove controversie.
Gli aspetti più comuni riguardano l’eventuale assegno divorzile, la casa familiare, la ripartizione delle spese, il mantenimento dei figli e la gestione delle spese straordinarie. Quando vi sono figli, l’accordo deve disciplinare anche collocazione, tempi di permanenza con ciascun genitore, vacanze, decisioni scolastiche, sanitarie e attività extrascolastiche.
Una parte importante riguarda i rapporti patrimoniali. La giurisprudenza riconosce sempre più spazio ai cosiddetti contratti della crisi coniugale, cioè agli accordi con cui i coniugi definiscono anche trasferimenti di beni o diritti. La Cass. civ., Sez. Un., 21 ottobre 2021, n. 21761, ha ammesso la validità dei patti traslativi inseriti negli accordi di separazione e divorzio, se rispettano i requisiti di legge. La Cass. civ., Sez. I, ord. 15 novembre 2025, n. 30180, ha poi richiamato l’esigenza di indicare correttamente i dati richiesti per gli atti immobiliari, compresi quelli catastali.
Nella pratica, gli errori più frequenti sono:
- accordi economici troppo generici;
- spese straordinarie non distinte da quelle ordinarie;
- trasferimenti immobiliari privi dei dati necessari;
- clausole che comprimono diritti dei figli;
- patti non coerenti con la funzione di definire la crisi familiare.
Divorzio consensuale con figli: regole e controlli
Quando vi sono figli, il divorzio consensuale richiede particolare attenzione. L’accordo tra i coniugi non può limitarsi a disciplinare i rapporti reciproci, ma deve garantire la tutela dei figli, che rappresenta il criterio prioritario per ogni valutazione dell’autorità giudiziaria. L’autonomia delle parti incontra infatti un limite preciso nell’interesse morale e materiale della prole, principio oggi espresso dagli artt. 337-bis e seguenti c.c. e costantemente valorizzato dalla giurisprudenza.
La regola generale è quella dell’affidamento condiviso, che consente a entrambi i genitori di continuare a partecipare alle decisioni più importanti riguardanti la vita dei figli. L’accordo deve però stabilire anche aspetti molto concreti: la collocazione prevalente del minore, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le modalità di frequentazione durante le festività e la gestione delle attività scolastiche, sportive e sanitarie.
Un tema particolarmente delicato riguarda il mantenimento. L’assegno destinato ai figli deve essere proporzionato alle risorse economiche dei genitori e alle esigenze concrete del minore. Accanto alle spese ordinarie, è opportuno individuare con precisione le spese straordinarie, specificando modalità di autorizzazione e criteri di ripartizione. Nella pratica, molte controversie nascono proprio dall’assenza di regole chiare su cure mediche, attività sportive, percorsi scolastici o spese universitarie.
La Cass. civ., Sez. I, ord. 15 luglio 2024, n. 19388, ha ricordato che anche gli accordi raggiunti tramite negoziazione assistita non possono sottrarsi al controllo sull’interesse dei figli e che le condizioni economiche fissate dai genitori restano modificabili secondo le regole previste dall’ordinamento. La tutela del minore prevale sempre sull’accordo delle parti.
Tra gli aspetti che meritano particolare attenzione vi sono:
- tempi di permanenza equilibrati con entrambi i genitori;
- modalità di comunicazione e decisione sulle questioni importanti;
- mantenimento ordinario e spese straordinarie;
- eventuale assegnazione della casa familiare;
- ascolto del minore quando richiesto dall’età e dalle circostanze.
Assegno, casa familiare e rapporti patrimoniali
Gli aspetti economici rappresentano spesso la parte più delicata del divorzio consensuale. Anche quando il rapporto tra i coniugi è collaborativo, è necessario costruire accordi equilibrati e sostenibili nel tempo, evitando clausole generiche o formulate senza una reale valutazione delle conseguenze future.
Uno dei temi più rilevanti è l’eventuale assegno divorzile, disciplinato dall’art. 5 della L. 898/1970. A differenza dell’assegno di mantenimento previsto durante la separazione, quello divorzile non è automatico. La sua attribuzione dipende da una valutazione complessa che tiene conto delle condizioni economiche delle parti, della durata del matrimonio, del contributo fornito alla vita familiare e delle conseguenze che le scelte condivise durante il matrimonio hanno avuto sulle opportunità professionali e reddituali di ciascun coniuge.
La Cass. civ., Sez. I, ord. 5 marzo 2025, n. 5857, ha ricordato che eventuali modifiche dell’assegno richiedono un effettivo mutamento delle condizioni economiche e devono essere valutate secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Unite n. 18287/2018, che attribuiscono all’assegno una funzione assistenziale, compensativa e perequativa.
Altro tema centrale è la casa familiare. L’utilizzo dell’abitazione deve essere coordinato con l’interesse dei figli. Quando vi sono minori o figli non economicamente autosufficienti, l’assegnazione dell’immobile può essere funzionale a garantire continuità abitativa e stabilità. La Cass. civ., Sez. I, ord. 16 settembre 2025, n. 25421, ha evidenziato come, in assenza di assegnazione della casa familiare, i costi abitativi del minore incidano sul mantenimento ordinario e debbano essere ripartiti tra i genitori in proporzione alle rispettive capacità economiche.
