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In quali casi non spetta l’assegno di divorzio?

16 gennaio 2023

In quali casi non spetta l’assegno di divorzio?

Verifichiamo quando un coniuge ha diritto a ricevere il mantenimento e, invece, in quali ipotesi non gli spetta questo diritto.

Chiaramente la valutazione va fatta caso per caso per valorizzare la situazione presente nella singola fattispecie. Cerchiamo comunque di offrire una indicazione generale di quali sono i casi in cui non spetta l’assegno di divorzio.

In quali casi non spetta l’assegno di divorzio?
In quali casi non spetta l’assegno di divorzio?

In quali casi non spetta l’assegno di divorzio?

Per una coppia di coniugi che a seguito di una profonda crisi, stia affrontando la procedura di divorzio, risulta di fondamentale importanza conoscere tutto ciò che riguarda l’assegno divorzile, a maggior ragione se si pensa che, contrariamente a quanto spesso si creda, non sempre è dovuto. Partiamo subito col definire cosa sia un assegno divorzile.

Si tratta del sostegno economico che uno dei due coniugi è obbligato a fornire all’altro, nel caso in cui quest’ultimo non dovesse avere né abbia modo di raggiugere, un’autosufficienza economica. Infatti, nella Legge numero 898 del 1970, dal comma 6 al comma 10 dell’articolo 5, si stabilisce “l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Sebbene spesso si tenda a credere che l’assegno di mantenimento e quello divorzile siano la stessa cosa e vengano per questo usati in modo interscambiabile, non è così, perché hanno caratteristiche ben diverse.

In primo luogo, va detto che l’assegno divorzile sostituisce quello di mantenimento una volta completata la procedura di divorzio; in secondo luogo, mentre l’assegno di mantenimento garantisce al coniuge che lo percepisce, lo stesso tenore di vita di cui godeva prima della separazione, quello divorzile ha come scopo che venga garantito un sostentamento economico al coniuge meno abbiente tale da permettergli una vita dignitosa.

Pertanto prescinde totalmente dal tenore di vita di cui egli godeva in passato, di cui infatti, non si tiene più conto. Inoltre l’importo dell’assegno divorzile non è automaticamente determinato, ma viene deciso dal giudice nelle sedi opportune, e calcolato tenendo conto delle condizioni economiche dei due coniugi.

Fatte queste doverose premesse, vediamo nel seguito, quali siano i casi in cui l’assegno divorzile non spetta.

Tutti i casi in cui l’assegno divorzile non spetta

Sono diverse le circostanze in cui l’assegno divorzile non va erogato, difatti l’attribuzione non avviene in modo automatico, ma va ponderata caso per caso.

Innanzitutto va sottolineato che una volta cessato il legame matrimoniale attraverso divorzio, come abbiamo già precedentemente anticipato, viene meno anche l’obbligo di mantenimento del tenore di vita. Ciò che resta, è infatti l’obbligo di garantire al coniuge che per varie ragioni non possa essere economicamente autosufficiente, una vita dignitosa. Detto questo, l’assegno divorzile non spetta nei casi in cui:

  • L’ex coniuge abbia determinato la fine del matrimonio a causa di un tradimento. Infatti, quando ci si trova nel caso di divorzio con addebito, il coniuge che abbia tradito causando così la fine del legame matrimoniale, non ha alcun diritto di percepire l’assegno divorzile. Tuttavia la legge prevede un’eccezione qualora il tradimento non dovesse rappresentare la causa primaria della crisi della coppia, poiché ad esempio verificatosi in tempi successivi all’insorgere dei problemi oppure a seguito di disinteresse e maltrattamenti;
  • L’ex coniuge si sia risposato o conviva in maniera stabile. In tal caso l’assegno divorzile non spetterà più poiché l’ex coniuge ha dato avvio ad un nuovo legame matrimoniale o ad una convivenza stabile in cui provvede al comune sostentamento economico e all’organizzazione della casa;
  • L’ex coniuge percepisca redditi differenti rispetto a quelli lavorativi. È il caso in cui l’ex coniuge dovesse ad esempio, essere proprietario di beni immobili che possano rappresentare una fonte di guadagno costituendo difatti, un’entrata economica.

Tutti i casi in cui l’assegno divorzile può essere revocato

Abbiamo trattato tutti i casi in cui l’assegno divorzile non spetta, ma esistono anche circostanze in cui, mutando i presupposti che hanno permesso al giudice di stabilirne la corresponsione, l’ex coniuge tenuto al versamento dell’assegno divorzile, possa fare domanda per la revisione o anche per la revoca dell’assegno.

Ciò può verificarsi nell’ipotesi in cui:

  • L’ex coniuge palesi un reale rifiuto a trovare lavoro. Si tratta infatti dei casi in cui l’ex coniuge, pur avendo tutte le facoltà e le capacità per lavorare, si rifiuti di farlo. In queste circostanze dunque, il suo diritto all’assegno divorzile decade;
  • Le condizioni economiche del coniuge obbligato al versamento dell’assegno divorzile, peggiorino. Se l’ex coniuge in questione dovesse infatti perdere il proprio lavoro, ammalarsi in modo invalidante o in linea generale subire ad esempio un demansionamento che comporti minori entrate, può richiedere che venga revocato o quantomeno ridotto l’importo dell’assegno che è tenuto a versare;
  • Le condizioni economiche del coniuge che riceve l’assegno divorzile, cambino positivamente in modo radicale o anche in misura tale da permettergli di essere autosufficiente. È il caso ad esempio dell’ottenimento di una nuova posizione al lavoro con conseguente incremento dello stipendio, oppure l’accettazione di un’ingente quota ereditaria che possa consentire quindi, un sostentamento dignitoso. In tutte le circostanze esposte, l’ex coniuge che versa l’assegno divorzile, potrà richiedere che l’erogazione dell’assegno venga cessata, proprio in virtù del cambiamento delle condizioni economiche dell’ex coniuge.