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Restituzione mantenimento figli non dovuto: la revoca ha efficacia retroattiva?

17 novembre 2022

Restituzione mantenimento figli non dovuto: la revoca ha efficacia retroattiva?

La recente sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914, seppur solo in motivazione e come obiter dictum, affronta anche la questione dell’efficacia retroattiva della revoca del mantenimento previsto per i figli: vi è diritto alla restituzione di quanto pagato ma non dovuto?

La questione si pone perché con frequenza il coniuge tenuto al pagamento dell’assegno di mantenimento dei figli sospende di fatto il pagamento quando questi diventano indipendenti economicamente, senza passare per una modifica degli accordi di separazione e divorzio che ratifichino tale cessazione dell’obbligo di pagamento.

È se il coniuge creditore, magari dopo mesi o anni, richieda gli arretrati?

Chiaramente è salva la possibilità di chiedere la modifica dei provvedimenti ma tale modifica, una volta intervenuta, vale per il futuro oppure il coniuge può far valere tale revoca con efficacia retroattiva facendo accertare che il mantenimento non è dovuto dal momento dell’indipendenza economica, magari chiedendo la restituzione di quanto pagato ma non dovuto?

Per Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 la revoca può avere efficacia retroattiva, comportando il diritto di non pagare più il mantenimento dalla indipendenza economica dei figli o di avere la restituzione di quanto percepito dopo tale momento in mala fede dall’altro coniuge.

Vediamo la motivazione.

Restituzione mantenimento figli non dovuto: la revoca ha efficacia retroattiva?
Restituzione mantenimento figli non dovuto: la revoca ha efficacia retroattiva?

Restituzione mantenimento figli non dovuto: per la revoca ha efficacia retroattiva?

La sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sul punto ricorda che “con riferimento ai procedimenti di modifica attivati dal coniuge (o ex coniuge) debitore, a fronte della intervenuta conquista della indipendenza economica dei figli maggiorenni, il cui assegno di mantenimento è stato versato nelle mani dell’altro coniuge, si è poi ammessa la retroattività della modifica in diminuzione o dell’esclusione dell’assegno precedentemente versato, valorizzando lo stato soggettivo di «mala fede» del coniuge percipiente (che conosceva o avrebbe dovuto conoscere il «rischio restitutorio»), derivante dal versamento o dal preteso versamento di un assegno divenuto sostanzialmente «senza causa», ed ammettendo anche che la retroattività si estenda fino al tempo della raggiunta indipendenza economica dei figli maggiorenni, anche se precedente al tempo di proposizione della domanda di modifica o di cessazione dell’assegno” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione del mantenimento peri i figli non dovuto e sulla efficacia retroattiva della revoca).

Restituzione mantenimento figli non dovuto: il precedente Cassazione n. 11489 del 2014 2014 sulla efficacia retroattiva della revoca

Sempre la sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione del mantenimento peri i figli non dovuto e sulla efficacia retroattiva della revoca ricorda anche il precedente di Cass., sez. I, n. 11489/2014, in una fattispecie in cui l’ex marito chiedeva la restituzione di quanto versato all’ex moglie per il contributo al mantenimento di due sue figlie maggiorenni divenute economicamente sufficienti, a far data dall’inizio del procedimento di revisione dell’assegno sfociato nel provvedimento che lo esonerava dal contributo. In tale sentenza sulla restituzione del mantenimento peri i figli non dovuto e sulla efficacia retroattiva della revoca, si indicava che “l’irripetibilità, l’impignorabilità e la non compensabilità delle prestazioni alimentari non operano indiscriminatamente in virtù di una teorica assimilabilità dell’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni alle prestazioni alimentari, ma implicano che in concreto gli importi riscossi per questo titolo abbiano assunto o abbiano potuto assumere analoga funzione alimentare, cosa che non può evincersi nel caso in cui la loro corresponsione comporti un beneficio finale a favore di chi sia già divenuto economicamente autonomo ed in cui l’accertamento di tale sopravvenuta circostanza estintiva dell’obbligo di mantenimento di un genitore sia giudizialmente controverso nel procedimento di revisione pendente nei confronti dell’altro coniuge abilitato a riscuotere la contribuzione e per il quale tale procedura comporta anche la conoscenza del correlato rischio restitutorio delle somme percepite dalla domanda introduttiva, se accolta”.

Revoca assegno mantenimento efficacia retroattiva: restituzione di quello pagato per i figli ma non dovuto?

Sempre la sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione del mantenimento peri i figli non dovuto e sulla efficacia retroattiva della revoca evidenzia come in un ulteriore giudizio, in cui un ex marito, tenuto alla corresponsione nelle mani della ex moglie di un assegno mensile a favore delle due figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti, si era opposto ad un precetto di pagamento per gli assegni insoluti a far data dagli anni in cui le figlie si erano sposate (1994 e 1998), a fronte di un «tardivo» procedimento di modifica delle condizioni, attivato solo nell’ottobre 2006, conclusosi positivamente per il ricorrente nel maggio 2007, Cass., sez. I, n. 3659/2020 ha affermato che “in caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa», precisandosi che, benché l’ex marito debitore si fosse attivato tardi per la modifica giudiziale delle condizioni di divorzio, il suo obbligo doveva ritenersi già cessato allorquando le figlie, contraendo matrimonio, raggiunsero l’indipendenza economica, in quanto «l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio”.

Restituzione mantenimento figli non dovuto: per Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 la revoca ha efficacia retroattiva

Come anticipato, la questione della restituzione del mantenimento peri i figli non dovuto e sulla efficacia retroattiva della revoca è stata affrontata da Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 solo incidentalmente.

La ragione di tale richiamo era tesa a valorizzare il fatto che, anche in relazione agli assegni di mantenimento, vi può essere retroattività: la sentenza giunge infatti ad affermare che in alcuni casi, come quando la sentenza di separazione o divorzio eliminano ab origine il diritto al mantenimento attribuito provvisoriamente in sede presidenziale, il coniuge che ha pagato ha diritto alla restituzione.

Per questa ragione manca nella sentenza a Sezioni unite una condivisione espressa di quanto viene riportato per il tramite del richiamo delle due sentenze sopra indicate. Ma è pur vero che tale diritto alla restituzione del mantenimento pagato per i figli ma non dovuto, che deriva anche dalla efficacia retroattiva della revoca del provvedimento che fissava l’assegno, è valorizzato dalla decisione per sostenere la retroattività anche in altre situazioni.

Ci pare quindi che la conclusione condivisa da Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sia quella per la quale l’obbligo di mantenimento per i figli cessa nel momento in cui si verifica la loro indipendenza economica: ne deriva che la revoca del provvedimento che prevede l’assegno può avere efficacia retroattiva e che vi è il diritto alla restituzione del mantenimento pagato per i figli quando non era dovuto.