Competenza territoriale nella separazione e nel divorzio: il Tribunale competente dopo la riforma Cartabia

9 luglio 2026

Qual è il Tribunale competente per una separazione o un divorzio dopo la riforma Cartabia? La risposta dipende dalla presenza di figli minori, dalla loro residenza abituale e, nei procedimenti congiunti, da regole specifiche previste dal codice di procedura civile. Conoscere i criteri della competenza territoriale è essenziale per evitare errori nella scelta del giudice e comprendere come la giurisprudenza più recente interpreta le nuove disposizioni.

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Competenza territoriale nella separazione e nel divorzio dopo la riforma Cartabia

La riforma Cartabia ha modificato in modo significativo i criteri per individuare il giudice competente nei procedimenti di separazione, divorzio e responsabilità genitoriale. L'obiettivo perseguito dal legislatore è stato quello di concentrare davanti allo stesso tribunale tutte le questioni che riguardano la crisi familiare, privilegiando, quando sono coinvolti figli minori, il principio della vicinanza tra il giudice e il luogo in cui il minore vive stabilmente.

La disciplina è oggi contenuta principalmente negli artt. 473-bis.11 e 473-bis.47 c.p.c., che hanno sostituito il precedente sistema fondato, per la separazione, sull'abrogato art. 706 c.p.c. Il cambiamento più rilevante consiste nell'abbandono del criterio dell'ultima residenza comune dei coniugi a favore della residenza abituale del minore, quando il procedimento riguarda anche i figli.

In presenza di figli minori, infatti, il legislatore considera prioritario che il giudice competente sia quello più vicino alla realtà quotidiana del minore, così da poter valutare con maggiore efficacia le questioni relative all'affidamento, al collocamento, al mantenimento e, più in generale, all'esercizio della responsabilità genitoriale. Solo quando non vi sono figli minori trovano applicazione i criteri ordinari fondati sulla residenza o sul domicilio del convenuto.

I criteri possono essere così sintetizzati:

  • residenza abituale del minore, quando il procedimento riguarda figli minori;

  • residenza o domicilio del convenuto, se non vi sono figli minori;

  • residenza o domicilio dell'attore quando il convenuto è irreperibile o risiede all'estero;

  • qualunque tribunale italiano se entrambe le parti risiedono all'estero.

Questa impostazione è stata progressivamente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come il nuovo sistema realizzi il principio di prossimità già valorizzato dal diritto dell'Unione europea e dal Regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II-ter).

Come individuare il Tribunale competente nei procedimenti familiari

Per stabilire quale tribunale sia competente non è sufficiente verificare la residenza anagrafica delle parti. Occorre invece seguire una precisa sequenza di criteri prevista dal codice di procedura civile, valutando innanzitutto se il procedimento coinvolga figli minori o altri soggetti ai quali la legge estende la medesima tutela, come i figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 473-bis.9 c.p.c.

Quando sono coinvolti figli minori, il criterio decisivo è rappresentato dalla residenza abituale del minore, che non coincide necessariamente con quella risultante dai registri anagrafici. La Cassazione ha chiarito che occorre individuare il luogo nel quale il minore ha stabilmente il proprio centro di vita, delle relazioni personali, scolastiche e sociali. In questa direzione si collocano, tra le altre, Cass. civ., sez. I, 3 maggio 2025, n. 11622 e Cass. civ., sez. I, 6 luglio 2026, n. 22798, che valorizzano il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale.

In assenza di figli minori opera invece la regola generale prevista dall'art. 473-bis.47 c.p.c., che individua la competenza nel tribunale del luogo di residenza o domicilio del convenuto. Solo qualora il convenuto sia irreperibile oppure residente all'estero diventa competente il tribunale della residenza o del domicilio dell'attore; se entrambe le parti risiedono fuori dall'Italia, il procedimento può essere instaurato davanti a qualsiasi tribunale della Repubblica.

Va inoltre ricordato che, in forza dell'art. 5 c.p.c., la competenza viene determinata con riferimento alla situazione esistente al momento della proposizione della domanda. I successivi mutamenti, di regola, non incidono sul giudice già individuato, salvo le specifiche eccezioni previste dalla disciplina dedicata al trasferimento del minore.

Separazione consensuale e giudiziale: quali regole si applicano

Una delle domande più frequenti riguarda l'eventuale differenza tra separazione consensuale e separazione giudiziale ai fini della competenza territoriale. La risposta richiede di distinguere tra i procedimenti contenziosi e quelli introdotti con domanda congiunta.

