Blog Avvocati Divorzisti

Esiste un tempo minimo dopo il quale potersi risposare?

8 marzo 2023

Quando una coppia vive un periodo di profonda crisi, può decidere di porre fine al proprio matrimonio attraverso il divorzio.

Se la separazione infatti può rappresentare un periodo anche transitorio e quindi non necessariamente conclusivo per le sorti della coppia, il divorzio al contrario, comporta e determina il completo scioglimento del vincolo matrimoniale, nonché la fine di ogni effetto civile che l’unione matrimoniale aveva comportato.

Ma è possibile risposarsi subito dopo il divorzio? Vediamolo insieme.

Tempo per risposarsi dopo divorzio
Tempo per risposarsi dopo divorzio

È possibile risposarsi subito dopo la sentenza di divorzio?

Contrariamente a quanto probabilmente si possa pensare, subito dopo l’emissione della sentenza di divorzio non è possibile, per i due ex coniugi, risposarsi immediatamente.

Occorre infatti che la sentenza di scioglimento emessa sia a tutti gli effetti definitiva e pertanto non più sottoponibile a contestazione giudiziaria.

In altre parole, ciò vuol dire che i due ex coniugi a seguito di divorzio, sono obbligati ad aspettare che la sentenza di divorzio diventi definitiva, che passi quindi non solo in giudicato, ma che a seguito di tutto l’iter previsto e trascorsi i termini entro cui può essere impugnata, venga infine annotata dall’ufficiale di stato civile del comune, sugli appositi registri di stato civile.

Questo passaggio finale, per quanto possa risultare banale, è in realtà di estrema importanza in quanto solo quando sarà effettuata l’annotazione sul registro di stato civile, i due coniugi potranno considerarsi non più coniugati ma liberi.

Qual è il limite temporale prima delle nuove nozze

Subito dopo che venga emessa e registrata la sentenza definitiva di divorzio, l’uomo può a tutti gli effetti nuovamente ed immediatamente convolare a nuove nozze, mentre la donna dovrà attendere che trascorra un periodo di 300 giorni.

Tale necessità dipende dalla volontà da parte dell’ordinamento, di tutelare l’eventuale presenza di nascituri.

Nello specifico si intende evitare che possano verificarsi circostanze che in un certo qual modo, possano mettere in dubbio la paternità dell’eventuale nascituro.

A tale scopo quindi, si eliminano le possibilità che possano esserci incertezze in merito, anche in virtù del principio di presunzione di paternità in base al quale si ritiene che il marito sia a tutti gli effetti il padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.

Al fine di perseguire tale scopo ed ancora con l’intento di tutelare non solo l’eventuale nascituro, ma anche la posizione della madre stessa, secondo quanto stabilisce l’articolo 89 del Codice Civile, viene imposto alla donna, un divieto temporaneo a convolare a nuove nozze, finché non siano trascorsi 300 giorni dall’emissione della sentenza definitiva, nonché la cessazione e lo scioglimento degli effetti civili conseguenti all’unione matrimoniale stessa.

Suddetto termine temporale, sarà tuttavia revocato ed interrotto in modo automatico, non appena l’eventuale stato di gravidanza sarà giunto al termine. Nello stesso momento inoltre, verrà meno, come prevedibile che sia, anche il divieto di cui sopra.

Va altresì detto che tale divieto non si intende applicabile nei casi seguenti:

  • Nella circostanza in cui il matrimonio non sia stato consumato;
  • Laddove prima del divorzio sia passata in giudicato divenendo dunque definitiva, la sentenza di separazione giudiziale;
  • Nella circostanza in cui prima del divorzio ci sia stata omologazione della separazione consensuale;
  • Nel caso in cui il matrimonio sia nullo per causa di impotenza generandi di uno dei due coniugi.
Oltre ai casi sopracitati e precedentemente esposti, il Codice Civile prevede che vi sia la possibilità di consentire alla donna, su sua personale richiesta, previa autorizzazione e per mezzo di decreto, di contrarre un nuovo matrimonio senza che vi sia l’obbligo di attendere che decorrano i 300 giorni di termine. Ciò si renderebbe possibile nelle circostanze in cui:

  • La donna senza alcun dubbio, non si trovi in stato di gravidanza;
  • L’uomo durante i trecento giorni precedenti allo scioglimento del matrimonio, non abbia vissuto sotto lo stesso tetto, con l’ex moglie.
  • L’eventuale ricorso che la donna può presentare al tribunale nei casi appena esposti, può tuttavia anche avere un esito negativo, ed in tal caso si prevede la possibilità, presso la Corte d’Appello, di esporre un reclamo contrario al decreto emesso, purché ciò avvenga entro e non oltre, dieci giorni dall’avvenuta notificazione del decreto stesso.

Tempo per risposarsi dopo divorzio: quale sanzione in caso di violazione?

Va in ultima analisi detto che esiste anche la possibilità che la donna, benché tenuta a rispettare i trecento giorni di temine, decida comunque di risposarsi infrangendo il divieto.

In tale circostanza il nuovo vincolo matrimoniale contratto, non sarà sottoposto ad alcun tipo di annullamento, in quanto il divieto di cui dispone l’articolo 89 del Codice Civile, non costituisce in verità motivo di nullità del matrimonio, ma ha come conseguenza il pagamento di una sanzione amministrativa da parte non soltanto della donna, ma anche di colui che avrà celebrato la funzione e del nuovo coniuge.

L’importo di tale sanzione amministrativa può variare dai venti euro sino agli ottanta euro circa.