Assegno divorzile: quando spetta e quando non è dovuto?

30 giugno 2026

Quando spetta l’assegno divorzile e quando non è dovuto? L’assegno divorzile può essere riconosciuto all’ex coniuge che non dispone di mezzi adeguati o che non è oggettivamente in grado di procurarseli, ma non è sufficiente dimostrare una semplice differenza di reddito rispetto all’altro coniuge. Oggi i giudici valutano diversi elementi, tra cui la durata del matrimonio, il contributo dato alla famiglia, gli eventuali sacrifici professionali e le concrete possibilità di raggiungere un’autonomia economica. La giurisprudenza più recente attribuisce all’assegno una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, con conseguenze importanti sia per chi lo richiede sia per chi è chiamato a corrisponderlo.

In quali casi non spetta l’assegno di divorzio?

Cos’è l’assegno divorzile e quale funzione svolge

L’assegno divorzile è il contributo economico che uno degli ex coniugi può essere tenuto a corrispondere all’altro dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La disciplina è contenuta nell’art. 5 della legge n. 898 del 1970, che consente il riconoscimento dell’assegno quando il richiedente non dispone di mezzi adeguati oppure non può procurarseli per ragioni oggettive.

Per comprendere la funzione dell’istituto è necessario distinguere il divorzio dalla separazione. Durante la separazione il vincolo matrimoniale permane e continuano a trovare applicazione gli obblighi derivanti dagli artt. 143 e 156 c.c., compreso l’eventuale assegno di mantenimento. Con il divorzio, invece, si producono lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e viene meno lo status di coniuge. L’eventuale sostegno economico successivo trova quindi fondamento nella solidarietà post-coniugale prevista dall’art. 5 della legge n. 898/1970.

Negli ultimi anni la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ridefinito profondamente la natura dell’assegno divorzile. Il punto di riferimento resta la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 dell’11 luglio 2018, che ha individuato una funzione unitaria composta da tre profili:

  • assistenziale, quando occorre garantire mezzi adeguati al coniuge economicamente più debole;
  • compensativa, per tenere conto dei sacrifici professionali sostenuti durante il matrimonio;
  • perequativa, per riequilibrare gli effetti economici delle scelte condivise di vita familiare.
Non si tratta quindi di uno strumento destinato a conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Lo squilibrio economico tra gli ex coniugi rappresenta soltanto un dato di partenza che deve essere interpretato alla luce della storia familiare e delle decisioni assunte nel corso dell’unione.

Questo assetto interpretativo è rimasto fermo anche negli anni successivi. Le Sezioni Unite n. 6229 del 2024, intervenute principalmente sul tema degli accordi tra coniugi in vista del futuro divorzio e sui limiti dell’autonomia negoziale in materia familiare, si collocano nel medesimo quadro sistematico costruito a partire dalla sentenza n. 18287 del 2018, confermando la centralità delle funzioni assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno divorzile. Come osservato da Bianca, “Le Sezioni unite sull’assegno divorzile: una nuova luce sulla solidarietà postconiugale”, Famiglia e Diritto, 2018, la solidarietà post-coniugale continua a rappresentare il criterio interpretativo fondamentale dell’istituto.

Quando spetta l’assegno divorzile dopo il divorzio

Stabilire quando spetta l’assegno divorzile richiede un accertamento che va ben oltre la semplice verifica della differenza economica tra gli ex coniugi. L’art. 5 della legge sul divorzio richiede infatti che il richiedente si trovi in una situazione di inadeguatezza dei mezzi economici oppure nell’impossibilità oggettiva di procurarseli autonomamente.

Il primo passaggio consiste nella comparazione delle condizioni patrimoniali e reddituali di entrambe le parti. Il giudice deve verificare quale sia la situazione economica effettiva degli ex coniugi e se esista uno squilibrio significativo. Tuttavia, questo elemento rappresenta soltanto il punto di partenza dell’analisi.

La Cassazione, con ordinanza n. 22537 del 9 agosto 2021, ha precisato che ciò che rileva non è il semplice divario reddituale, ma la mancanza di una reale autonomia economica del richiedente. In altre parole, non basta guadagnare meno dell’ex coniuge: occorre dimostrare che, con le proprie risorse, non sia possibile mantenere un’esistenza economicamente indipendente e dignitosa.