L’accordo può inoltre disciplinare:
- trasferimenti immobiliari tra i coniugi;
- attribuzione di quote di proprietà;
- divisione di beni comuni;
- regolazione di debiti e finanziamenti;
- modalità di pagamento di somme una tantum.
Procedura consensuale davanti al tribunale
Quando i coniugi scelgono di rivolgersi al tribunale, il procedimento è oggi disciplinato dal rito unitario della famiglia, introdotto dalla riforma Cartabia. Il riferimento principale è l’art. 473-bis.51 c.p.c., che regola il ricorso congiunto e consente anche la proposizione contestuale delle domande di separazione e divorzio, nei limiti consentiti dalla legge.
La procedura inizia con il deposito del ricorso contenente l’accordo raggiunto dai coniugi e la documentazione necessaria. Il giudice verifica la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e controlla che le condizioni concordate rispettino i diritti delle parti e l’interesse dei figli.
Una delle novità più significative consiste nella possibilità per i coniugi di richiedere la trattazione scritta, rinunciando alla comparizione personale. Questa soluzione può ridurre tempi e adempimenti quando l’accordo è completo e non presenta particolari criticità.
Il controllo del tribunale non è però meramente formale. Se il giudice ritiene che alcune clausole siano inadeguate, soprattutto con riferimento ai figli, può:
- chiedere chiarimenti o integrazioni;
- convocare le parti;
- proporre modifiche alle condizioni;
- adottare i provvedimenti necessari a tutela dei minori.
La Cass. civ., Sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727, ha sottolineato come il nuovo sistema favorisca la definizione consensuale delle crisi familiari, mantenendo però un controllo effettivo sugli aspetti che coinvolgono lo status delle persone e la protezione della prole.
Documenti necessari ed errori da evitare
Molti ritardi nelle procedure di divorzio consensuale derivano da documentazione incompleta o da accordi redatti senza sufficiente attenzione ai profili pratici. Una fase preparatoria accurata consente invece di ridurre i tempi e limitare il rischio di contestazioni future.
Tra i documenti normalmente richiesti rientrano gli atti relativi al matrimonio, la documentazione anagrafica, eventuali provvedimenti di separazione, certificazioni reddituali e patrimoniali, nonché ogni documento utile a dimostrare la situazione economica delle parti.
Particolare attenzione deve essere prestata agli accordi che contengono trasferimenti immobiliari. La Cass. civ., Sez. I, ord. 15 novembre 2025, n. 30180, ha evidenziato l’importanza del rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa catastale e immobiliare. Dati incompleti o inesatti possono compromettere la validità dell’operazione e rendere necessario intervenire successivamente con ulteriori atti.
Nella pratica, gli errori più frequenti sono:
- indicazioni patrimoniali incomplete;
- clausole poco chiare sulle spese straordinarie;
- mancata previsione di situazioni future prevedibili;
- accordi squilibrati che rischiano di essere contestati;
- omissioni nei dati catastali degli immobili;
- patti incompatibili con i diritti dei figli.
Divorzio consensuale tramite negoziazione assistita
La procedura si fonda sulla collaborazione tra le parti e i rispettivi difensori. I coniugi discutono e definiscono tutte le condizioni del divorzio: rapporti economici, eventuale assegno divorzile, affidamento e mantenimento dei figli, utilizzo della casa familiare e ulteriori aspetti patrimoniali. L'obiettivo è raggiungere un accordo completo che consenta di evitare il contenzioso giudiziario e di disciplinare in modo chiaro i rapporti futuri.
Un aspetto che negli ultimi anni ha assunto particolare rilevanza riguarda i trasferimenti immobiliari inseriti negli accordi della crisi familiare. In passato si riteneva spesso necessario affiancare all'accordo ulteriori atti notarili per realizzare il trasferimento della proprietà di immobili. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale ha però progressivamente valorizzato l'autonomia negoziale dei coniugi e l'efficacia degli accordi raggiunti nell'ambito delle procedure familiari.
In linea con i principi affermati da Cass. civ., Sez. Un., 21 ottobre 2021, n. 21761 e successivamente richiamati da Cass. civ., Sez. I, ord. 15 novembre 2025, n. 30180, l'accordo concluso in sede di negoziazione assistita può oggi contenere patti con effetti reali immediati, compresi quelli aventi ad oggetto beni immobili. Se l'accordo è redatto nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa sulla pubblicità immobiliare e dall'art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985, esso costituisce titolo idoneo per la trascrizione nei registri immobiliari.
Ciò consente di regolare contestualmente anche aspetti patrimoniali complessi, come:
- il trasferimento della casa familiare;
- l'attribuzione di quote di comproprietà;
- la cessione di diritti reali immobiliari;
- la sistemazione patrimoniale complessiva tra i coniugi.
