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Restituzione regali fidanzamento

30 gennaio 2023

Restituzione regali fidanzamento: Cosa accade se due persone si sono fidanzate e poi si lasciano? I regali fatti vanno restituiti?

L’art. 80 del codice civile disciplina proprio il caso dei regali fatti tra finanziati e del diritto alla restituzione quando ci si lascia durante il fidanzamento.

Cosa prevede la legge al riguardo?

Restituzione regali fidanzamento
Restituzione regali fidanzamento

Regali fidanzamento restituzione: art. 80 del codice civile e doni tra fidanzati

Il codice civile, in merito alla restituzione dei regali tra fidanzati, indica che “il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti”

Come ben si vede dall’indicazione letterale, dunque, non tutti i regali tra fidanzati possono essere oggetto di una richiesta di restituzione ma solo quelli fatto a causa della promessa di matrimonio, vale a dire durante il fidanzamento.

Ma approfondiamo la questione.

Restituzione regali fidanzamento: introduzione sui doni tra ex fidanzati

Quando una storia d’amore cessa di esistere e ci si lascia dopo un fidanzamento, tra le varie questioni da sciogliere, trova senz’altro posto quella inerente la possibilità che i doni, scambiati durante gli anni trascorsi insieme, debbano o meno essere restituiti, e se eventualmente la legge disponga in merito.

Prima di trattare nello specifico l’argomento, occorre indubbiamente fare una dovuta precisazione che viene posta alla base di quanto l’ordinamento giuridico stabilisce.

Può sussistere infatti, una differenza sostanziale tra i vari regali, che di fatto possono essere suddivisi in due macro categorie: le donazioni da un lato, e quelli che nel gergo tecnico vengono definiti come “liberalità d’uso”, dall’altro.

Nel seguito, ponendo all’attenzione degli esempi, vedremo maggiormente nel dettaglio quali sono i doni che ricadono nella prima categoria, e quali sono invece, quelli ricadenti nella seconda.

Per definizione, all’interno del concetto di donazione, rientrano tutti quei regali di grande valore che comportano un impoverimento per le tasche del donante, ed un conseguente arricchimento per il destinatario del dono.

Proprio in virtù dell’entità del regalo, tali donazioni debbono essere compiute in presenza di un notaio, in quanto occorre un atto notarile.

In assenza di questo infatti, sussiste la possibilità che il proprietario precedente del bene oggetto della donazione, ed anche i suoi eventuali eredi, possano avanzare la pretesa di restituzione del bene stesso, senza che vi sia dunque alcuna limitazione nel tempo.

Per contro, quando si tratta di donazioni di modico valore (e la misura deve tenere conto delle circostanze concrete) non vi è necessità né di atti notarili né di altra documentazione scritta, in quanto esplicabili per mezzo del semplice scambio del bene in questione.

È il caso ad esempio di gioielli di medio valore ed anche di somme in danaro.

Nella seconda categoria di regali, definiti “liberalità d’uso”, rientrano invece quelli fatti per celebrare particolari occasioni, quali ad esempio i compleanni, gli anniversari, le lauree ect…Ma anche tutti i tipici regali che la coppia è solita scambiarsi, senza necessariamente che vi siano delle ricorrenze precise.

Fatta questa premessa, si può a questo punto introdurre un concetto molto importante: le liberalità d’uso non sono disciplinate dalla legge, contrariamente alle donazioni.

In particolare, le prime si distinguono dalle seconde, per la propria natura strettamente connessa all’adeguamento ai costumi sociali di riconoscenza. Al contrario, le donazioni non sono necessariamente mosse da un sentimento d’obbligo verso il donatore, ma sono compiute spontaneamente. Inoltre, la liberalità d’uso, diversamente da quanto accade per le donazioni, in caso di ingratitudine o sopravvenienza di figli, non può comunque essere revocata.

Ma veniamo ora al punto cruciale della faccenda relativa alla restituzione dei doni durante il fidanzamento: quando i regali dell’ex fidanzati vanno restituiti?

Fidanzamento: quando è possibile chiedere a ex fidanzati la restituzione dei regali?

