Separazione giudiziale riforma Cartabia: ambito di applicazione della nuova disciplina
La riforma Cartabia stabilisce una nuova procedura riguardante il ricorso per la separazione e il divorzio, sia consensuali che giudiziali, con un'ampia portata applicativa. Ci concentriamo in questo articolo sulle regole del processo contenzioso.
L'articolo 473 bis del Codice di Procedura Civile prevede che le norme successive, di cui discuteremo, si applichino ai procedimenti riguardanti lo stato delle persone, i minori e le famiglie, che rientrano nella giurisdizione del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni.
Divorzio e Separazione giudiziale riforma Cartabia: Tale applicazione avviene in generale, salvo diversa disposizione di legge. Tuttavia, essa esclude i procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, i procedimenti di adozione di minori e quelli assegnati alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Pertanto, si tratta di un ambito di applicazione estremamente vasto, che non coinvolge la sola separazione giudiziale o il divorzio giudiziale.
Come indica espressamente la disposizione in questione, il procedimento in questione di cui alla Riforma Cartabia si applica ai procedimenti relativi:
- allo stato delle persone;
- ai minorenni;
- e alle famiglie;
Quale è il giudice competente per il procedimento di cui alla riforma Cartabia?
La riforma Cartabia, riguardo al procedimento e al ricorso per separazione e divorzio giudiziale e ad altri procedimenti in ambito familiare, stabilisce la competenza territoriale all'art. 473 bis 11 del Codice di Procedura Civile.
Per i procedimenti che coinvolgono minori, la competenza è del tribunale del luogo in cui il minore risiede abitualmente.
Nel caso di trasferimento non autorizzato del minore e se non è trascorso un anno, il tribunale competente è quello del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.
Divorzio e Separazione giudiziale riforma Cartabia: in altri casi, si applicano le disposizioni generali, salvo deroghe previste dalla sezione II del capo III del titolo in questione.
Divorzio e Separazione giudiziale riforma Cartabia: il ricorso e il contenuto della domanda?
La riforma Cartabia stabilisce, all'art. 473 bis 12 del Codice di Procedura Civile, la forma della domanda introduttiva per i procedimenti di separazione e divorzio giudiziale e altri procedimenti familiari.
Divorzio e Separazione giudiziale riforma Cartabia: le cause in materia di famiglia iniziano con un ricorso, che deve includere:
- a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario presso il quale viene presentata la domanda;
- b) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio o dimora e codice fiscale del richiedente e del convenuto, oltre ai figli minori comuni, adulti non autosufficienti economicamente o con grave disabilità e altri soggetti coinvolti nelle domande o nel procedimento;
- c) nome, cognome e codice fiscale del procuratore, insieme alla procura;
- d) definizione dell'oggetto della domanda;
- e) esposizione chiara e sintetica dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la domanda, con le relative conclusioni;
- f) l'indicazione specifica delle prove che il richiedente intende utilizzare e dei documenti da comunicare.
- a) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- b) documentazione che attesti la titolarità di diritti reali su immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- c) estratti conto bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Separazione giudiziale riforma Cartabia: i termini processuali in seguiti al ricorso anche di divorzio
La riforma Cartabia riguarda il procedimento e il ricorso per separazione e divorzio giudiziale, nonché altri procedimenti in ambito familiare. L'art. 473 bis 14 cpc stabilisce che, dopo aver depositato il ricorso iniziale, il presidente entro tre giorni successivi nomina il relatore, a cui può delegare la gestione del procedimento.
La procedura e i tempi per la notifica del procedimento sono i seguenti:
- tra il deposito del ricorso e l'udienza non devono passare più di 90 giorni;
- nel provvedimento che fissa l'udienza, si assegna un termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'udienza;
- il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto dall'attore almeno 60 giorni liberi prima dell'udienza;
- se la notifica deve essere fatta all'estero, l'udienza deve essere fissata entro 120 giorni dal deposito del ricorso e tra la notifica e l'udienza devono esserci almeno 90 giorni.
Dopo la costituzione del convenuto, i termini e la procedura sono regolati dall'art. 473 bis 17 cpc, prevedendo che:
- Entro 20 giorni prima dell'udienza, l'attore può depositare una memoria per rispondere chiaramente e specificamente ai fatti sostenuti dal convenuto, modificare o precisare domande e conclusioni, proporre domande ed eccezioni conseguenti alle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Se il convenuto ha richiesto un contributo economico, l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473 bis 12, terzo comma, entro lo stesso termine.
- Entro 10 giorni prima dell'udienza, il convenuto può depositare un'ulteriore memoria per precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte, proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle difese svolte dall'attore con la memoria del primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.
- Entro 5 giorni prima dell'udienza, l'attore può depositare un'ulteriore memoria per fornire soltanto indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori presentati nella memoria del secondo comma.
I provvedimenti temporanei e urgenti nella separazione e divorzio giudiziale e il loro reclamo
La riforma Cartabia riguardante i procedimenti di separazione e divorzio giudiziale e altri procedimenti familiari stabilisce, all'art. 473 bis 23 cpc, che i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di eventi successivi o nuovi accertamenti istruttori.