Quale percorso scegliere in base alla propria situazione
Non esiste una procedura migliore in assoluto. La scelta dipende dalle caratteristiche della crisi familiare, dalla presenza di figli, dal livello di collaborazione tra i coniugi e dalla complessità delle questioni economiche da affrontare.
La procedura davanti al tribunale può risultare preferibile quando vi sono patrimoni rilevanti, situazioni particolarmente articolate o esigenze che richiedono un controllo giudiziale più intenso. Anche nei casi in cui l’accordo coinvolga aspetti delicati relativi ai figli, il vaglio del giudice offre una garanzia ulteriore di tutela.
La negoziazione assistita rappresenta invece una soluzione efficace per i coniugi che hanno già raggiunto un’intesa e desiderano una gestione più flessibile della procedura, pur mantenendo l’assistenza di professionisti specializzati.
Esiste poi una terza possibilità, prevista dall’art. 12 del D.L. 132/2014: l’accordo davanti all’ufficiale dello stato civile. Questa soluzione è però ammessa solo in presenza di requisiti molto specifici. Non può essere utilizzata quando vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Inoltre non consente di inserire trasferimenti patrimoniali o accordi complessi di natura economica.
In termini pratici:
- il tribunale offre il livello più elevato di controllo;
- la negoziazione assistita garantisce maggiore flessibilità;
- l’ufficiale dello stato civile consente una procedura molto semplice ma con ambiti di utilizzo limitati.
Conclusioni
Negli ultimi anni il legislatore ha progressivamente favorito soluzioni consensuali per la gestione della crisi familiare. Il divorzio breve, la negoziazione assistita e il nuovo rito unitario della famiglia hanno reso più semplice il passaggio dalla separazione al divorzio, valorizzando l’autonomia dei coniugi senza rinunciare alle necessarie garanzie di controllo.
La possibilità di raggiungere accordi personalizzati rappresenta un vantaggio importante, ma richiede attenzione nella redazione delle condizioni relative ai figli, agli aspetti economici e ai rapporti patrimoniali. La giurisprudenza più recente conferma infatti che gli accordi possono essere modificati solo in presenza di effettivi fatti sopravvenuti e che la tutela dei figli resta il limite invalicabile di qualsiasi intesa.
Per questo motivo è opportuno affrontare il divorzio non come un semplice adempimento formale, ma come un passaggio destinato a incidere in modo significativo sull'organizzazione familiare ed economica degli anni successivi.
Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.
Articolo redatto da Avv. Virna Maci – Partner Studio Ticozzi Sicchiero & Partners. Master di II livello in Diritto di Famiglia, esperta in Diritto di Famiglia e dei Minori.
FAQ su divorzio consensuale
Il divorzio consensuale è sempre più veloce di quello giudiziale?
Nella maggior parte dei casi sì. L’accordo tra i coniugi evita il contenzioso e consente di ridurre sensibilmente i tempi. Restano comunque da rispettare i termini previsti dall’art. 3 della L. 898/1970 e gli eventuali controlli richiesti dalla presenza di figli.
Le condizioni del divorzio consensuale possono essere modificate?
Sì. L’art. 9 della L. 898/1970 e l’art. 473-bis.29 c.p.c. consentono la revisione delle condizioni quando intervengano giustificati motivi. La Cassazione ha chiarito che occorrono fatti sopravvenuti e significativi, non semplici ripensamenti.
È sempre necessario rivolgersi al giudice?
No. In presenza dei requisiti previsti dalla legge è possibile ricorrere alla negoziazione assistita o, nei casi più semplici, all’accordo davanti all’ufficiale dello stato civile.
Si possono trasferire immobili nell’ambito del divorzio consensuale?
Sì. La giurisprudenza (Cass. n. 30180/2025 e Cass. civ., Sez. Un., n. 21761/2021) riconosce la piena validità dei trasferimenti immobiliari inseriti negli accordi. Sia in Tribunale sia in sede di negoziazione assistita, l'accordo redatto nel rispetto delle norme catastali produce effetti reali immediati e costituisce titolo per la trascrizione. Questo tipo di patti è invece vietato davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
La presenza dei figli incide sulla procedura?
In modo significativo. Gli accordi che riguardano figli minori o non economicamente autosufficienti sono sottoposti a controlli più rigorosi e devono essere sempre conformi al loro interesse.
Il mantenimento dei figli maggiorenni termina automaticamente con il compimento dei 18 anni?
No. L’obbligo può proseguire finché il figlio non raggiunge una reale autosufficienza economica, salvo situazioni particolari valutate caso per caso.
Qual è la differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile?
L’assegno di mantenimento opera nella fase della separazione. L’assegno divorzile, invece, viene valutato dopo lo scioglimento del matrimonio secondo criteri differenti, legati alle condizioni economiche delle parti e alle funzioni assistenziali, compensative e perequative riconosciute dalla giurisprudenza.
È possibile presentare insieme la domanda di separazione e quella di divorzio?
Sì, il nuovo art. 473-bis.51 c.p.c. consente il cumulo processuale delle domande. Tuttavia il divorzio potrà essere pronunciato solo dopo il passaggio in giudicato della separazione e il decorso dei termini previsti dalla legge sul divorzio.