Il correttivo Cartabia 2024 e gli aggiornamenti al rito per il divorzio e la separazione giudiziale
L’assetto introdotto con il d.lgs. 149/2022 è stato integrato dal successivo d.lgs. 164/2024, spesso definito “correttivo Cartabia”. Si tratta di un intervento puntuale, volto a chiarire alcuni aspetti applicativi del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie. Tra i profili più rilevanti rientrano la precisazione dell’ambito dei procedimenti soggetti al Titolo IV-bis, la disciplina del rito nelle azioni risarcitorie connesse alla violazione dei doveri familiari e un migliore coordinamento tra i provvedimenti indifferibili, le misure temporanee e le forme di reclamo. Il correttivo ha inoltre fornito chiarimenti sul rapporto tra rito famiglia e altri procedimenti civili, riducendo le incertezze operative che erano emerse nella fase iniziale di applicazione della riforma. Per chi affronta oggi un procedimento di separazione o divorzio giudiziale, questi aggiustamenti rappresentano un quadro più stabile e coerente delle regole processuali.
Ambito di applicazione del nuovo rito
L’art. 473-bis c.p.c. individua con precisione i procedimenti che devono seguire il rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie. La norma, oggi nella sua versione aggiornata, estende l’applicazione del rito non solo alle controversie tradizionalmente legate allo stato delle persone o ai rapporti con i figli, ma anche alle domande di risarcimento del danno derivante dalla violazione dei doveri familiari. È un elemento importante: queste azioni risarcitorie, quando collegate a dinamiche familiari o genitoriali, rientrano ora espressamente nel perimetro del rito, salvo diversa previsione di legge.
Restano esclusi alcuni procedimenti, come lo scioglimento della comunione legale, le dichiarazioni di adottabilità, le adozioni di minori e le procedure di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale. In tutti gli altri casi, il giudice deve applicare il rito del Titolo IV-bis, anche ordinando il mutamento del rito quando la causa sia stata introdotta in forme non corrette. Questo intervento deve essere disposto entro la prima udienza, con la possibilità per le parti di integrare gli atti secondo i termini perentori indicati dal giudice.
Il mutamento del rito non annulla ciò che è già stato compiuto: gli effetti sostanziali e processuali della domanda, così come eventuali decadenze e preclusioni, restano fermi. La scelta del legislatore è volta a garantire continuità e stabilità al processo, limitando al minimo le ricadute tecniche di un errore iniziale nella forma del procedimento.
Il rito nelle azioni da illecito endofamiliare
Una novità di particolare interesse riguarda le domande di risarcimento del danno derivante dalla violazione dei doveri familiari. L’attuale formulazione dell’art. 473-bis c.p.c. include espressamente queste azioni nel rito unificato in materia familiare, a condizione che il fatto lesivo sia strettamente collegato al rapporto familiare o alla responsabilità genitoriale. Ciò significa che richieste risarcitorie per condotte come violenze domestiche, gravi trascuratezze, ostacolo ai rapporti genitore-figlio o altre forme di pregiudizio alle relazioni familiari seguono le regole del Titolo IV-bis. Questa scelta consente una trattazione più coerente, evitando che vicende connesse si sviluppino in procedimenti separati. Rimangono invece esclusi dal rito famiglia i procedimenti che non dipendono da un inadempimento di doveri familiari, come le azioni risarcitorie del tutto estranee alla sfera relazionale o patrimoniale interna alla famiglia.
Competenza territoriale e rinvio dell’istituzione del nuovo tribunale
Le regole sulla competenza nei procedimenti di separazione e divorzio giudiziale seguono oggi gli artt. 473-bis.11 e ss. c.p.c., che fanno riferimento principalmente al luogo di residenza abituale dei figli quando la controversia li riguarda. In mancanza, si applicano i criteri ordinari di competenza del tribunale civile. A livello organizzativo, il legislatore aveva previsto l’istituzione del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato ad assorbire le competenze dell’attuale tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni. La sua operatività, tuttavia, è stata più volte rinviata e non è ancora entrata in vigore. Di conseguenza, i procedimenti continuano a essere trattati secondo l’attuale ripartizione, con la competenza ripartita tra tribunale ordinario, giudice tutelare e tribunale per i minorenni in base alla materia. Questo assetto rimarrà invariato fino all’effettiva attivazione del nuovo tribunale unificato, la cui data non è, ad oggi, stata resa definitiva.
Nel caso di trasferimento non autorizzato del minore e se non è trascorso un anno, il tribunale competente è quello del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.
Separazione giudiziale riforma Cartabia: il ricorso e il contenuto della domanda?
