Riduzione dell’assegno di mantenimento in caso di nuova convivenza: Cass., S.U. n. 32198/2012
Il presupposto per richiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento in caso di nuova convivenza è dimostrare che vi è questa coabitazione.
Il relativo onere grava sul richiedente la riduzione.
Sulla questione della riduzione del mantenimento in caso di nuova coabitazione si era espressa Cassazione Sezioni Unite 32198/2012 per la quale “per verificare come sia inciso il diritto all'assegno dalla nuova convivenza di fatto, al giudice di merito è quindi in primo luogo demandata la necessità di un rigoroso accertamento giudiziale in relazione alla stabilità della convivenza ed alla sua decorrenza: mentre infatti nella ipotesi delle nuove nozze da quel giorno, per legge, è caducato per l'intero il diritto all'assegno divorzile, nel caso di convivenza di fatto sarà necessario in primo luogo un accertamento giudiziale, che dovrà individuare se si sia costituito un rapporto di convivenza stabile e dovrà anche fissarne nel tempo la decorrenza, ovvero individuare il momento cronologico a partire dal quale possa ritenersi accertato che l'ex coniuge con il nuovo compagno ha avviato questo nuovo progetto di vita, perchè solo a partire da quel momento, in conseguenza del nuovo progetto di XXXX avviato e dei legami di solidarietà che ne discendono, l'onerato potrà legittimamente pretendere una rimodulazione o che si accerti la cessazione del diritto all'assegno. Quindi, laddove la contrazione di nuove nozze è causa ex se della perdita del diritto all'assegno, in caso di nuova convivenza, in primo luogo va giudizialmente accertato, nel corso del giudizio relativo alle statuizioni patrimoniali conseguenti al divorzio (come nel caso in esame) o nel corso di un autonomo giudizio di revisione delle condizioni patrimoniali, il fatto della nuova convivenza, il suo carattere di stabilità e dovrà esserne stabilita la decorrenza iniziale. A tal fine potrà farsi riferimento, come indica della L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 37, alla dichiarazione anagrafica ivi indicata, se effettuata, o ad altri indici di stabilità in concreto (quali, a titolo esemplificativo, l'esistenza di figli della nuova coppia, la coabitazione, l'avere conti correnti in comune, la contribuzione al menage familiare)” (Cassazione Sezioni Unite 32198/2012 su riduzione dell’assegno di mantenimento in caso di nuova coabitazione).
Chiaramente è poi questione di merito quella di fornire e valutare tali prove dirette a dimostrare la convivenza e il conseguente diritto alla riduzione dell’assegno di mantenimento: investigazioni, testimonianze, intestazioni utenze e ordine di esibizione, dati anagrafici, ecc.
Ma per il resto, chi chiede la riduzione del mantenimento in caso di nuova convivenza deve anche provare se e in che misura il nuovo convivente contribuisce in casa?
La questione è affrontata proprio da Cass. 30 gennaio 2023, n. 2684
Riduzione assegno mantenimento convivenza: Cass. 30 gennaio 2023, n. 2684 e onere della prova
Come detto Cass. 30 gennaio 2023, n. 2684 si esprime sulla riduzione del mantenimento e, in particolare, sull’onere della prova.
Dopo aver condiviso quanto appena richiamato sull’onere per il richiedente la riduzione dell’assegno di mantenimento in caso di nuova convivenza di provare una tale convivenza, per il resto indica che l’onere non grava sul richiedente: non è suo onere dimostrare se e in che misura il nuovo partner contribuisca concretamente al menage familiare, presumendosi tale contributo economico.
Infatti, “in definitiva, secondo le Sezioni Unite, in base alla regola generale di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), sarà il coniuge a carico del quale si chiede venga collocato il diritto all'assegno, nel giudizio relativo alle statuizioni patrimoniali accessorie al divorzio, o il coniuge onerato, nel giudizio di revisione delle condizioni del divorzio da lui introdotto, a dover provare l'esistenza di una nuova convivenza stabile in capo all'altro coniuge, al fine non di escludere il diritto all'assegno ma di contenerne l'ammontare alla sola componente compensativa, ove in concreto esistente. Quanto al contenuto della prova, in virtù del dovere di assistenza reciproca, anche materiale, che scaturisce dalla convivenza di fatto (in base alla L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 37), deve ritenersi che il coniuge onerato dell'obbligo di corrispondere l'assegno possa limitarsi a provare l'altrui costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile, e che non sia onerato del fornire anche la prova (assai complessa da reperire, per chi è estraneo alla nuova formazione familiare) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al menage familiare, perchè la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sull'esistenza di obblighi di assistenza reciproci” (Cass. 30 gennaio 2023, n. 2684 su riduzione del mantenimento in caso di nuova coabitazione).