Nella pratica, i casi più frequenti riguardano:

  • persone che hanno dedicato gran parte della vita alla cura della famiglia rinunciando alla carriera;
  • soggetti con età avanzata e limitate prospettive occupazionali;
  • ex coniugi affetti da condizioni di salute che rendono difficile l’inserimento lavorativo;
  • situazioni nelle quali il matrimonio ha inciso in modo permanente sulle capacità reddituali future.
Particolarmente interessante è l’ordinanza Cass. n. 1870 del 27 gennaio 2026, secondo cui il diritto all’assegno può essere riconosciuto anche quando non risultino particolarmente significativi altri criteri dell’art. 5, qualora emerga una concreta situazione di non autosufficienza economica. La decisione valorizza il principio solidaristico che continua a operare, seppur in forma attenuata, anche dopo lo scioglimento del matrimonio.

I criteri valutati dal giudice nella decisione

La decisione sull’assegno divorzile non dipende da una formula matematica. L’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 impone al giudice una valutazione complessiva di molteplici fattori, che devono essere considerati in modo coordinato.

Tra gli elementi più importanti vi è la durata del matrimonio. Un’unione protratta per molti anni può avere inciso profondamente sulle scelte di vita e sulle prospettive professionali di uno dei coniugi. Diversamente, nei matrimoni di breve durata è spesso più difficile dimostrare che il rapporto abbia prodotto conseguenze economiche permanenti.

Un altro parametro essenziale è rappresentato dal contributo fornito alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale dell’altro coniuge. Non rilevano soltanto gli apporti economici diretti. Anche l’attività svolta all’interno della famiglia, la gestione della casa e la cura dei figli possono assumere un valore determinante nella ricostruzione dell’equilibrio economico tra le parti.

Il giudice considera inoltre:

  • l’età del richiedente;
  • le condizioni di salute;
  • la capacità lavorativa residua;
  • il patrimonio mobiliare e immobiliare;
  • le concrete opportunità occupazionali disponibili.
La più recente giurisprudenza di legittimità insiste sulla necessità di una valutazione concreta e non astratta. Le ordinanze Cass. n. 18150 del 5 giugno 2026 e Cass. n. 18562 dell’8 giugno 2026 evidenziano come i criteri previsti dall’art. 5 siano tra loro equiordinati e debbano essere letti alla luce della storia familiare. Non è sufficiente fotografare la situazione economica al momento del divorzio: occorre comprendere in che modo le scelte maturate durante il matrimonio abbiano contribuito a determinare l’assetto patrimoniale esistente.

Requisiti per ottenere l’assegno divorzile

I requisiti per ottenere l’assegno divorzile possono essere sintetizzati in una serie di verifiche che il giudice è chiamato a svolgere caso per caso. Non si tratta di condizioni isolate, ma di elementi che devono essere valutati nel loro insieme.

Il primo requisito riguarda l’inadeguatezza dei mezzi economici oppure l’impossibilità oggettiva di procurarseli. Questo profilo costituisce la base della funzione assistenziale dell’assegno e trova conferma nella più recente giurisprudenza della Cassazione.

Il secondo elemento è costituito dalla presenza di uno squilibrio economico significativo tra gli ex coniugi. Tale squilibrio, però, non basta da solo a fondare il diritto all’assegno. Occorre comprendere da dove derivi e se sia collegato alla storia matrimoniale.

Assume quindi particolare rilievo il terzo requisito, oggi centrale nella funzione compensativa e perequativa dell’istituto: il collegamento tra la situazione economica attuale e le scelte condivise durante il matrimonio. L’ordinanza Cass. n. 18385 dell’8 giugno 2026 ha ribadito che il giudice deve verificare l’esistenza di un nesso causale tra la disparità economica e le decisioni assunte dalla coppia nell’organizzazione della vita familiare.

