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Art 706 cpc: separazione e competenza territoriale

12 dicembre 2022

Art 706 cpc: separazione e competenza territoriale. Quale è il Tribunale competente territorialmente a decidere la separazione consensuale o giudiziale tra i coniugi? L’art 706 cpc utilizza come criterio per la competenza territoriale quello della residenza comune dei coniugi o, in mancanza, della residenza o del domicilio del convenuto. Vediamo l’interessante sentenza Cassazione 14 dicembre 2021, n. 40008, sulla questione.

Art 706 cpc: separazione e competenza territoriale
Art 706 cpc: separazione e competenza territoriale

Separazione e competenza territoriale: l’art 706 cpc

Come anticipato, l’art 706 cpc regola i criteri di competenza territoriale applicabili al giudizio di separazione consensuale o giudiziale. La previsione indica che “la domanda di separazione personale, si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica” (art 706 cpc primo e secondo comma).

Ma come si interpreta l’art 706 cpc sulla competenza territoriale nei giudizi di separazione consensuale o giudiziale?

Art 706 cpc: competenza territoriale separazione consensuale o giudiziale

Come anticipato, Cassazione 14 dicembre 2021, n. 40008 sull’art. 706 cpc e sulla competenza territoriale nei giudizi di separazione consensuale o giudiziale indica che “il criterio principale di collegamento in materia è costituito, a norma dell'art 706 c.p.c., comma 1, dall'ultima residenza comune dei coniugi, mentre solo nel caso in cui non vi sia mai stata convivenza tra i coniugi può trovare applicazione il criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto (Cass. 4109/2017 e Cass. 17744/2013)” (Cassazione 14 dicembre 2021, n. 40008 sull’art. 706 cpc e sulla competenza territoriale nei giudizi di separazione consensuale o giudiziale).

Secondo questa decisione, quindi, il criterio della residenza o domicilio del convenuto è applicabile solo se non vi sia stata convivenza: la sentenza sull’art 706 cpc e sulla competenza territoriale nella separazione consensuale o giudiziale indica infatti che “secondo l'orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, inoltre, tale disposto normativo deve ritenersi tuttora vigente, non essendo consentita una applicazione estensiva della pronuncia della Corte costituzionale (n. 169/2008) con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, per manifesta irragionevolezza, della uguale previsione normativa (L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 1, successivamente modificato) che attribuiva la competenza per il giudizio di divorzio, in via principale, al giudice dell'ultima residenza comune dei coniugi. Questa Corte ha altresì chiarito che, stante la ratio di tale pronuncia - ossia la considerazione che, nella maggioranza dei procedimenti di divorzio, la residenza comune è cessata quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione, sono stati autorizzati a vivere separatamente e non vi è, pertanto, alcun collegamento fra i coniugi e il Tribunale dell'ultima residenza comune -, non è ravvisabile analogo dubbio di costituzionalità in ordine all'art 706 c.p.c., attesa la diversità della situazione dei coniugi in procinto di separarsi rispetto ai coniugi già da tempo separati e parti nel giudizio di divorzio” (Cassazione 14 dicembre 2021, n. 40008 sull’art. 706 cpc e sulla competenza territoriale nei giudizi di separazione).

La nozione di residenza comune prevista dall’art 706 cpc

Di particolare interesse, nella sentenza in commento sull’art 706 cpc sulla competenza territoriale nei giudizi di separazione consensuale o giudiziale, sono le precisazioni che riguardano la nozione di residenza comune: la sentenza, infatti, indica che “occorre precisare, inoltre, quale sia la nozione di "ultima residenza comune" dei coniugi, che è quella dove si svolgeva stabilmente la vita della famiglia prima della cessazione della convivenza determinata dalla separazione (Cass.19595/2004 e Cass. 6012/2011); ossia si tratta del luogo di dimora abituale della coppia, ex art 43 c.c., come rimarcato anche dalla Procura Generale, essendo, a tale riguardo, irrilevante che la casa di Barcellona Pozzo di Gotto fosse di proprietà comune dei coniugi. La residenza ex art. 43 c.c. è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall'intenzione di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive (Cass. 3841/2021)” (Cassazione 14 dicembre 2021, n. 40008 sull’art 706 cpc e sulla competenza territoriale nei giudizi di separazione).

Art 706 cpc: separazione consensuale o giudiziale competenza territoriale e la soluzione del caso esaminato

Pur se la questione attiene al merito della controversia, è interessante fare riferimento anche al caso specifico esaminato dalla sentenza sull’art. 706 cpc e sulla competenza territoriale nei giudizi di separazione consensuale o giudiziale: “in base a quanto risulta dagli atti prodotti, il cui esame, anche in relazione ad accertamenti di fatto, è consentito a questa Corte in sede di regolamento di competenza (Cass. 21422/2016), e peraltro in base a quanto, sotto il profilo fattuale, non è specificamente censurato in ricorso, i coniugi vivevano, con il figlio minore, a Palermo, dove il marito prestava servizio come militare e il figlio frequentava la scuola, prima che l'odierna ricorrente, dopo il fallimento di un tentativo di riconciliazione con il marito, si trasferisse con il figlio a Barcellona Pozzo di Gotto (cfr. dichiarazioni della ricorrente a verbale di udienza del 15-9-2020, prodotto dal M.).

Il controricorrente rimarca che la casa di proprietà era occupata dalla famiglia solo durante i periodi di vacanza e che il nucleo familiare si era trasferito a Palermo, in conseguenza del suo trasferimento lavorativo, avendo la moglie e il figlio sempre seguito il padre anche nei precedenti spostamenti lavorativi, e ciò sin dal 2013. La ricorrente non confuta specificamente le suddette emergenze fattuali, ma sostiene che debba aversi riguardo al luogo che "rappresentava l'indirizzo della vita familiare, che i coniugi avevano eletto quale suddivisione dei compiti di casa e di lavoro e le relazioni con i parenti e i fondamenti etici su cui volevano che la comunanza di vita fosse fondata"”.

Alla luce di questa situazione di fatto la sentenza sull’art. 706 cpc e sulla competenza territoriale nella separazione consensuale o giudiziale, dopo aver ritenuto che nel caso di specie l’ultima residenza comune coincide con “l'ultimo luogo in cui i coniugi hanno di fatto convissuto unitamente al figlio”, ha anche indicato un principio di diritto di rilievo, vale a dire quello per il quale si deve presumere che l’ultima residenza comune “sia da indentificarsi con la casa familiare, in assenza di prova contraria” (Cassazione 14 dicembre 2021, n. 40008 sull’art 706 cpc e sulla competenza territoriale nei giudizi di separazione).

Alla luce di tale situazione di fatto, la sentenza Cassazione 14 dicembre 2021, n. 40008 sull’art 706 cpc e sulla competenza territoriale nei giudizi di separazione consensuale o giudiziale ha ritenuto che, essendo l'ultima residenza comune, nell'accezione sopra precisata, quella di Palermo, era competente il tribunale locale.