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Comunione legale e ordinaria: quali differenze?

12 dicembre 2022

Nel linguaggio comune si tende a sovrapporre i concetti di comunione ordinaria e legale. In realtà in termini di legge sussistono diverse differenze, a partire dal campo di applicabilità dell’una e dell’altra tipologia.

Quando parliamo di comunione, ci riferiamo alla circostanza in cui almeno due soggetti siano titolari del medesimo diritto sullo stesso bene. A seconda della tipologia della situazione in cui ciò avviene, si hanno sostanzialmente due tipi di comunione:

  • ordinaria: in genere derivante da un atto volontario di compravendita oppure dalla successione ereditaria sullo stesso bene;
  • legale dei coniugi: conseguenza immediata ed automatica della stessa unione matrimoniale.

Comunione legale e ordinaria: quali differenze?
Comunione legale e ordinaria: quali differenze?

Definizioni e singole differenze tra comunione legale e ordinaria

Entriamo ora, più approfonditamente nel merito della trattazione definendo prima di tutto quando un bene è in comunione.

Quando due o più soggetti sono proprietari dello stesso bene o sono titolari di diritti reali sul medesimo bene, allora si verifica una comproprietà di beni.

Nello specifico, questa comunione potrà verificarsi per:

  • scelta dipesa dalla propria volontà (es. acquisto congiunto di un immobile…);
  • scelta non volontaria dipendente da un evento imprevisto (es. successione ereditaria del medesimo bene);
  • unione matrimoniale tra i coniugi.

Comunione o separazione dei beni tra i coniugi

La comunione legale dei coniugi, è quel regime patrimoniale che come regola generale e salva una diversa volontà delle parti, viene utilizzato nel momento in cui due persone si uniscono in matrimonio.

Questa è appunto la regola generale: può però succedere che i coniugi preferiscano, con dichiarazione resa al momento del matrimonio o con modifica successiva del regime in precedenza scelto e ciò con atto notarile, optare per la separazione dei beni.

In linea di massima, appunto e come detto, si applica immediatamente la comunione legale dei beni. Tale regime patrimoniale prevede che tutti gli acquisti eseguiti dopo il matrimonio siano di proprietà di entrambi i coniugi, secondo una divisione in parti uguali.

Quali beni restano personali anche se i coniugi sono in regime di comunione legale dei beni?

C’è da dire che, se i coniugi sono in comunione legale, non tutti i beni rientrano tra quelli comuni.

L’art. 179 cc., infatti, esclude dai beni comuni quelli che restano personali di ogni coniuge.

Il che è possibile per varie ragioni, che la norma individua. Tra le altre la comunione legale è esclusa:

  • per i beni di cui proprietà dei coniugi prima del matrimonio;
  • per i beni ereditati o donati a un coniuge anche dopo il matrimonio se nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
  • per i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
  • per i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge;
  • per i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno;
  • per i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
Tale ultima ipotesi è quella forse più frequente.

All’atto partecipa anche il coniuge per confermare che l’acquisto è fatto con denaro personale (ereditato, frutto della vendita di beni personali, ecc.).

Per la Cassazione, però, non è sufficiente la presenza all’atto del coniuge ma anche che la circostanza affermata (che il bene è acquistato con beni personali) sia corrispondente al vero. Infatti, la S.C. ha indicato che “nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento, da parte dei coniugi, della natura personale del bene medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c.” (Cass. 16 dicembre 2021, n. 40423).

Comunione legale e ordinaria: differenze per fonte, quote, amministrazione, ecc. tra le due ipotesi

Come ampiamente anticipato, sono svariate le differenze che sussistono tra comunione ordinaria e legale dei beni. Nel seguito tratteremo meno sommariamente le principali caratteristiche di entrambe le tipologie.

Partiamo dalla fonte. La “causa d’origine” della comunione ordinaria può avvenire sia per atto di volontà come ad esempio un acquisto in comproprietà, sia in forza di legge, come ad esempio in caso di eredità; la comunione legale invece nasce solo per mezzo della legge, nella circostanza cioè in cui una coppia decida di sposarsi (fatta eccezione per l’espressa intenzione di separare i propri beni).

Per quanto concerne le quote, possiamo affermare che la comunione legale sia senza quote, nel senso che la proprietà ugualmente distribuita tra marito e moglie (al 50%) non è che una proprietà ideale, incedibile ed invendibile.

La definizione del valore di tale quota serve solo in caso di divorzio. La comunione ordinaria dei beni, invece, è una comproprietà per quote, che possono differire per le più varie circostanze: ad esempio un acquisto è fatto da due soggetti in comunione ordinaria con quote del 70% e 30% oppure più eredi subentrano in comunione ordinaria nel 50% di un comproprietario in due parti uguali restando in comproprietà con il precedente (con quote quindi del 50% del comproprietario del de cuis e del 25% ciascuno die due eredi).

Infine per quanto riguarda l’amministrazione, nella comunione legale si ha un tipo di amministrazione disgiunta spettante ad entrambi i coniugi (fatta eccezione per atti di straordinaria amministrazione); invece, in quella ordinaria vale la regola dell’amministrazione per maggioranza o per unanimità