Separazione consensuale riforma Cartabia: ambito di applicazione e competenza
L’art. 473 bis 51 cpc della riforma Cartabia in tema di separazione e divorzio consensuale prevede che la domanda congiunta di separazione e divorzio si propone con ricorso.
In realtà l’ambito di applicazione di questa disciplina è più ampio. Infatti, il ricorso introduttivo e il procedimento che ora vedremo coinvolge tutti i procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47.
Può quindi essere utilizzato per le domande:
- di separazione personale dei coniugi;
- di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- di scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio;
- di modifica delle relative condizioni.
Separazione o divorzio consensuale e riforma Cartabia: il contenuto del ricorso
Quale è il contenuto del ricorso congiunto per la separazione o il divorzio consensuale?
L’art. 473 bis 51 cpc della riforma Cartabia in tema di separazione e divorzio consensuale indica che il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene:
- le indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
- le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
- le indicazioni di cui all'articolo 473 bis. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma.
- a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
- b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
- c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
- e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni; nonché poi quanto previsto.
- a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
L’art. 473 bis 51 cpc della riforma Cartabia in tema di separazione e divorzio consensuale indica, poi, che con il ricorso le parti possono anche regolamentare loro rapporti patrimoniali.
Da ultimo, la previsione indica anche che, ove le parti vogliano evitare la comparizione in Tribunale (sostituendola con il deposito di note scritte) il ricorso debba contenere una tale richiesta, dovendo le parti dichiarare di non volersi riconciliare.
Divorzio o separazione consensuale riforma Cartabia: l’udienza e la sentenza
L’art. 473 bis 51 cpc della riforma Cartabia in tema di separazione e divorzio consensuale prevede poi che il presidente del tribunale, ricevuto il ricorso, fissi l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore.
Per la separazione o il divorzio consensuale della riforma Cartabia, dovrà poi procedersi alla trasmissione degli atti al pubblico ministero, perché possa esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza.
All'udienza fissata il giudice, deve sentire le parti e verificare se vi sia la volontà di riconciliarsi: in assenza rimette la causa in decisione. Chiaramente la comparizione all’udienza non sarà necessaria ove le parti nel ricorso per separazione o divorzio consensuale previsto dalla riforma Cartabia abbiano optato per la sostituzione con le note scritte.
All’esito dell’udienza, il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se ritiene per qualche ragione che gli accordi siano in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.
In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.