In concreto, possono assumere rilievo circostanze come:

  • l’abbandono di opportunità professionali per seguire la famiglia;
  • la rinuncia a percorsi formativi o di carriera;
  • il trasferimento in altra città per favorire l’attività lavorativa dell’altro coniuge;
  • la dedizione prevalente alla cura dei figli e della casa.
Come osserva Rimini, “Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa”, Giurisprudenza Italiana, 2018, la valutazione non deve concentrarsi soltanto sul bisogno attuale del richiedente, ma anche sugli effetti economici duraturi delle scelte compiute durante il matrimonio. È proprio questa prospettiva che distingue l’assegno divorzile moderno da una semplice misura assistenziale.

Perché non basta la differenza di reddito

Uno degli errori più frequenti consiste nel ritenere che l’assegno divorzile spetti automaticamente al coniuge che percepisce un reddito inferiore rispetto all’altro. In realtà, la giurisprudenza ha ormai superato questa impostazione. La semplice esistenza di una disparità economica non è sufficiente a fondare il diritto all’assegno.

Per molti anni il dibattito si è concentrato sul tenore di vita goduto durante il matrimonio. Oggi, invece, il giudice è chiamato a svolgere un’indagine più articolata, che tenga conto delle condizioni economiche attuali, delle scelte familiari compiute nel corso dell’unione e delle conseguenze che tali scelte hanno prodotto sulle possibilità reddituali dei coniugi.

La Cassazione, con ordinanza n. 22537 del 9 agosto 2021, ha chiarito che a giustificare l’attribuzione dell’assegno non è il mero squilibrio reddituale, bensì la mancanza di una reale autonomia economica. Allo stesso modo, l’ordinanza Cass. n. 18150 del 5 giugno 2026 ha ribadito che la differenza patrimoniale rappresenta soltanto una condizione di fatto dalla quale partire, ma non costituisce di per sé il fondamento del diritto.

Nella pratica si incontrano spesso situazioni nelle quali un ex coniuge dispone di un reddito significativamente inferiore rispetto all’altro ma mantiene comunque una piena autosufficienza economica. In questi casi l’assegno può essere negato nonostante la disparità esistente.

Al contrario, il diritto può essere riconosciuto quando la differenza economica:

  • deriva da scelte condivise durante il matrimonio;
  • è collegata a rinunce professionali rilevanti;
  • ha prodotto un pregiudizio economico stabile e duraturo;
  • incide concretamente sulla possibilità di mantenere un’esistenza autonoma.
Comprendere questa distinzione è essenziale per evitare aspettative irrealistiche. La domanda che il giudice si pone non è chi guadagni di più, ma se la situazione economica dell’ex coniuge richiedente trovi una giustificazione giuridicamente rilevante nella storia del rapporto matrimoniale.

Quando non è dovuto l’assegno divorzile

Capire quando non è dovuto l’assegno divorzile è importante quanto conoscere i casi nei quali può essere riconosciuto. Non ogni differenza economica genera infatti un obbligo di contribuzione tra ex coniugi.

Una delle ipotesi più frequenti riguarda il caso dell’ex coniuge che, pur percependo un reddito inferiore, dispone di mezzi sufficienti per mantenere una piena autonomia economica. Se il richiedente è in grado di provvedere stabilmente alle proprie esigenze, il presupposto assistenziale dell’assegno viene meno.

Un altro caso ricorrente è quello dei matrimoni di breve durata. Sebbene non esista una soglia temporale stabilita dalla legge, una convivenza matrimoniale limitata nel tempo rende generalmente più difficile dimostrare che il rapporto abbia inciso in modo significativo sulle prospettive professionali o patrimoniali di una delle parti. Anche la Cass. n. 1870 del 2026 evidenzia l’importanza della durata del matrimonio nella valutazione complessiva della domanda.

L’assegno può inoltre essere escluso quando manca un collegamento tra la disparità economica e le scelte familiari condivise. Si pensi al caso in cui il diverso patrimonio derivi esclusivamente da iniziative imprenditoriali individuali, da investimenti personali o da eventi successivi alla fine della convivenza.

Tra le situazioni che più frequentemente conducono al rigetto della domanda vi sono:

  • piena autosufficienza economica del richiedente;
  • assenza di sacrifici professionali apprezzabili;
  • matrimonio di durata particolarmente breve;
  • mancanza di prova del contributo dato alla formazione del patrimonio familiare;
  • assenza di un nesso tra squilibrio economico e organizzazione della vita coniugale.
Nella prassi giudiziaria molte controversie nascono proprio dalla convinzione che il coniuge economicamente più forte debba sempre contribuire al mantenimento dell’altro. L’attuale orientamento della Cassazione dimostra invece che il diritto all’assegno richiede una verifica rigorosa dei presupposti previsti dall’art. 5 della legge n. 898/1970.