Partiamo subito col dire la cosa più importante e forse anche la più dibattuta sui doni fatti durante il fidanzamento: i regali che per le caratteristiche esposte in precedenza, rientrano nelle liberalità d’uso, non vanno restituiti. In altre parole, non può essere chiesta la restituzione dei doni fatti in occasione di feste, ma anche di quelli tipicamente di coppia, quali ad esempio beni tecnologici, cioccolatini, bijoux, fiori.

Il discorso cambia qualora il regalo in questione, dato il notevole valore che lo caratterizza, può considerarsi a tutti gli effetti una donazione, richiedendo in tal caso, con la figura di un notaio, la sottoscrizione di un atto.

La presenza dell’atto notarile è di estrema importanza in quanto, in mancanza dello stesso, la donazione può ritenersi nulla e di conseguenza il dono, o in ogni caso il corrispondente valore monetario, può essere restituito al precedente proprietario sotto sua personale richiesta.

In altre parole è la stesura dell’atto a stabilire la titolarità del bene e quindi, in mancanza di tale documento, il bene è da restituirsi, in quanto il soggetto che lo possiede non ne ha il titolo. Laddove poi, l’atto notarile dovesse esserci, la donazione può essere revocata soltanto nella circostanza in cui si manifestino casi di ingratitudine e/o sopravvenienza di figli.

Un’ulteriore particolare circostanza che consente la restituzione dei regali all’ex fidanzati, è quella in cui i regali siano stati fatti in vista di un imminente matrimonio, vale a dire durante un fidanzamento.

Quando le nozze non vengono più celebrate infatti, i doni pensati in virtù dell’unione matrimoniale andranno restituiti, e ciò prescinde dall’eventuale responsabilità dell’una o dell’altra parte, nella rottura della promessa fatta.

Stando a quanto dichiarato più volte in merito dalla Corte Suprema, in casi del genere, sarà di fondamentale importanza accertarsi che i regali di cui se ne chieda la restituzione, siano stati concepiti e donati proprio sulla base della promessa di matrimonio che fa nascere il fidanzamento.

A tal proposito va detto che l’ordinamento non richiede che la promessa sia stata fatta in forma scritta o pubblica, giacché secondo quanto dispone l’articolo 80 del Codice civile, è sufficiente che sussista a motivazione del regalo, la presupposizione della futura celebrazione dell’unione matrimoniale.

Beni immobili e regali di fidanzamento: la Cassazione sulla restituzione dei doni tra fidanzati

La recente sentenza Cassazione 25 ottobre 2021, n. 29980 si esprime, sempre in merito alla questione della restituzione dei regali durante il fidanzamento, su una donazione di un bene immobile.

La sentenza afferma che la donazione notarile di un immobile, se fatta in relazione alla promessa di matrimonio, può venire meno se il matrimonio non si concretizza.

La sentenza sulla restituzione regali fidanzamento e beni immobili è di rilievo perché muta delle precedenti decisioni di segno contrario, come quella della Corte d’Appello di Taranto per la quale “l'art. 80 c.c. riguarda i doni e suppone una fattispecie di liberalità d'uso (art. 770 c.c.) non necessitante di forma solenne; va escluso che nell'alveo della norma possano rientrare gli immobili, anche nell'ottica della donazione indiretta, perché la donazione immobiliare, alla quale gli artt. 782 e 783 c.c. riservano la forma pubblica, non può esser considerata, in base alla consuetudine sociale, una liberalità d'uso” (Corte d'Appello Taranto, 18 novembre 2016 su Restituzione regali fidanzamento e beni immobili).

Per contro, la più recente Cassazione sulla restituzione regali fidanzamento e beni immobili, indica che “i doni tra fidanzati, di cui all'art. 80 c.c., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d'uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette. Anche in questa eventualità, ai fini dell'azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti "a causa della promessa di matrimonio", e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo. Tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicché ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi (in caso di donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) si determina la caducazione dell'attribuzione patrimoniale al donatario senza incidenza, invece, sull'efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, il quale per effetto di retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente” (Cassazione 25 ottobre 2021, n. 29980 su Restituzione regali fidanzamento e beni immobili).