Reclamo ordinanza presidenziale spese legali: il caso esaminato dalla Cassazione.
Cass. 31 gennaio 2023, n. 2890 si è espressa in un caso di condanna alle spese della parte che aveva proposto un reclamo respinto avverso l’ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc.
La Cassazione, infatti, ricorda che nella causa “la Corte d'appello appello di Torino, con decreto depositato in data 7/04/2021, ha respinto il reclamo ex art. 708 c.p.c., comma 4, proposto da XXXX nei confronti di B.B. avverso il verbale del Presidente del Tribunale che, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, in via provvisoria ed urgente, autorizzati i suddetti coniugi a vivere separati, ha disposto la corresponsione di un assegno di Euro a carico del marito e a favore dei due figli di Euro 50, 00 ciascuno nonchè l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e la collazione della stessa presso la madre cui era stata assegnata la casa coniugale. Avverso tale provvedimento XXXX propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 739 c.p.c. e l'illegittimità della condanna alle spese di lite” (Cass. 31 gennaio 2023, n. 2890 su Reclamo ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc e condanna spese legali)
Reclamo ex art. 708 cpc e condanna alle spese legali: spetta al giudice di merito
Come anticipato, Cass. 31 gennaio 2023, n. 2890 che si esprime sul reclamo all’ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc e condanna spese legali, indica come spetti al giudice del merito provvedere alla spese legali della fase di reclamo.
Infatti, la sentenza indica che “questa Corte, da ultimo (Cass. n. 8432/2020), ha già chiarito, in un precedente del tutto speculare alla fattispecie, che "nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la corte d'appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 708 c.p.c., comma 3, non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle pese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio". Essenzialmente sulla base della natura provvisoria dei provvedimenti adottati in sede di reclamo ex art. 708 c.p.c., destinati a rimanere assorbiti nella decisione di merito, e del carattere incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, rispetto al giudizio di separazione personale pendente, rilevato che essi conservano comunque caratteristiche proprie sia rispetto al procedimento cautelare sia rispetto a quello camerale ex art. 739 c.p.c., si è ritenuto che siano ad essi estensibili le considerazioni svolte in riferimento ai provvedimenti cautelari adottati in corso di causa, con la conseguenza che la Corte di Appello, investita del reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708 c.p.c., comma 3, non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento, che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno, di conseguenza, liquidate a cura del Tribunale, anche in relazione alla fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado” (Cass. 31 gennaio 2023, n. 2890 su Reclamo ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc e condanna spese legali).
Impugnabilità in Cassazione del decreto Corte d’Appello che condanna alle spese legali in seguito a reclamo ex art 708 cpc avverso l’ordinanza presidenziale
Altra questione affrontata da Cass. 31 gennaio 2023, n. 2890 che si esprime sul reclamo all’ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc e condanna spese legali è quella della impugnabilità del decreto della Corte d’Appello che abbia ingiustamente condannato il reclamante alle spese legali.
La sentenza, dal profilo generale, ricorda anzitutto come “occorre premettere che il ricorso per Cassazione è esperibile, ex art. 111 Cost., esclusivamente avverso i provvedimenti giurisdizionali con carattere di definitività e non soggetti ad alcun specifico mezzo di impugnazione” (Cass. 31 gennaio 2023, n. 2890 su Reclamo ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc e condanna spese legali).
La stessa decisione evidenzia però come nella specie sia impugnata la sola condanna alle spese legali: “Tuttavia il presente ricorso straordinario è ammissibile perché limitato alla sola statuizione sulle spese processuali, riguardante posizioni giuridiche di debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autonomo, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata (Cass. n. 9516/2005; Cass. n. 2986/2012; Cass. n. 9348/2017). Invero, il rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., è dato contro provvedimenti che abbiano i caratteri della decisorietà e definitività, incidendo sul diritto soggettivo al compenso con efficacia di giudicato, senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraverso l'esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale” (Cass. 31 gennaio 2023, n. 2890 su Reclamo ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc e condanna spese legali).
La sentenza, infine, aggiunge anche che “il ricorso straordinario è ammissibile dal momento che, ove venga adottata in sede di reclamo o avverso ordinanza presidenziale un'illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese, ci si viene a trovare in presenza di un provvedimento, non previsto dalla legge, di natura sicuramente decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, non essendo dato contro di esso alcun mezzo d'impugnazione, sicchè avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. con riguardo a pronunce di liquidazione delle spese adottate in sede di accertamento tecnico preventivo, Cass. n. 21888/2004; Cass. n. 1273/2013; Cass. n. 21756/2015)” (Cass. 31 gennaio 2023, n. 2890 su Reclamo ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc e condanna spese legali).