Le conseguenze delle scelte familiari e dei sacrifici professionali

Le decisioni assunte all’interno della famiglia rappresentano oggi uno degli aspetti più importanti nella valutazione dell’assegno divorzile. La giurisprudenza più recente attribuisce infatti un rilievo centrale alle conseguenze economiche che determinate scelte possono produrre nel lungo periodo.

Molti matrimoni si sviluppano attraverso una distribuzione dei ruoli che porta uno dei coniugi a concentrarsi prevalentemente sull’attività lavorativa e l’altro sulla gestione della casa o sulla cura dei figli. In numerose situazioni questa organizzazione comporta la rinuncia a opportunità professionali, avanzamenti di carriera o occasioni imprenditoriali che avrebbero potuto migliorare la posizione economica del coniuge rimasto maggiormente impegnato nella vita familiare.

Le ordinanze Cass. n. 18385 del 2026 e Cass. n. 18562 del 2026 ribadiscono che il giudice deve verificare se l’attuale squilibrio economico sia il risultato di tali scelte condivise. Quando emerge questo collegamento, l’assegno assume una funzione compensativa e perequativa che va oltre il semplice sostegno economico.

Possono assumere particolare rilevanza:

  • la rinuncia a un impiego stabile per seguire il coniuge in un trasferimento;
  • l’interruzione di percorsi di formazione professionale;
  • la scelta di dedicarsi prevalentemente alla crescita dei figli;
  • il contributo alla carriera dell’altro coniuge mediante il lavoro domestico e organizzativo.
Come evidenziato da Bianca e successivamente da Rimini, il lavoro svolto all’interno della famiglia non può essere considerato privo di valore economico. Pur non generando direttamente reddito, esso può consentire all’altro coniuge di sviluppare attività professionali e accumulare patrimonio.

Nella pratica forense, uno degli errori più comuni consiste nel sottovalutare l’importanza della documentazione relativa a queste circostanze. Ricostruire concretamente il percorso familiare, le rinunce effettuate e il contributo offerto alla crescita economica della coppia può risultare decisivo per l’esito della controversia.

Revoca dell’assegno e modifica delle condizioni economiche

L’assegno divorzile non costituisce un diritto definitivo e immutabile. Anche dopo la sentenza di divorzio, il suo importo può essere modificato oppure l’obbligo può cessare, qualora intervengano circostanze nuove in grado di incidere in modo significativo sull’equilibrio economico tra gli ex coniugi.

Il riferimento normativo è l’art. 9 della legge n. 898/1970, che consente di chiedere la revisione dell’assegno in presenza di sopravvenuti e giustificati motivi. Si tratta di una disposizione frequentemente utilizzata nella pratica, soprattutto quando la situazione economica delle parti cambia in modo rilevante dopo il divorzio.

Tra gli eventi che possono giustificare una domanda di revisione rientrano:

  • l’incremento o la diminuzione significativa dei redditi di una delle parti;
  • l’acquisizione di beni o patrimoni per successione ereditaria;
  • la perdita dell’attività lavorativa;
  • il pensionamento;
  • il venir meno di altri obblighi economici rilevanti;
  • l’instaurazione di una nuova convivenza stabile.
Particolare attenzione merita proprio il tema della nuova convivenza del beneficiario. Le Sezioni Unite n. 32198 del 5 novembre 2021 hanno escluso che la formazione di una nuova famiglia di fatto determini automaticamente la perdita dell’assegno. Il giudice deve verificare concretamente se la nuova relazione abbia inciso sulle esigenze assistenziali del beneficiario e se permanga l’eventuale componente compensativa collegata ai sacrifici sostenuti durante il matrimonio.

