Calcolo della quota ereditaria: come avviene
Prima di ogni considerazione, è bene premettere che la norma che intende disciplinare questo aspetto, rientra tra quelle riguardanti i diritti dei legittimari.
In particolare tale norma è stata posta nella Sezione I Capo X del Codice civile e ciò ha comportato nel tempo, non pochi dibattiti. In effetti in caso di successione testamentaria o legittima, si è più volte posto l’accento sul dubbio in base al quale tali diritti andassero o meno considerati come già inclusi nella quota legittima destinata al coniuge rimasto in vita, o piuttosto andassero sommati alla stessa.
In verità al fine di fugare tali dubbi, si era già espressa la Corte Costituzionale tramite l’ordinanza numero 527, emessa nel maggio del 1988, in cui disponeva che in caso di successione legittima o testamentaria, i diritti di cui sopra, fossero da ritenersi già inclusi nella quota legittima e che pertanto non andassero sommati a quest’ultima.
Tuttavia in un passato più recente, nel febbraio del 2013 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è espressa diversamente, tramite la sentenza numero 4847 che ad oggi, è diventata un punto di riferimento per le circostanze analoghe. In effetti la dottrina più recente ritiene che i diritti di cui gode il coniuge superstite debbano cumularsi alla legittima.
In tale ottica quindi, per poter calcolare quanto spetta al coniuge rimasto in vita, basterà sommare all’eredità il valore stimato per tali diritti, tenuto chiaramente conto nella valutazione della legittima, dell’eventuale presenza di altri eredi. Come anticipato nelle righe precedenti, ciò si effettua in linea con quanto stabilito nell’articolo 540 del Codice civile.
Ma cosa accade ai diritti ereditari, nel caso in cui il coniuge rimasto in vita avesse precedentemente ottenuto la separazione o il divorzio?
Coniuge superstite separato e/o divorziato: quali i diritti ereditari spettanti
Per poter introdurre i diritti spettanti al coniuge separato in caso di morte dell’ex coniuge, è necessario considerare un’ulteriore fondamentale norma che disciplina ciò che concerne la successione ereditaria, all’interno di una relazione matrimoniale.
Si tratta della norma numero 548 del Codice civile, con cui si stabilisce che al coniuge non responsabile della separazione, spettino gli stessi diritti che avrebbe, se non fosse avvenuta la separazione. In altre parole, ci si comporta come se il coniuge non fosse separato, purché appunto non gli sia stata addebitata la separazione.
Per ciò che concerne invece il coniuge divorziato, si dovrà considerare la legge numero 898 del 1970. Nello specifico l’articolo 9-bis va a disciplinare ciò che riguarda i diritti di cui gode l’ex coniuge. Ad avvenuto divorzio, egli non può più considerarsi un legittimario in quanto sono da ritenersi cessati i vincoli civili che il matrimonio stesso aveva comportato.
Per tale motivo l’ex coniuge in sostanza, non ha più alcun diritto sull’eredità dell’altro, a maggior ragione se il defunto abbia in un’unica soluzione provveduto al versamento della somma di alimenti prevista, valutata in relazione alla condizione economica di entrambe le parti nonché agli anni di vita matrimoniale trascorsi insieme, come tra l’altro prevede l’articolo 5 della legge 898/1970.
Nel caso in cui la corresponsione della somma in denaro avvenisse invece, nella sua formula periodica, il coniuge superstite potrà rivolgersi ad un tribunale affinché possa continuare a ricevere un assegno periodico, le cui modalità di versamento potranno essere concordate con gli altri eredi, fino ad un eventuale nuovo matrimonio.