Che cosa è una unione civile?
Le unioni civili, come introdotte dalla legge Cirinnà (L. 20/05/2016 n. 76), rappresentano un'istanza legale di convivenza riconosciuta per le coppie dello stesso sesso. Questo istituto legislativo ha concesso loro specifici diritti e doveri, equiparando in alcuni aspetti le unioni civili al matrimonio.
In pratica, due persone adulte dello stesso sesso possono formalizzare la loro unione civile attraverso una dichiarazione rilasciata all'ufficiale di stato civile e con la presenza di due testimoni. L'ufficiale di stato civile procede quindi con la registrazione ufficiale dell'unione nei registri dello stato civile.
Tuttavia, così come accade nel matrimonio, esistono circostanze che possono impedire la costituzione di un'unione civile. La legge stabilisce che l'unione civile risulta nulla nei seguenti casi:
- La presenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile preesistente tra una delle parti.
- La mancanza della "libertà di stato", una condizione necessaria per entrambe le parti, come nel matrimonio.
- L'interdizione di una delle parti a causa di infermità mentale.
- L'esistenza di un rapporto di parentela o affinità tra le parti.
- La condanna definitiva di una delle parti per omicidio, consumato o tentato, nei confronti del coniuge o dell'unione civile dell'altra parte.
Che differenza vi è tra unione civile e matrimonio?
Come anticipato, l’unione civile rappresenta uno status di una coppia formata da persone dello stesso sesso che, non potendo sposarsi, decide di non limitarsi ad essere una coppia di fatto ma di accedere alla disciplina prevista per l’unione civile.
Vi è anzitutto una differenza terminologica perché la Costituzione si riferisce al matrimonio come ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare, mentre in relazione alla unione civile ci si riferisce a una «specifica formazione sociale» composta da persone dello stesso sesso.
In modo simile a ciò che accade nel matrimonio, anche nelle unioni civili occorre che la volontà di formare una tale formazione sociale sia presa in modo formale e pubblicizzata: deve essere resa dinanzi a due testimoni mediante dichiarazione resa all’ufficio di stato civile. A quest’ultimo, infatti, spetta l’incarico di registrare l’unione nell’archivio di stato civile.
Prima differenza tra matrimonio e unione civile: il sesso delle persone coinvolte
Una prima differenza tra unioni civili e matrimonio è che la prima coinvolge persone dello stesso sesso e il secondo solo coppie formate da persone di sesso diverso. Quando il legislatore ha deciso di adottare una normativa che regolasse i rapporti tra persone dello stesso sesso che volevano ‘sposarsi’ ha preferito creare un modello simile per taluni profili al matrimonio, ma che non fosse propriamente qualificato tale.
Come noto, la questione coinvolge aspetti anche religiosi: e forse anche questa considerazione spiega tale soluzione.
Seconda differenza: obbligo di fedeltà
Una seconda differenza esistente tra matrimonio ed unione civile consiste nella mancata previsione dell’obbligo di fedeltà per chi si unisce civilmente: mentre la disciplina del matrimonio indica espressamente l’obbligo di fedeltà tra i doveri che nascono dal matrimonio (art. 143 cc: “Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà…”), non vi è un richiamo espresso per le unioni civili.
Gli esperti hanno proposto due interpretazioni diverse di questa mancanza di menzione dell'obbligo di fedeltà.
Alcuni sostengono che il legislatore, omettendo di menzionare l'obbligo di fedeltà reciproca, abbia voluto evidenziare che l'unione civile rappresenta sempre un'opzione distinta rispetto al matrimonio tradizionale, che rimane la forma di unione prevalente nella nostra società.
Altri, invece, argomentano che la legge non precisa esplicitamente l'obbligo di fedeltà nelle unioni civili perché tale principio risulterebbe implicito in ogni relazione basata sull'affetto. In altre parole, qualsiasi tipo di unione deve fondarsi sulla fiducia e sulla lealtà reciproca, anche se non è espressamente menzionato dal legislatore.
Ci sembra però che sia ben diversa la situazione in presenza o in assenza di una tale previsione: anche per le coppie di fato si può porre la questione dell’esistenza di un dovere sociale di fedeltà. Ma il problema si pone, poi, in relazione alle conseguenze che derivano dalla violazione della fedeltà: e mentre ove sia previsto come dovere si può chiaramente discutere dele conseguenze anche risarcitorie o di addebito, altrettanto non si può fare, con la medesima facilità, in assenza di un espresso obbligo.
Unione civile e matrimonio: il cognome del coniuge o partner
Vi è poi una terza differenza: mentre con il matrimonio, la sposa aggiunge al proprio cognome quello del marito, nelle unioni civili, la coppia ha la possibilità di scegliere il cognome di famiglia tramite comunicazione all’ufficiale di stato civile.
Infatti, mentre l’art. 143 bis cc prevede che “La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze” per le unioni civili l'art. 1, comma 10, della l. n. 76/2016 stabilisce che “mediante dichiarazione all'ufficiale di Stato civile, le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi”.
La cessazione del vincolo: quali differenze?
Altra differenza è che, qualora il legame affettivo dovesse cessare, l’unione civile non prevede un periodo di separazione. Ciò significa che lo scioglimento dell’unione avviene in modo più rapido. La coppia, infatti, comunicherà la propria volontà all’ufficiale di stato civile e dal trimestre successivo si potrà procedere a presentare domanda di divorzio. Proprio come per il matrimonio, in caso di scioglimento dell’unione, la parte più debole economicamente, avrà diritto agli alimenti e all’abitazione presso cui la coppia aveva registrato la residenza.