Sul piano pratico è importante ricordare che la revisione non consente di rimettere in discussione la sentenza di divorzio. Il giudizio previsto dall’art. 9 non costituisce un nuovo processo sul diritto all’assegno né un riesame della decisione originaria. Il tribunale è chiamato a verificare esclusivamente se i fatti sopravvenuti abbiano alterato l’equilibrio economico accertato nella precedente pronuncia.

In questo senso si colloca anche l’ordinanza Cass. n. 13389 del 9 maggio 2026, secondo cui il giudice deve valutare l’incidenza concreta delle sopravvenienze dedotte dalle parti e verificare se esse giustifichino una modifica dell’assetto economico definito con il divorzio. I criteri indicati dall’art. 5 della legge n. 898/1970 continuano a rilevare, ma soltanto per apprezzare gli effetti delle nuove circostanze e non per riesaminare fatti già coperti dal giudicato.

Valutare correttamente il diritto al contributo economico

L’assegno divorzile continua a rappresentare uno degli istituti più discussi del diritto di famiglia. Le decisioni più recenti della Cassazione hanno chiarito che non si tratta di uno strumento destinato a garantire il precedente tenore di vita né di una prestazione automaticamente dovuta al coniuge economicamente più debole.

La valutazione deve essere effettuata considerando l’intera vicenda matrimoniale, le condizioni economiche delle parti, il contributo dato alla famiglia, gli eventuali sacrifici professionali e le concrete possibilità di raggiungere l’autonomia economica. In questo quadro assumono particolare rilievo le funzioni assistenziale, compensativa e perequativa individuate dalle Sezioni Unite.

Ogni situazione presenta caratteristiche proprie e richiede un esame approfondito dei fatti, della documentazione disponibile e degli orientamenti giurisprudenziali applicabili. Per questo motivo è opportuno affrontare la questione con un’attenta valutazione preventiva, soprattutto nei casi in cui siano presenti patrimoni rilevanti, attività imprenditoriali o lunghi periodi dedicati alla cura della famiglia.

Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.

Articolo redatto da Avv. Livio Pesenti del Foro di Bergamo, esperto di diritto di famiglia.

FAQ su Assegno divorzile

L’assegno divorzile spetta sempre al coniuge che guadagna meno?

No. La semplice differenza di reddito non è sufficiente. Occorre verificare l’effettiva autonomia economica del richiedente e gli altri criteri previsti dall’art. 5 della legge sul divorzio.

Quando non è dovuto l’assegno divorzile?

L’assegno può essere negato quando il richiedente è economicamente autosufficiente, quando il matrimonio è stato molto breve o quando manca un collegamento tra la disparità economica e le scelte familiari condivise.

La nuova convivenza fa perdere automaticamente l’assegno divorzile?

No. Dopo le Sezioni Unite n. 32198/2021 è necessaria una valutazione caso per caso per verificare l’incidenza della nuova relazione sulle funzioni dell’assegno.

Il giudice considera il lavoro svolto in casa?

Sì. La cura della famiglia e dei figli può essere valorizzata come contributo alla formazione del patrimonio familiare e alla carriera dell’altro coniuge.

L’assegno divorzile può essere modificato nel tempo?

Sì. In presenza di fatti nuovi e rilevanti è possibile chiedere la revisione dell’importo o la revoca dell’assegno ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898/1970.

Chi riceve l’assegno deve cercare lavoro?

Se l’assegno ha una funzione assistenziale, il giudice valuta anche la concreta possibilità del beneficiario di raggiungere l’autonomia economica attraverso un’attività lavorativa adeguata. Diverso è il caso della componente compensativa o perequativa, collegata ai sacrifici professionali sostenuti durante il matrimonio, che non viene meno automaticamente per la mancata ricerca di un lavoro.

L’assegno divorzile spetta anche dopo un matrimonio di breve durata?

Non necessariamente. La durata del matrimonio è uno dei criteri valutati dal giudice. Nei matrimoni brevi può risultare più difficile dimostrare che il rapporto abbia inciso in modo significativo sulle condizioni economiche o sulle opportunità professionali del coniuge che richiede l’assegno.

Esiste un assegno divorzile a vita?

La legge non prevede un assegno automaticamente vitalizio. Tuttavia, l’assegno può essere riconosciuto senza una scadenza predeterminata e durare per molti anni, salvo successive modifiche o revoche da parte del giudice.