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Cass. 13 gennaio 2023, n. 952: assegno mantenimento nascita nuovo figlio

17 gennaio 2023

Massima: La formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, devono essere valutate dal giudice come circostanze sopravvenute che possono portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite, in quanto comportano il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico.

Cass. 13 gennaio 2023, n. 952 e assegno mantenimento nascita nuovo figlio
Cass. 13 gennaio 2023, n. 952 e assegno mantenimento nascita nuovo figlio

Cass. 13 gennaio 2023, n. 952 e assegno mantenimento nascita nuovo figlio: i motivi di ricorso

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Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 337-ter e 337-sexies c.c. la Corte di merito ha trascurato di considerare, ai fini della determinazione della misura del mantenimento del figlio, l'intervenuta nascita di altri due discendenti, in ragione dell'assenza della prova che le spese correlate al sostentamento di questi ultimi gravassero esclusivamente sull'appellante.

Una simile valutazione contrasta con l'obbligo di legge per il padre di provvedere al mantenimento dei figli, sicchè si doveva presumere che il ricorrente contribuisse anche al mantenimento della prole di nascita più recente.

I giudici distrettuali, inoltre, hanno ritenuto irrilevante la cessazione dell'attività professionale del XXX, in quanto conseguente a un atto volontario, senza considerare le spiegazioni fornite dall'appellante in ordine alla propria necessità di provvedere a un simile atto.

7.2 Il terzo motivo di ricorso assume che la motivazione offerta in punto di determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore abbia carattere apparente e perplesso, essendo fondata su motivazioni apodittiche e non supportate da un ragionamento riconoscibile.

8. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, sono ambedue fondati, nei termini che si vanno a illustrare.

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Assegno mantenimento nascita nuovo figlio: la motivazione di Cass. 13 gennaio 2023, n. 952

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A mente del disposto degli artt. 316 e 316-bis c.c., ciascuno dei genitori, nell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, deve concorrere al loro mantenimento in proporzione alle rispettive sostanze.

Di conseguenza, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, devono essere valutate dal giudice come circostanze sopravvenute che possono portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite, in quanto comportano il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico (v. Cass. 14175/2016).

La Corte d'appello, dunque, a fronte dell'allegazione di sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato in conseguenza della nascita di ulteriori discendenti, non poteva trascurare di considerare l'obbligo di concorso nel mantenimento derivante per il genitore dalle norme appena citate, così come non poteva attribuire rilievo a un simile obbligo solo se gravante, in via esclusiva, sul padre, dato che anche il semplice concorso nel mantenimento dei discendenti è capace di incidere sulle sostanze del genitore obbligato.

Occorreva, invece, verificare se questi sopravvenuti oneri avessero determinato un effettivo depauperamento delle sostanze del genitore obbligato, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti, o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dello stesso non fosse, comunque, di consistenza così ingente da rendere irrilevanti i nuovi oneri (v. Cass. 21818/2021, Cass. 6289/2014).

8.2 La Corte di merito poi, preso atto della natura volontaria della cancellazione del XXX dall'albo degli avvocati, ne ha fatto discendere l'impossibilità di valutare la stessa ai fini della riduzione dell'assegno di mantenimento.

Ora, la motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, costituisce la rappresentazione dell'iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione, di modo che la stessa assume i caratteri dell'apparenza ove sia intrinsecamente inidonea ad assolvere una simile funzione.

La motivazione perciò assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016).

Nel caso di specie nessuna circostanziata giustificazione è stata fornita dai giudici distrettuali al fine di dare una concreta spiegazione della valutazione di irrilevanza della volontaria cancellazione ai fini della riduzione dell'assegno di mantenimento, benchè l'appellante avesse specificamente addotto che la propria scelta di sospendersi dall'albo fosse stata imposta dalla necessità di far fronte alla diminuzione del reddito percepito ed all'accrescimento dei costi di gestione dello studio. Una simile anomalia argomentativa comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda.

9. L'accoglimento dei motivi precedenti, imponendo una nuova valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle odierne parti al fine di stabilire se e in quale misura il padre debba provvedere al mantenimento del figlio maggiore, comporta l'assorbimento del quarto motivo di ricorso (con il quale il XXX ha lamentato che il contributo al mantenimento non sia stato calibrato, per tutto l'arco dell'anno, tenendo conto della ripartizione fra i genitori in misura paritaria dei tempi di frequentazione del discendente).

10. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

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