La riforma Cartabia stabilisce, all'art. 473 bis 12 del Codice di Procedura Civile, la forma della domanda introduttiva per i procedimenti di separazione e divorzio giudiziale e altri procedimenti familiari.
Divorzio e Separazione giudiziale riforma Cartabia: le cause in materia di famiglia iniziano con un ricorso, che deve includere:
- a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario presso il quale viene presentata la domanda;
- b) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio o dimora e codice fiscale del richiedente e del convenuto, oltre ai figli minori comuni, adulti non autosufficienti economicamente o con grave disabilità e altri soggetti coinvolti nelle domande o nel procedimento;
- c) nome, cognome e codice fiscale del procuratore, insieme alla procura;
- d) definizione dell'oggetto della domanda;
- e) esposizione chiara e sintetica dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la domanda, con le relative conclusioni;
- f) l'indicazione specifica delle prove che il richiedente intende utilizzare e dei documenti da comunicare.
- a) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- b) documentazione che attesti la titolarità di diritti reali su immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- c) estratti conto bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
I termini processuali in seguito al ricorso per separazione o divorzio giudiziali
La riforma Cartabia riguarda il procedimento e il ricorso per separazione e divorzio giudiziale, nonché altri procedimenti in ambito familiare. L'art. 473 bis 14 cpc stabilisce che, dopo aver depositato il ricorso iniziale, il presidente entro tre giorni successivi nomina il relatore, a cui può delegare la gestione del procedimento.
La procedura e i tempi per la notifica del procedimento sono i seguenti:
- tra il deposito del ricorso e l'udienza non devono passare più di 90 giorni;
- nel provvedimento che fissa l'udienza, si assegna un termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'udienza;
- il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto dall'attore almeno 60 giorni liberi prima dell'udienza;
- se la notifica deve essere fatta all'estero, l'udienza deve essere fissata entro 120 giorni dal deposito del ricorso e tra la notifica e l'udienza devono esserci almeno 90 giorni.
Dopo la costituzione del convenuto, i termini e la procedura sono regolati dall'art. 473 bis 17 cpc, prevedendo che:
- Entro 20 giorni prima dell'udienza, l'attore può depositare una memoria per rispondere chiaramente e specificamente ai fatti sostenuti dal convenuto, modificare o precisare domande e conclusioni, proporre domande ed eccezioni conseguenti alle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Se il convenuto ha richiesto un contributo economico, l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473 bis 12, terzo comma, entro lo stesso termine.
- Entro 10 giorni prima dell'udienza, il convenuto può depositare un'ulteriore memoria per precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte, proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle difese svolte dall'attore con la memoria del primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.
- Entro 5 giorni prima dell'udienza, l'attore può depositare un'ulteriore memoria per fornire soltanto indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori presentati nella memoria del secondo comma.
Provvedimenti temporanei, urgenti e loro reclamo
Nel corso dei procedimenti in materia familiare può essere necessario adottare misure immediate per la tutela dei figli o per garantire l’equilibrio tra le parti. L’art. 473-bis.23 c.p.c. prevede che i provvedimenti temporanei e urgenti, assunti dal giudice nella prima udienza o durante il processo, possano essere successivamente modificati o revocati ogni volta che emergano fatti sopravvenuti oppure risultino nuovi elementi istruttori. È una forma di flessibilità indispensabile in procedimenti caratterizzati da situazioni in continua evoluzione, in cui le condizioni dei minori o le dinamiche familiari possono mutare in tempi brevi.
Quando la misura incide in modo significativo su aspetti sensibili della vita familiare, la legge riconosce la possibilità di impugnare tali provvedimenti mediante reclamo alla Corte d’appello. L’art. 473-bis.24 c.p.c. individua due ipotesi: da un lato i provvedimenti temporanei e urgenti adottati nella prima udienza ai sensi dell’art. 473-bis.22; dall’altro quelli emessi successivamente che sospendono o limitano in modo rilevante la responsabilità genitoriale o modificano in modo sostanziale l’affidamento, la collocazione dei minori o ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori. In questi casi il reclamo deve essere proposto entro dieci giorni dalla pronuncia, dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.
La Corte d’appello decide con ordinanza entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, dopo aver garantito il contraddittorio tra le parti. Il collegio può acquisire sommarie informazioni quando indispensabili alla decisione, e l’ordinanza è immediatamente esecutiva. Nei casi che riguardano i provvedimenti più incisivi sulla responsabilità genitoriale e sull’affidamento dei minori è ammesso anche il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., offrendo così un ulteriore livello di tutela.
