Quali sono i rimedi civili a seguito di mantenimento non pagato
Generalmente i rimedi civili maggiormente applicati, in caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento per figli o coniuge, consistono nel pignoramento e in traluni casi anche nel sequestro vero e proprio dei beni del genitore inadempiente.
Parallelamente a questa azione, trova posto il cosiddetto ordine di pagamento diretto. Nel seguito della trattazione, vedremo maggiormente nel dettaglio l’applicazione di tali strumenti.
Mancato pagamento mantenimento figli e coniuge: il pignoramento dei beni
Se il genitore non dovesse pagare il mantenimento ai propri figli, rischia di andare incontro ad una esecuzione forzata per mezzo di provvedimento tramite cui il giudice, imponendo l’obbligo di effettuare il pagamento, dà anche avvio alla procedura esecutiva.
Prima che avvenga il vero e proprio pignoramento per il mancato pagamento dell’assegno, il genitore inadempiente può essere diffidato per iscritto tramite lettera da parte dell’avvocato.
In buona sostanza, si tratta di una formula analoga a quella che si applica nei confronti di qualsiasi debitore e che potrebbe dunque prevedere, ad esempio, il pignoramento del conto corrente o dello stipendio o di beni mobili o immobili.
In cosa consiste l’ordine di pagamento diretto
Nel caso in cui l’obbligo di mantenimento per figli o coniuge dovesse essere stato stabilito da un giudice in sede di separazione e/o divorzio, questi potrà ordinare a terzi, ad esempio il datore di lavoro del genitore che non abbia erogato il mantenimento, in caso di mancato versamento dell’assegno, di versare direttamente la cifra stabilita sottraendola dallo stipendio, ai figli cui la stessa era destinata.
Sul punto peraltro è intervenuta la recente riforma Cartabia che ha semplificato la procedura. Mestre in passato il pagamento diretto poteva essere chiesto senza giudice solo in caso di mancato versamento degli assegni di divorzio, oggi è possibile procedere in questo modo anche per gli assegni previsti in sede di separazione.
In particolare la nuova disciplina prevede che il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.
Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.
In cosa consiste il sequestro conservativo per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento per coniuge o figli?
Tra i rimedi civili messi in campo contro il genitore che non versi l’assegno di mantenimento in favore della propria prole, oltre alla possibilità di pignoramento, abbiamo accennato anche al sequestro conservativo dei beni.
Laddove dovesse sussistere il concreto pericolo che il genitore debitore per il mancato versamento del mantenimento possa sottrarsi ulteriormente al proprio adempimento, o dilapidare il proprio patrimonio, la legge prevede che il giudice disponga del sequestro conservativo dei beni pignorabili, quali ad esempio l’automobile o altri beni di un certo valore.
Tali beni, come prevedibile che sia, saranno totalmente volti al soddisfacimento dei bisogni che la prole manifesta.
Quando scatta il reato per il mancato pagamento del mantenimento
Va analizzato ora, il caso in cui il genitore inadempiente e che quindi si sottrae al proprio obbligo di versare il mantenimento alla prole, venga denunciato.
È infatti possibile che tale circostanza si verifichi, in quanto il codice penale considera il venir meno agli obblighi di natura economica, in relazione a tutto ciò che riguarda la separazione ed il mantenimento della prole, un vero e proprio reato.
Va tuttavia detto che il reato è considerato tale, solo nel caso in cui venga accertato e verificato il dolo, ovvero nel caso sottoposto alla nostra attenzione, la libera volontà di sottrarsi al pagamento dell’assegno di mantenimento, pur avendo di fatto tutte le facoltà ed i requisiti economici per poter provvedere a tal scopo.
Diversamente quindi, un genitore che non abbia le capacità economiche e che ad esempio, sia nullatenente, non potrà per quanto detto in precedenza, essere condannato in sede penale per il mancato pagamento del mantenimento, poiché nella sostanza, non si è sottratto al proprio obbligo in modo volontario, ma effettivamente non si trova nelle condizioni di poterlo assolvere.
A tal proposito, considerata anche la delicata questione, si è espressa più volte in merito, la Corte di Cassazione sottolineando che l’obbligo di assistenza che deriva dalla separazione o dal divorzio della coppia, debba avere come base un’attenta e ponderata valutazione delle capacità economiche possedute da entrambi i coniugi, valutazione questa, effettuata tramite le dovute analisi comparative del caso.
Ciò detto, in buona sostanza, si rimanda al giudice la valutazione caso per caso, situazione per situazione, delle motivazioni concrete che sono alla base del mancato versamento del mantenimento da parte del genitore designato a tal scopo.
Nello specifico, il giudice dovrà comprendere se tale inadempimento e mancato versamento sia frutto di una scelta volontaria o al contrario, una conseguenza inevitabile della reale precaria condizione economica in cui riversa il soggetto.
In ultima analisi, va altresì detto che la fine di un matrimonio ha come possibile conseguenza primaria, anche l’eventuale peggioramento dello stato patrimoniale e ne va senz’altro tenuto conto.