Il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni.
Il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni trova la sua disciplina all’interno della Costituzione all’art. 30 e nel Codice Civile all’art. 147.
In questi articoli vengono sanciti principi giuridici volti a stabilire ad entrambi i genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, non prevedendo alcuna cessazione con il raggiungimento della maggiore età. Pertanto entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni o tramite assegno o tramite mantenimento diretto, garantendo tutte le loro esigenze necessarie e primarie di vita quotidiana e non.
Il mantenimento dei figli maggiorenni ricomprende quindi sia spese ordinarie sia spese straordinarie, sia le spese di vita quotidiana (quindi alloggio, vitto, vestiti, medicinali) sia quelle relative all’istruzione e alla formazione, sia quelle relative allo svago.
Tali spese, quindi, abbracciano tutto ciò che può considerarsi riconducibile alle esigenze dei figli maggiorenni: “non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così la Suprema Corte circa i criteri per la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli maggiorenni con sentenza 25134 del 2018).
Se vi è una sentenza di separazione, il mantenimento del figlio maggiorenne è deciso diversamente a seconda che si tratti di una separazione consensuale o giudiziale: nel primo caso l’assegno da versare da un coniuge all’altro è concordato dalle parti, mentre nel secondo è deciso dal giudice.
Nello stabilire l’importo, il Giudice o i coniugi terranno conto delle esigenze e del tenore di vita tenuto dai figli e, soprattutto, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
L’assegno di mantenimento previsto per i figli maggiorenni è generalmente versato dal genitore non convivente a quello convivente. L’’articolo 337 septies comma 1 del Codice Civile prevede poi che “il Giudice valutate le circostanze può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del Giudice, è versato direttamente all’avente diritto”. Si sottolinea, però, che -senza uno specifico provvedimento del giudice- il coniuge non affidatario è tenuto a pagare il coniuge convivente anche se il figlio è diventato maggiorenne.
Mantenimento figli maggiorenni: il raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio maggiorenne.
Per il mantenimento dei figli maggiorenni non è previsto un limite d’età: l’obbligo infatti dura fino a quando quest’ultimo raggiunge un’indipendenza economica, ossia quando inizia un’attività lavorativa con un’adeguata capacità reddituale tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
È la stessa Suprema Corte, con sentenza n. 20137/2013 in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, a stabilire che il figlio che ha raggiunto la maggiore età diventa economicamente autosufficiente quando inizia a percepire uno stipendio tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato e adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni.
Rispetto quest’ultima massima pare però necessario precisare che non è sufficiente un qualsiasi impiego o reddito, come ad esempio un impiego precario e limitato nel tempo: è necessario un impiego tale da soddisfare le proprie necessità in modo autonomo, altrimenti non viene meno il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne da parte dei genitori.
Quando però la non indipendenza economica dei figli maggiorenni è causata da colpevole inerzia o rifiuto ingiustificato alle diverse occasioni lavorative, potrà sussistere al massimo un obbligo alimentare da parte del genitore poiché “sottraendosi volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata, corrispondente alla professionalità acquisita” l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne è certamente destinato a cessare (Cass. Sent. 1858 del 2016).
Infatti “il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Cass. Sent. 5088 del 2018 in tema di mantenimento dei figli maggiorenni).
E non è questo l’unico caso. Infatti, il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni da parte dei genitori viene a cessare anche quando il figlio mantiene uno stile di vita sregolato oppure non si impegna a cercare un impiego stabile o anche nell’ipotesi in cui frequenta l’università ma senza impegno e di conseguenza senza profitto.
Sul tema una recentissima Cassazione sent. n. 18785 del 2021 che afferma che l'assegno di mantenimento ha una funzione di sostegno e assistenza per i figli maggiorenni non ancora autonomi economicamente, ma precisa che l’assegno è revocabile ogni qual volta i figli maggiorenni non raggiungano un’autosufficienza per negligenza o inettitudine o comunque quando vi è mancanza di impegno verso l’università, o qualsivoglia percorso formativo che conduca poi al raggiungimento di competenze professionali e all'occupazione e del mercato del lavoro.