Divorzio e Separazione giudiziale riforma Cartabia: inoltre, l'art. 473 bis 24 cpc prevede che sia possibile presentare reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti alla corte di appello. Il reclamo è ammesso anche contro provvedimenti temporanei emessi durante il processo che sospendono o limitano significativamente la responsabilità genitoriale, oltre a quelli che apportano importanti modifiche all'affidamento e alla collocazione dei minori o che ne stabiliscono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.
Il reclamo deve essere presentato entro un termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza, dalla comunicazione o dalla notificazione, se precedente. Eventuali circostanze sopravvenute vengono esaminate dal giudice di merito. Il collegio, garantendo il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, pronuncia un'ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e decide sulle spese. Se necessario per la decisione, può raccogliere informazioni sommarie. L'ordinanza è immediatamente esecutiva. Nei casi previsti dal secondo comma, è ammesso il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Divorzio e Separazione giudiziale riforma Cartabia: infine, l'art. 473 bis 28 bis stabilisce che, anche dopo la conclusione del processo, sia possibile modificare i provvedimenti precedentemente stabiliti nella causa conclusa. Infatti, la disposizione prevede che, se sorgono motivi giustificati, le parti possono in qualsiasi momento richiedere, con le modalità previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
Separazione giudiziale riforma Cartabia: provvedimenti indifferibili del giudice
La riforma Cartabia riguardante il procedimento e il ricorso per separazione e divorzio giudiziale, nonché altri procedimenti in ambito familiare, stabilisce nell'art. 473 bis 15 cpc che, in presenza di un danno imminente e irreparabile o quando convocare le parti potrebbe compromettere l'efficacia dei provvedimenti, il presidente o il giudice delegato da lui, acquisite se necessario informazioni sommarie, può adottare con un decreto provvisoriamente esecutivo le misure necessarie nell'interesse dei figli e, nei limiti delle richieste avanzate, delle parti coinvolte.
Divorzio e Separazione giudiziale riforma Cartabia: nello stesso decreto, il giudice stabilisce un'udienza entro i successivi quindici giorni per confermare, modificare o revocare le misure adottate mediante il decreto, assegnando al richiedente un termine perentorio per la notifica.
Si tratta, dunque, di una fase precauzionale che anticipa alcune decisioni, qualora i tempi ordinari di costituzione potrebbero causare danni.
L’istruzione della causa di primo grado
La riforma Cartabia riguarda il procedimento e il ricorso per separazione e divorzio giudiziale, nonché altri procedimenti in materia di famiglia, disciplinando lo svolgimento del processo all'art. 473 bis 21 e 22 del Codice di Procedura Civile. Dopo che le parti si sono costituite e difese, esse devono comparire personalmente all'udienza, a meno che non ci siano gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione ingiustificata può influire sulla valutazione ai sensi dell'art. 116 comma 2 e sulla liquidazione delle spese.
Durante l'udienza, il giudice ascolta le parti, sia congiuntamente sia separatamente, e tenta di conciliare il conflitto. Può anche proporre una soluzione conciliativa motivata. Se le parti giungono a un accordo, il giudice emette i provvedimenti temporanei e urgenti necessari e rimanda la causa per la decisione.
Divorzio e Separazione giudiziale riforma Cartabia: l'art. 473 bis 22 stabilisce che il giudice può, oltre alla conciliazione, raccogliere informazioni sommarie se necessario.
Per quanto riguarda i provvedimenti temporanei e urgenti, la normativa specifica che, quando il giudice impone alle parti l'obbligo di versare un contributo economico, determina la data di decorrenza del provvedimento, con la possibilità di retrodatare fino alla data della domanda. Tale ordinanza funge da titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e mantiene la sua efficacia anche dopo la conclusione del processo, fino a quando non viene sostituita da un altro provvedimento.
Divorzio e Separazione giudiziale riforma Cartabia: le decisioni relative alla prima udienza includono anche quelle riguardanti la prosecuzione della causa. Dopo aver adottato i provvedimenti urgenti, il giudice si pronuncia sulle richieste istruttorie e stabilisce il calendario del processo, fissando entro i successivi 90 giorni l'udienza per l'assunzione delle prove ammesse.
Se la causa è pronta per la decisione senza bisogno di ulteriori prove, il giudice, dopo aver fatto precisare le conclusioni, emette i provvedimenti necessari e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su richiesta di una delle parti, in un'udienza successiva. Al termine della discussione, il giudice trattiene la causa in decisione.
Divorzio e Separazione giudiziale riforma Cartabia: il giudice delegato può decidere di riferire al collegio per la decisione finale. Lo stesso procedimento si applica quando è possibile decidere sulla domanda relativa allo stato delle persone, ma il procedimento deve continuare per definire ulteriori questioni. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è consentito solamente l'appello immediato.
