Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061: la rimessione alle Sez. Un. della questione della soccombenza reciproca e parziale
Come ricorda la stessa Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 il provvedimento di rimessione alle Sezioni Unite aveva sollevato diversi profili di critica all’orientamento per il quale la condanna alle spese di lite era possibile anche contro l’attore che si fosse viso accogliere solo in modo parziale la domanda.
La sentenza sulla soccombenza reciproca e parziale con condanna alle spese di lite, ricorda in particolare sei profili di criticità;
“a) sul piano dell'interpretazione letterale, il rapporto tra la condanna alle spese e la compensazione delle stesse si configura come un rapporto di regola ad eccezione, risultando la prima prevista in via generale dall'art. 91 cod. proc. civ. e la seconda consentita dall'art. 92 a determinate condizioni (violazione del dovere di correttezza, soccombenza reciproca o sussistenza di gravi motivi), in assenza delle quali torna ad operare la regola «victus victori»”(Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 in merito alla condanna alle spese in ipotesi di soccombenza parziale o reciproca);
“b) sul piano dell'interpretazione logica, l'affermazione secondo cui la proposizione di una domanda di condanna eccedente la reale entità del credito costringe il convenuto a sostenere maggiori oneri di difesa trascura il fatto che il diritto al rimborso delle spese non preesiste alla sentenza, ma sorge con essa, e prescinde dalla considerazione delle spese che la parte soccombente ha dovuto sostenere per contrastare l'iniziativa giudiziaria avversa” (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 in merito alla condanna alle spese in ipotesi di soccombenza parziale o reciproca);
“c) nel caso in cui la domanda risulti eccessiva, il soccombente è tutelato dal principio, stabilito dall'art. 5, comma primo, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per cui le spese dovute alla parte vittoriosa vanno liquidate in base al decisum” (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 in merito alla condanna alle spese in ipotesi di soccombenza parziale o reciproca);
“d) sotto il profilo pratico, distinguere i maggiori oneri che il convenuto ha dovuto affrontare a causa dell'esosità della pretesa dell'attore da quelli che avrebbe dovuto comunque sostenere per la propria difesa potrebbe risultare velleitario, oltre che incompatibile con le esigenze di semplificazione ricollegabili al principio di ragionevole durata di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.” (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 in merito alla condanna alle spese in ipotesi di soccombenza parziale o reciproca);
“e) qualificare la vittoria parziale come soccombenza parziale significa equiparare la posizione dell'attore a quella del convenuto, trascurando il fatto che solo il primo è costretto a ricorrere al giudice per far valere il proprio diritto, ed inducendolo pertanto indirettamente ad astenersi dal suo esercizio, in tutti i casi in cui il costo della lite possa superare il valore della stessa, in contrasto con l'art. 24 Cost.” (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 in merito alla condanna alle spese in ipotesi di soccombenza parziale o reciproca);
“f) l'orientamento in questione allarga eccessivamente l'area della discrezionalità del giudicante, attribuendogli poteri valutativi assai ampi ed insindacabili in sede di legittimità” (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 in merito alla condanna alle spese in ipotesi di soccombenza parziale o reciproca);
Impossibilità di condanna alle spese in ipotesi di soccombenza parziale o reciproca: Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061
Per la sentenza Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 “ciò che non convince, nell'orientamento che ritiene ammissibile la predetta condanna, è la stessa nozione di soccombenza reciproca, ritenuta comprensiva non solo dell'ipotesi in cui siano state avanzate una pluralità di domande contrapposte o anche solo una domanda articolata in una pluralità di capi, ma anche di quella in cui sia stata proposta una unica domanda, accolta in misura sensibilmente ridotta: e ciò sia in considerazione della valenza semantica generalmente attribuita all'aggettivo «reciproca», la cui utilizzazione da parte del legislatore evoca una pluralità di azioni rivolte in direzione opposta tra i medesimi soggetti, sia in ragione della difficoltà di accomunare, sotto il profilo concettuale, la soccombenza che giustifica la condanna alle spese a quella che legittima la parte all'impugnazione della decisione” (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 in merito alla condanna alle spese in ipotesi di soccombenza parziale o reciproca).
Con una lunga motivazione Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 in merito alla condanna alle spese in ipotesi di soccombenza parziale o reciproca statuisce che “preferibile appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale” (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 in merito alla condanna alle spese in ipotesi di soccombenza parziale o reciproca).
Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061: dubbi sul principio di diritto espresso
Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 in merito alla condanna alle spese in ipotesi di soccombenza parziale o reciproca indica come principio di diritto il seguente: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite, scaricabile in pdf).
Una delle ragioni che ha portato Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061, che si esprime in merito alla condanna alle spese in ipotesi di soccombenza parziale o reciproca, a negare la possibilità di condannare alle spese di lite chi si sia visto accogliere solo parzialmente la domanda è quella pratica di individuare il confine superato il quale si passi da parte vittoriosa a parte soccombente. La sentenza indica, infatti, che “sotto il profilo pratico, infine, l'orientamento in discussione presenta difficoltà applicative di non scarso rilievo, risultando tutt'altro che agevole tanto l'individuazione in concreto della misura, astrattamente definita «sensibile», oltre la quale la soccombenza unilaterale è destinata a trasformarsi in soccombenza reciproca, quanto la determinazione dei maggiori oneri processuali che la parte resistente ha dovuto sopportare a causa della parziale infondatezza della pretesa avanzata dalla controparte” (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite, scaricabile in pdf).
Chiaramente delle difficoltà ci possono essere ma non per questo la diversa soluzione era impossibile: quante volte al giudice è richiesta una valutazione quantitativa o di proporzionalità?
La decisione ci sembra razionale, salvo solo il caso limite di accoglimento di una domanda talmente parziale da essere inesistente.