Nei procedimenti contenziosi continuano ad applicarsi i criteri previsti dall'art. 473-bis.47 c.p.c.: se vi sono figli minori prevale il foro della loro residenza abituale; in mancanza di figli minori è competente il tribunale della residenza o del domicilio del convenuto.

Diversa è invece la disciplina prevista per il procedimento su domanda congiunta, regolato dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In questo caso il ricorso può essere presentato davanti al tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'una oppure dell'altra parte, anche quando siano presenti figli minori. Si tratta di una scelta coerente con la natura consensuale del procedimento, nella quale il legislatore ha privilegiato esigenze di semplificazione e rapidità, consentendo ai coniugi di individuare uno dei fori alternativamente previsti dalla legge.

Dal punto di vista pratico è quindi opportuno verificare con attenzione la tipologia di procedimento che si intende instaurare, poiché la disciplina della competenza può cambiare sensibilmente.

  • Nei procedimenti giudiziali prevale il criterio della residenza abituale del minore, se presente.

  • Nei procedimenti congiunti le parti possono scegliere il tribunale della residenza o del domicilio di uno dei due coniugi.

  • La corretta individuazione del foro evita contestazioni processuali e possibili ritardi nella definizione della causa.

Il ruolo della residenza abituale del minore e il principio di prossimità

La nozione di residenza abituale del minore rappresenta oggi il fulcro dell'intero sistema di competenza territoriale nei procedimenti familiari. Il legislatore, recependo un orientamento già consolidato nella giurisprudenza europea, ha scelto di attribuire rilievo non al dato formale della residenza anagrafica, ma al luogo in cui il minore svolge concretamente la propria vita quotidiana. L'art. 473-bis.11 c.p.c. individua infatti come giudice competente quello del luogo della residenza abituale del minore, criterio richiamato espressamente dall'art. 473-bis.47 c.p.c. per i procedimenti di separazione, divorzio e responsabilità genitoriale.

La scelta è coerente con il principio di prossimità, già valorizzato dal Regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II-ter), secondo cui le decisioni che riguardano un minore devono essere adottate dal giudice che si trova più vicino al suo ambiente di vita. Ciò consente una migliore conoscenza del contesto familiare, scolastico e sociale e rende più efficace l'adozione dei provvedimenti nell'interesse del figlio.

La Corte di cassazione ha precisato che la residenza abituale coincide con il centro stabile degli interessi e delle relazioni del minore, da individuare sulla base delle circostanze concrete e non della sola iscrizione anagrafica. In questo senso si collocano Cass. civ., sez. I, 25 dicembre 2024, n. 34422, Cass. civ., sez. I, 3 maggio 2025, n. 11622 e, più recentemente, Cass. civ., sez. I, 6 luglio 2026, n. 22798, che richiama anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause Mercredi e UD c. XB. La riforma Cartabia, quindi, non introduce un criterio del tutto nuovo, ma recepisce e codifica un orientamento maturato negli anni sia a livello europeo sia nella giurisprudenza italiana.

Come osserva Lupoi, nel commento all'art. 473-bis.47 c.p.c., il nuovo sistema realizza una maggiore coerenza tra processo civile interno e diritto dell'Unione, evitando che questioni strettamente collegate alla vita del minore vengano decise da un giudice territorialmente lontano dalla realtà nella quale il figlio è effettivamente inserito.

Competenza territoriale nel divorzio e per la modifica delle condizioni

Le regole introdotte dalla riforma Cartabia non riguardano soltanto la separazione, ma si applicano anche ai procedimenti di divorzio, di scioglimento dell'unione civile e alle successive domande di modifica delle condizioni già stabilite dal giudice.

Anche in queste ipotesi il criterio principale resta quello previsto dall'art. 473-bis.47 c.p.c.: se la controversia coinvolge figli minori, la competenza spetta al tribunale della loro residenza abituale; in assenza di figli minori, opera invece il foro della residenza o del domicilio del convenuto, con le deroghe previste per il convenuto irreperibile o residente all'estero.

Particolare rilievo assume il procedimento su domanda congiunta. L'art. 473-bis.51 c.p.c. prevede che la domanda congiunta relativa ai procedimenti disciplinati dall'art. 473-bis.47 c.p.c. possa essere proposta davanti al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte. In questa disciplina rientra anche il divorzio congiunto, in virtù del coordinamento tra il rito unitario introdotto dalla riforma Cartabia e la L. 1° dicembre 1970, n. 898. In tale prospettiva si colloca anche Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso congiunto contenente sia la domanda di separazione sia quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando la logica unitaria del nuovo rito familiare.

