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Assegno di mantenimento figlio che può lavorare

20 dicembre 2022

Con la Sentenza numero 34952/2018 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI Pen., ha condannato un uomo, trentacinquenne disoccupato, per non aver provveduto al mantenimento della figlia minore.

L’uomo si era difeso sostenendo di non aver redditi e che aveva concordato con la madre di versare € 50 mensili per il mantenimento della figlia.

Ma l’obbligo di pagare il mantenimento sussiste anche se il genitore è disoccupato e il figlio può lavorare?

E cosa accade se il figlio può lavorare?

Mantenimento figlio che può lavorare
Mantenimento figlio che può lavorare

Mantenimento genitore disoccupato e figlio che può lavorare: la cassazione penale

La Corte con la Sentenza numero 34952/2018 ha riaffermato il principio secondo il quale non hanno valore gli accordi sui mezzi di sussistenza presi dai genitori, se non sono stati omologati, cioè come dire, “controllati”, dal Tribunale.

La Cassazione ha anche precisato che la minore età dei figli rappresenta, di per sé stessa, una condizione di stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento.

Ha, quindi, sancito che il reato di cui all' art. 570 Codice Penale sussiste quando un genitore omette la prestazione economica a favore di figli minori o inabili, anche quando al mantenimento dei medesimi provveda, in via sussidiaria, l’altro genitore.

In definitiva il genitore non può venir meno all' assistenza materiale della prole adducendo la scusa di essere disoccupato, ma deve attivarsi per reperire i mezzi necessari per adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.

Assegno mantenimento e figlio che può lavorare

La Stessa Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12342/2019 ha affermato, invece, affermato il principio che non costituisce reato il comportamento del genitore che omette di versare il contributo al mantenimento del figlio se questi, divenuto maggiorenne, non lavora, sebbene sia nelle condizioni di procacciarsi autonomamente di che vivere.

Pur permanendo l’obbligo civilistico di corrispondere quanto il Giudice, in sede di separazione o divorzio, ha stabilito a titolo di contributo al mantenimento del figlio, in questo caso il genitore che non vi ottemperi non sarà perseguibile in sede penale, ai sensi dell’art. 570 c.p.

Nel caso in cui il figlio, invece, sia completamente inabile al lavoro, torna a configurarsi l’illecito penale, perseguibile però.

In conclusione, non versare l’assegno di mantenimento ad un figlio maggiorenne che sia in grado, seppur astrattamente, di mantenersi, non integra per questa sentenza ipotesi di reato punibile con la reclusione.

Ferme eventuali diverse interpretazioni di altre sentenze, resta comunque il fatto che il genitore che non ottemperi alle disposizioni economiche stabilite in sede di separazione o divorzio , rischia, però , di essere convenuto in un giudizio civile dal figlio che ne pretenda il rispetto. Il genitore inadempiente andrà dunque incontro a conseguenze tipicamente civilistiche, come il pignoramento dei propri beni o dello stipendio.