Per contro, come noto, per le persone sposate, di regola occorre prima procedere con la separazione personale e solo decorsi 6 mesi (in caso di separazione consensuale) o 12 mesi (in caso di separazione giudiziale) si può puoi procedere con il divorzio.
Il diverso trattamento per figli e adozione
Vi è poi da considerare una ulteriore differenza tra unioni civili e matrimonio: i bambini nati dalla coppia dello stesso sesso unita in unione civile vengono considerati figli del solo genitore biologico.
In Italia, non è consentito alle coppie dello stesso sesso, anche se unite tramite unione civile, procedere con l'adozione, un diritto invece riconosciuto alle coppie sposate. Questa distinzione riflette una delle differenze fondamentali tra le due forme di unione. Tuttavia, la Cassazione ha espresso il parere che, in determinate circostanze, sia possibile procedere con l'adozione, se sussistono i presupposti necessari. Questo posizionamento rappresenta un'importante evoluzione nel panorama legale italiano.
La sentenza della Cassazione sul tema della maternità surrogata evidenzia la necessità di garantire l'interesse superiore del bambino, un principio fondamentale che non può essere ignorato. L'adozione in casi particolari è vista come una soluzione che può favorire il mantenimento delle relazioni familiari effettive tra il minore e il genitore d'intenzione. Questo strumento legale, se utilizzato correttamente, consente al bambino di mantenere un legame affettivo e di cura già consolidato con il partner del genitore biologico.
L'adozione in circostanze particolari assume un ruolo cruciale nel riconoscere e rafforzare le relazioni familiari che vanno al di là dei legami biologici. È un meccanismo che permette al bambino di ottenere un riconoscimento legale della sua relazione con il membro della coppia che non è il genitore biologico, ma che ha comunque condiviso e partecipato attivamente al progetto di genitorialità.
Sebbene il sistema legale italiano mantenga una posizione restrittiva sulla maternità surrogata, riconosce l'importanza di proteggere l'interesse superiore del minore. Pertanto, l'adozione in casi particolari è vista come uno strumento che, se usato in modo appropriato, può garantire il benessere e la stabilità del bambino all'interno della sua famiglia.
Differenza unione civile e matrimonio: quali sono le analogie?
Le analogie tra unioni civili e persone sposate sono molte.
In primo luogo, anche all’interno della coppia unita civilmente, l’uno dovrà contribuire alle esigenze dell’altro, perseguendo sempre l’interesse comune in virtù del soddisfacimento dei propri bisogni.
In secondo luogo, anche dall’unione civile scaturisce il dovere all’assistenza materiale e morale dell’altro e alla coabitazione. A tal proposito, infatti, la coppia deciderà dove fissare la residenza comune. È prevista altresì la comunione dei beni come regola generale (potendo la coppia optare per la separazione dei beni).
Dal profilo successorio chi è unito con una unione civile è erede del partner e ha il diritto alla legittima.
Dal profilo fiscale vi sono somiglianze rilevanti: anche le coppie unite civilmente potranno godere dello stesso trattamento fiscale e previdenziale stabilito per le coppie spostate: potranno ad esempio beneficiare delle detrazioni fiscali per familiari a carico o quelle previste per la prima casa; potranno detrarre l’assegno di mantenimento in seguito a divorzio; avranno gli stessi diritti delle coppie sposate o divorziate in relazione alla pensione di reversibilità e al TFR in caso di morte di uno dei due coniugi.
Ulteriori somiglianze: le tutele previste nell’unione civile
La legge prevede l’estensione degli ordini di protezione contro abusi familiari, alle unioni civili.
Nel caso in cui ci fosse un grave pericolo per l’integrità di una delle due parti, il giudice, sotto specifica richiesta, può emettere un decreto con cui disporre l’allontanamento dalla casa familiare da parte di chi ha assunto condotta pregiudizievole, prescrivendo altresì di non avvicinarsi ai luoghi maggiormente frequentati dall’altro, come previsto dall’art. 342 del codice civile.
Per ciò che concerne la tutela penale, è stata introdotta una disposizione analoga a quella prevista per il matrimonio per tutto ciò che riguarda i delitti contro la famiglia, la violenza ed i maltrattamenti.
Differenza tra matrimonio e unione civile: conclusioni
In conclusione, le unioni civili, istituite dalla legge Cirinnà nel maggio del 2016, rappresentano un importante passo avanti nella tutela dei diritti delle coppie dello stesso sesso. Pur presentando differenze rispetto al matrimonio, come la mancanza dell'obbligo di fedeltà e limitazioni nell'adozione, le unioni civili offrono comunque una serie di diritti e doveri simili a quelli delle coppie sposate.
La principale differenza tra unione civile e matrimonio risiede nella terminologia e nell'inclusione di coppie dello stesso sesso nelle prime. Tuttavia, entrambe le forme di unione richiedono una dichiarazione formale e pubblica della volontà di convivere insieme.
Un'altra distinzione significativa è il diverso trattamento in caso di cessazione del legame affettivo, con le unioni civili che consentono uno scioglimento più rapido rispetto al matrimonio. Inoltre, le coppie unite civilmente non hanno il diritto all'adozione come quelle sposate, sebbene la Cassazione abbia aperto la porta a possibilità eccezionali in tal senso.
Nonostante queste differenze, le unioni civili offrono molte analogie con il matrimonio, inclusa la comunione dei beni, le tutele contro abusi familiari e la parità di trattamento fiscale e previdenziale. In definitiva, mentre le unioni civili rappresentano un importante passo avanti nella protezione dei diritti delle coppie dello stesso sesso, rimangono ancora questioni da affrontare per garantire una completa parità di trattamento rispetto alle coppie sposate.