Merita inoltre un cenno l'art. 473-bis.49 c.p.c., che consente di proporre, nell'ambito del giudizio di separazione, anche la domanda di divorzio destinata a diventare procedibile una volta maturati i presupposti di legge. La norma disciplina inoltre il coordinamento tra procedimenti instaurati davanti a giudici diversi, favorendo la concentrazione delle controversie e, quando sono coinvolti figli minori, la rimessione davanti al giudice individuato secondo il criterio della loro residenza abituale.

  • Le stesse regole si applicano anche ai procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

  • Il procedimento su domanda congiunta segue la disciplina prevista dall'art. 473-bis.51 c.p.c., in coordinamento con la legge sul divorzio.

  • Il cumulo delle domande mira a evitare decisioni contrastanti e la frammentazione dei procedimenti.

Come evidenziano Tommaseo e Danovi, la nuova disciplina favorisce una gestione unitaria della crisi familiare, riducendo il rischio di procedimenti paralleli davanti a tribunali diversi.

Quando il trasferimento del minore può incidere sulla competenza

Una delle questioni che genera più frequentemente controversie riguarda il trasferimento del minore poco prima o durante l'instaurazione del giudizio. La risposta non può essere automatica, poiché occorre distinguere tra trasferimenti legittimi e trasferimenti effettuati senza il necessario consenso o senza autorizzazione.

L'art. 473-bis.11 c.p.c. prevede infatti una disciplina specifica: quando il minore è stato trasferito senza autorizzazione e non è ancora decorso un anno, la competenza resta attribuita al tribunale dell'ultima residenza abituale precedente al trasferimento. La norma mira a evitare che uno spostamento unilaterale possa incidere sulla scelta del giudice competente, alterando l'equilibrio processuale tra i genitori.

La giurisprudenza più recente ha chiarito anche un ulteriore aspetto: non ogni cambiamento di residenza determina automaticamente lo spostamento della competenza. Con le ordinanze Cass. civ., sez. I, 20 ottobre 2025, nn. 27929 e 27930, la Corte ha precisato che il giudice deve verificare se il nuovo luogo di vita presenti una concreta prospettiva di stabilità. Quando il trasferimento è molto recente, occorre valutare se il nuovo insediamento rappresenti realmente il nuovo centro di vita del minore oppure costituisca una situazione ancora provvisoria.

Nello stesso solco si inserisce Cass. civ., sez. I, 31 gennaio 2026, n. 2083, che ribadisce come, nei casi di trasferimento non autorizzato, trovi applicazione la disciplina speciale prevista dall'art. 473-bis.11 c.p.c. La Corte conferma così che la tutela del minore prevale su logiche meramente processuali e impedisce che la competenza possa essere modificata attraverso iniziative unilaterali di uno dei genitori.

Questa casistica dimostra quanto sia importante verificare attentamente la situazione concreta prima del deposito del ricorso, soprattutto quando il nucleo familiare si è trasferito da poco o vi sono contestazioni tra i genitori sulla legittimità dello spostamento.

Errori nella scelta del Tribunale e conseguenze pratiche

L'individuazione del giudice competente costituisce uno dei primi controlli da effettuare prima del deposito del ricorso. Un errore nella scelta del foro può determinare contestazioni sulla competenza, con il rischio di un allungamento dei tempi processuali e di un aggravio dei costi della controversia.

Nella pratica professionale gli errori più frequenti derivano dal fare esclusivo affidamento alla residenza anagrafica del minore oppure dal ritenere che il tribunale competente sia sempre quello dell'ultima casa coniugale. Dopo la riforma Cartabia tali automatismi non sono più corretti: ciò che conta è verificare quale sia, al momento della proposizione della domanda, il criterio concretamente previsto dagli artt. 473-bis.11, 473-bis.47 e 473-bis.51 c.p.c., tenendo conto anche della natura contenziosa o consensuale del procedimento.

Un'ulteriore attenzione deve essere riservata alle situazioni in cui il minore abbia cambiato da poco luogo di vita oppure il convenuto risieda all'estero o sia irreperibile. In questi casi una valutazione superficiale può portare all'individuazione di un tribunale diverso da quello previsto dalla legge. È quindi opportuno ricostruire con precisione la situazione familiare esistente al momento del deposito del ricorso e verificare se ricorrano le eventuali eccezioni previste dalla disciplina speciale.