Provvedimenti indifferibili del giudice
L’art. 473-bis.15 c.p.c. disciplina gli interventi immediati del giudice nei casi in cui sia necessario prevenire un pregiudizio imminente e irreparabile, oppure quando la convocazione delle parti rischierebbe di rendere inefficace il provvedimento da adottare. In queste situazioni il presidente, o il giudice da lui delegato, può emanare un decreto provvisoriamente esecutivo sulla base di sommarie informazioni, intervenendo sia nell’interesse dei figli sia, nei limiti delle richieste, delle parti coinvolte. Si tratta di una forma di tutela anticipata, destinata a proteggere situazioni familiari particolarmente delicate, nelle quali attendere la costituzione ordinaria delle parti potrebbe compromettere la protezione del minore o l’efficacia delle misure richieste.
Lo stesso decreto deve fissare un’udienza entro i quindici giorni successivi, nella quale il giudice procede alla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti assunti in via d’urgenza. L’istante è tenuto a notificare il provvedimento nel termine perentorio stabilito. La scelta del legislatore è quella di garantire un controllo rapido e strutturato su misure adottate in situazione di emergenza, evitando però che esse restino operative oltre il necessario senza un confronto tra le parti.
L’ordinanza che definisce questa fase – confermando o modificando quanto disposto con il decreto – è reclamabile, ma solo insieme all’ordinanza prevista dall’art. 473-bis.22 c.p.c., che riguarda i provvedimenti temporanei assunti nella prima udienza. È un coordinamento voluto per evitare frammentazioni e sovrapposizioni di impugnazioni, mantenendo un equilibrio tra esigenze di tutela immediata e stabilità del processo.
L’istruzione della causa di primo grado
La riforma Cartabia riguarda il procedimento e il ricorso per separazione e divorzio giudiziale, nonché altri procedimenti in materia di famiglia, disciplinando lo svolgimento del processo all'art. 473 bis 21 e 22 del Codice di Procedura Civile. Dopo che le parti si sono costituite e difese, esse devono comparire personalmente all'udienza, a meno che non ci siano gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione ingiustificata può influire sulla valutazione ai sensi dell'art. 116 comma 2 e sulla liquidazione delle spese.
Durante l'udienza, il giudice ascolta le parti, sia congiuntamente sia separatamente, e tenta di conciliare il conflitto. Può anche proporre una soluzione conciliativa motivata. Se le parti giungono a un accordo, il giudice emette i provvedimenti temporanei e urgenti necessari e rimanda la causa per la decisione.
Divorzio e Separazione giudiziale riforma Cartabia: l'art. 473 bis 22 stabilisce che il giudice può, oltre alla conciliazione, raccogliere informazioni sommarie se necessario.
Per quanto riguarda i provvedimenti temporanei e urgenti, la normativa specifica che, quando il giudice impone alle parti l'obbligo di versare un contributo economico, determina la data di decorrenza del provvedimento, con la possibilità di retrodatare fino alla data della domanda. Tale ordinanza funge da titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e mantiene la sua efficacia anche dopo la conclusione del processo, fino a quando non viene sostituita da un altro provvedimento.
Divorzio e Separazione giudiziale riforma Cartabia: le decisioni relative alla prima udienza includono anche quelle riguardanti la prosecuzione della causa. Dopo aver adottato i provvedimenti urgenti, il giudice si pronuncia sulle richieste istruttorie e stabilisce il calendario del processo, fissando entro i successivi 90 giorni l'udienza per l'assunzione delle prove ammesse.
Se la causa è pronta per la decisione senza bisogno di ulteriori prove, il giudice, dopo aver fatto precisare le conclusioni, emette i provvedimenti necessari e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su richiesta di una delle parti, in un'udienza successiva. Al termine della discussione, il giudice trattiene la causa in decisione.
Divorzio e Separazione giudiziale riforma Cartabia: il giudice delegato può decidere di riferire al collegio per la decisione finale. Lo stesso procedimento si applica quando è possibile decidere sulla domanda relativa allo stato delle persone, ma il procedimento deve continuare per definire ulteriori questioni. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è consentito solamente l'appello immediato.
Divorzio giudiziale riforma Cartabia: la decisione della causa anche per la separazione
La legge di riforma Cartabia riguardante il procedimento e il ricorso per separazione e divorzio giudiziale, oltre agli altri procedimenti in ambito familiare, stabilisce all'art. 473 bis 28 cpc che il giudice, una volta completata l'istruzione, programma un'udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini:
- a) non più di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito delle note scritte per precisare le conclusioni;
- b) non più di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- c) non più di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
La sentenza viene depositata entro i successivi sessanta giorni.
