Diritto alla bigenitorialità e tempi di permanenza dei figli presso genitori separati: non devono essere necessariamente paritari
Nello stabilire le frequentazioni parentali bisogna tener conto di una molteplicità di fattori: le esigenze e lo stile di vita dei minori, i loro impegni scolastici ed extra, le occupazioni dei genitori... ma, soprattutto, evitare che i bambini si ritrovino sballottati da una casa all'altra, perennemente con la valigia in mano, come commessi viaggiatori.
Come ribadito nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3652 del 13.02.2020 “la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo.”
In sostanza, quello che conta è tutelare il più possibile il diritto dei figli ad avere entrambi i genitori presenti nella loro vita, sottinteso il principio in base al quale non è la quantità di tempo passato con ciascun genitore, bensì la qualità di questo.
È, inoltre, evidente che le condizioni che riguardano i figli minori sono destinate a cambiare nel tempo: man mano che crescono il rapporto coi genitori si trasforma e ciò comporterà che anche il regime di frequentazione parentale dovrà adeguarsi.
Se un genitore ostacola il diritto alla bigenitorialità?
Se un regime di costante frequentazione col genitore non collocatario - nella separazione come nel divorzio - tende a garantire il diritto alla bigenitorialità dei minori, non di rado accade - per le più svariate ragioni - che l'altro genitore, quello collocatario, metta in atto una serie di comportamenti o di condizionamenti per ostacolare, fino anche ad impedire, che i figli frequentino l’altro genitore.
Questi atteggiamenti, amplificati dal clima conflittuale che spesso accompagna le fasi della separazione o del divorzio, minano la serenità dei figli ed il loro diritto alla bigenitorialità.
La Corte di Cassazione si è espressa innumerevoli volte sull'argomento, a tutela dei soggetti deboli: ex plurimis possiamo ricordare la sentenza n. 13400 del 17.05.2019, in relazione al caso di una madre che aveva posto in essere atteggiamenti volti a limitare la frequentazione del figlio con il padre, e che ha dato occasione alla Suprema Corte di riaffermare, con forza, il principio che il genitore collocatario non deve intralciare il fondamentale diritto alla bigenitorailità del figlio, condannando tutti quei comportamenti variamente ostruzionistici alla frequentazione con l’altro genitore, assunti anche in dispregio del regime di visita stabilito nei provvedimenti del Giudice della separazione o del divorzio.
Atteggiamenti che alcuni Tribunali di merito hanno ritenuto di censurare qualificandoli come “violazione dei provvedimenti giudiziali”, punendoli non solo attraverso la sanzione pecuniaria ma anche, e soprattutto, attraverso una revisione dei provvedimenti di regolazione dei rapporti in vigore, nell’interesse dei minori ingiustamente privati dell’affetto dell’altro genitore.
di Avvocato Alida Manfredi
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