Prima di avviare un procedimento è consigliabile verificare in particolare:

  • la presenza o meno di figli minori;

  • il luogo della loro effettiva residenza abituale;

  • la natura consensuale o giudiziale del procedimento;

  • la residenza o il domicilio del convenuto;

  • l'eventuale esistenza di trasferimenti recenti o contestati.

La disciplina della competenza territoriale è oggi più articolata rispetto al passato, ma anche più coerente con l'esigenza di concentrare davanti allo stesso giudice tutte le decisioni che incidono sulla vita della famiglia. Una corretta valutazione iniziale consente di evitare eccezioni processuali e di impostare il procedimento nel rispetto delle regole introdotte dalla riforma Cartabia.

Conclusioni

L'individuazione della competenza territoriale nei procedimenti di separazione e divorzio richiede oggi un'attenzione maggiore rispetto al passato. La riforma Cartabia ha infatti introdotto criteri che privilegiano la residenza abituale del minore quando sono coinvolti figli, recependo il principio di prossimità già affermato dal diritto dell'Unione europea e dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione.

Quando, invece, non vi sono figli minori oppure il procedimento è proposto con domanda congiunta, occorre applicare le specifiche regole previste dal rito unitario per individuare il tribunale territorialmente competente. Una valutazione errata può comportare contestazioni processuali e ritardi nella definizione della controversia.

Prima di depositare un ricorso è quindi opportuno ricostruire con precisione la situazione familiare, verificare il luogo della residenza abituale del minore, distinguere tra procedimento giudiziale e consensuale e considerare le eventuali circostanze particolari, come il trasferimento del minore o la residenza del convenuto all'estero.

Articolo redatto da Centro Studi sul diritto di famiglia degli Avvocati Divorzisti Italiani. Il Centro gestisce direttamente la produzione scientifica e l'aggiornamento normativo del network; ogni articolo è scritto all'origine da avvocati professionisti del nostro team per garantire la massima accuratezza e autorevolezza legale. Se desideri una consulenza legale contatta l'avvocato divorzista del nostro team più vicino a te.

FAQ sulla competenza territoriale nella separazione e nel divorzio

Qual è il Tribunale competente in caso di separazione?

Se la separazione riguarda figli minori, è competente il tribunale del luogo della loro residenza abituale, ai sensi degli artt. 473-bis.11 e 473-bis.47 c.p.c. In assenza di figli minori, la competenza spetta normalmente al tribunale della residenza o del domicilio del convenuto.

Qual è il foro competente per la separazione consensuale?

La separazione consensuale proposta con domanda congiunta segue la disciplina dell'art. 473-bis.51 c.p.c.: il ricorso può essere presentato al tribunale della residenza o del domicilio di uno dei coniugi.

Come si individua la competenza territoriale nella separazione giudiziale?

Occorre verificare innanzitutto se vi siano figli minori. In caso affermativo prevale il criterio della residenza abituale del minore; negli altri casi si applica il foro del convenuto, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Qual è il Tribunale competente per il divorzio congiunto?

Anche nel divorzio congiunto trova applicazione l'art. 473-bis.51 c.p.c., che consente alle parti di proporre il ricorso presso il tribunale della residenza o del domicilio dell'una o dell'altra.

Come si individua la competenza territoriale per modificare le condizioni di separazione o divorzio?

Le domande di modifica seguono gli stessi criteri previsti dal rito unitario della famiglia. Se sono coinvolti figli minori assume rilievo la loro residenza abituale; negli altri casi si applicano le regole previste dall'art. 473-bis.47 c.p.c.

Il trasferimento del minore cambia sempre il Tribunale competente?

No. Se il trasferimento è avvenuto senza autorizzazione e ricorrono i presupposti previsti dall'art. 473-bis.11 c.p.c., la competenza può rimanere al tribunale dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. La giurisprudenza della Cassazione richiede inoltre di verificare se il nuovo luogo rappresenti un effettivo e stabile centro di vita del minore.

La residenza anagrafica del minore coincide sempre con la residenza abituale?

No. La residenza abituale è un concetto sostanziale e individua il luogo in cui il minore vive stabilmente e ha il proprio centro di vita, di relazioni e di interessi. Per questo motivo può non coincidere con la semplice residenza risultante dai registri anagrafici.