Separazione e divorzio giudiziale: l’appello della causa dopo la riforma Cartabia
La riforma Cartabia riguarda il procedimento e il ricorso per separazione e divorzio giudiziale, nonché altri procedimenti in ambito familiare. L'art. 473 bis 30 cpc stabilisce che l'appello si propone tramite ricorso, contenente le informazioni previste dall'articolo 342.
Gli articoli successivi stabiliscono che:
- il presidente della corte di appello, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il relatore, fissa l'udienza e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto all'appellato;
- tra la notificazione all'appellato e l'udienza deve passare un termine non inferiore a 90 giorni;
- se la notificazione deve essere effettuata all'estero, il termine è aumentato a 150 giorni;
L'appellato si costituisce almeno 30 giorni prima dell'udienza, depositando la comparsa di costituzione, in cui deve presentare le proprie difese in modo chiaro e specifico. Nella stessa comparsa, l'appellato può proporre appello incidentale, a pena di decadenza.
Divorzio e Separazione giudiziale riforma Cartabia: l'appellante ha la possibilità di depositare una memoria di replica entro 20 giorni prima dell'udienza, mentre l'appellato può replicare con una memoria da depositare entro 10 giorni prima dell'udienza.
Durante l'udienza, il giudice incaricato riferisce oralmente sulla causa e, dopo la discussione, il collegio trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti, può concedere un termine per note difensive e rinviare la causa a un'altra udienza.
La sentenza viene depositata entro 60 giorni successivi all'udienza.
Divorzio e Separazione giudiziale riforma Cartabia: il giudice d'appello può adottare provvedimenti previsti dagli articoli 473 bis 15 e 473 bis 22. Se ammette nuove prove, emette un'ordinanza per l'assunzione delle prove, che può delegare al relatore.
Le altre novità della riforma
Sono numerose le novità previste dalla riforma Cartabia su separazione e divorzio giudiziale.
Tra le altre possiamo ricordare:
- ascolto del minore: La legge di riforma Cartabia riguarda il procedimento e il ricorso per separazione e divorzio giudiziale e altri procedimenti in materia di famiglia, con particolare attenzione al ruolo e alla tutela dei minori. L'art. 473 bis 4 cpc stabilisce l'obbligo di ascoltare i minori di almeno 12 anni nelle cause di separazione e divorzio, valutando le loro opinioni in base all'età e alla maturità. Nel caso di procedimenti consensuali, l'ascolto del minore è facoltativo e avviene solo se il giudice lo ritiene necessario.
- rifiuto del minore a contrare un genitore: La legge di riforma Cartabia su separazione e divorzio giudiziale affronta il caso di minori che rifiutano di incontrare uno o entrambi i genitori durante procedimenti di separazione, divorzio giudiziale e altre questioni familiari. L'art. 473 bis 6 cpc prevede che il giudice intervenga, ascoltando il minore, indagando sulle cause del rifiuto e potendo abbreviare i tempi processuali. Il giudice può anche intervenire quando un genitore ostacola il mantenimento di un rapporto equilibrato tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di legami significativi con gli ascendenti e i parenti.
- violazione degli obblighi da parte del genitore: La legge di riforma Cartabia su separazione e divorzio giudiziale prevede che il giudice, in caso di gravi inadempienze di uno dei genitori o di atti che arrechino pregiudizio al minore, può modificare i provvedimenti in vigore e sanzionare il genitore inadempiente. Le sanzioni includono l'ammonimento, il pagamento di una somma di denaro, una sanzione amministrativa pecuniaria e il risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o del minore. Tali provvedimenti possono essere impugnati nei modi ordinari.
- pagamento diretto mantenimento dal datore di lavoro: La legge di riforma Cartabia su separazione e divorzio giudiziale prevede tutele per il creditore di assegni di mantenimento. I provvedimenti in materia di contributo economico costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e il giudice può imporre una garanzia personale o reale per evitare il mancato adempimento degli obblighi di contributo economico. Il creditore può chiedere il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore. Dopo un periodo di inadempienza di almeno trenta giorni, il creditore può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita ai terzi tenuti a corrispondere somme di denaro al debitore, i quali diventano tenuti al pagamento dell'assegno. Se il terzo non adempie, il creditore può agire con un'azione esecutiva diretta. Se il credito dell'obbligato è già stato pignorato al momento della notificazione, il giudice dell'esecuzione si occupa dell'assegnazione e della ripartizione delle somme tra gli avendo diritto al contributo e gli altri creditori.