Divorzio giudiziale riforma Cartabia: la decisione della causa anche per la separazione
La legge di riforma Cartabia riguardante il procedimento e il ricorso per separazione e divorzio giudiziale, oltre agli altri procedimenti in ambito familiare, stabilisce all'art. 473 bis 28 cpc che il giudice, una volta completata l'istruzione, programma un'udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini:
- a) non più di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito delle note scritte per precisare le conclusioni;
- b) non più di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- c) non più di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
La sentenza viene depositata entro i successivi sessanta giorni.
Separazione e divorzio giudiziale: l’appello della causa dopo la riforma Cartabia
La riforma Cartabia riguarda il procedimento e il ricorso per separazione e divorzio giudiziale, nonché altri procedimenti in ambito familiare. L'art. 473 bis 30 cpc stabilisce che l'appello si propone tramite ricorso, contenente le informazioni previste dall'articolo 342.
Gli articoli successivi stabiliscono che:
- il presidente della corte di appello, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il relatore, fissa l'udienza e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto all'appellato;
- tra la notificazione all'appellato e l'udienza deve passare un termine non inferiore a 90 giorni;
- se la notificazione deve essere effettuata all'estero, il termine è aumentato a 150 giorni;
L'appellato si costituisce almeno 30 giorni prima dell'udienza, depositando la comparsa di costituzione, in cui deve presentare le proprie difese in modo chiaro e specifico. Nella stessa comparsa, l'appellato può proporre appello incidentale, a pena di decadenza.
Divorzio e Separazione giudiziale riforma Cartabia: l'appellante ha la possibilità di depositare una memoria di replica entro 20 giorni prima dell'udienza, mentre l'appellato può replicare con una memoria da depositare entro 10 giorni prima dell'udienza.
Durante l'udienza, il giudice incaricato riferisce oralmente sulla causa e, dopo la discussione, il collegio trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti, può concedere un termine per note difensive e rinviare la causa a un'altra udienza.
La sentenza viene depositata entro 60 giorni successivi all'udienza.
Divorzio e Separazione giudiziale riforma Cartabia: il giudice d'appello può adottare provvedimenti previsti dagli articoli 473 bis 15 e 473 bis 22. Se ammette nuove prove, emette un'ordinanza per l'assunzione delle prove, che può delegare al relatore.
Riforma Cartabia su divorzio e separazione giudiziale: altre novità
Sono numerose le novità previste dalla riforma Cartabia su separazione e divorzio giudiziale.
Tra le altre possiamo ricordare:
- ascolto del minore: La legge di riforma Cartabia riguarda il procedimento e il ricorso per separazione e divorzio giudiziale e altri procedimenti in materia di famiglia, con particolare attenzione al ruolo e alla tutela dei minori. L'art. 473 bis 4 cpc stabilisce l'obbligo di ascoltare i minori di almeno 12 anni nelle cause di separazione e divorzio, valutando le loro opinioni in base all'età e alla maturità. Nel caso di procedimenti consensuali, l'ascolto del minore è facoltativo e avviene solo se il giudice lo ritiene necessario.
- rifiuto del minore a contrare un genitore: La legge di riforma Cartabia su separazione e divorzio giudiziale affronta il caso di minori che rifiutano di incontrare uno o entrambi i genitori durante procedimenti di separazione, divorzio giudiziale e altre questioni familiari. L'art. 473 bis 6 cpc prevede che il giudice intervenga, ascoltando il minore, indagando sulle cause del rifiuto e potendo abbreviare i tempi processuali. Il giudice può anche intervenire quando un genitore ostacola il mantenimento di un rapporto equilibrato tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di legami significativi con gli ascendenti e i parenti.
- violazione degli obblighi da parte del genitore: La legge di riforma Cartabia su separazione e divorzio giudiziale prevede che il giudice, in caso di gravi inadempienze di uno dei genitori o di atti che arrechino pregiudizio al minore, può modificare i provvedimenti in vigore e sanzionare il genitore inadempiente. Le sanzioni includono l'ammonimento, il pagamento di una somma di denaro, una sanzione amministrativa pecuniaria e il risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o del minore. Tali provvedimenti possono essere impugnati nei modi ordinari.
- pagamento diretto mantenimento dal datore di lavoro: La legge di riforma Cartabia su separazione e divorzio giudiziale prevede tutele per il creditore di assegni di mantenimento. I provvedimenti in materia di contributo economico costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e il giudice può imporre una garanzia personale o reale per evitare il mancato adempimento degli obblighi di contributo economico. Il creditore può chiedere il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore. Dopo un periodo di inadempienza di almeno trenta giorni, il creditore può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita ai terzi tenuti a corrispondere somme di denaro al debitore, i quali diventano tenuti al pagamento dell'assegno. Se il terzo non adempie, il creditore può agire con un'azione esecutiva diretta. Se il credito dell'obbligato è già stato pignorato al momento della notificazione, il giudice dell'esecuzione si occupa dell'assegnazione e della ripartizione delle somme tra gli avendo diritto al contributo e gli altri creditori.