Quali sono le spese ordinarie a carico del soggetto che riceve il mantenimento?
Il Protocollo sui costi straordinari del Tribunale di Milano indica quali sono gli oneri ordinari, vale a dire quelli che non fanno sorgere un diritto al rimborso e devono quindi considerarsi incluse nell’assegno di mantenimento.
Il Protocollo sulle uscite straordinarie del Tribunale di Milano indica che “l’assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno, i medicinali da banco” (Protocollo somme straordinarie del Tribunale di Milano).
Assegni famigliari e Protocollo spese straordinarie Tribunale di Milano
In merito agli assegni famigliari, per i quali in assenza di accordo spesso si discute tra le parti (essendovi diverse sentenza anche di Cassazione sulla questione), il Protocollo sulle uscite straordinarie Tribunale di Milano indica che “gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all’assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell’altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale” (Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Milano).
La questione, però, ora è in parte modificata con l'introduzione dell'assegno unico. Questo per legge e come regola generale spetta ai coniugi al 50%: per cui in nuove separazioni o divorzi è opportuno eventualmente indicare che tale assegno unico va attribuito in modo diverso da quanto la legge prevede di regola.
Quali sono le spese straordinarie per il protocollo del Tribunale di Milano?
Il Protocollo del Tribunale di Milano regola le spese straordinarie in caso di separazione o divorzio, stabilendo criteri per identificare tali spese e le modalità di contribuzione da parte dei genitori. Definisce come spese straordinarie quelle caratterizzate da: occasionalità o sporadicità (temporale), gravosità economica (quantitativa) o voluttuarietà (funzionale). I genitori sono chiamati a contribuire in base alle percentuali concordate o stabilite dal giudice, seguendo uno schema dettagliato.
Spese mediche
- Senza preventivo accordo (da documentare):
- Visite specialistiche prescritte.
- Cure dentistiche presso strutture pubbliche.
- Trattamenti e farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- Occhiali o lenti a contatto non cosmetici.
- Ticket sanitari.
- Con preventivo accordo (da documentare):
- Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private.
- Cure termali, fisioterapiche o trattamenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.
- Farmaci omeopatici.
Spese scolastiche
- Senza preventivo accordo (da documentare):
- Tasse per istituti pubblici.
- Libri di testo e materiali scolastici.
- Dotazione informatica imposta dalla scuola.
- Assicurazione scolastica, fondo cassa, gite senza pernottamento.
- Trasporti pubblici per raggiungere la scuola.
- Con preventivo accordo (da documentare):
- Tasse per istituti privati.
- Gite scolastiche con pernottamento.
- Corsi di recupero, specializzazione e post-universitari.
- Alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche
- Senza preventivo accordo (da documentare):
- Servizi come pre-scuola, dopo-scuola e centri estivi organizzati da enti pubblici.
- Con preventivo accordo (da documentare):
- Corsi di lingue, musica, attività sportive con attrezzature.
- Attività ludiche e ricreative, baby-sitter, viaggi studio e vacanze senza genitori.
- Spese per conseguire la patente e per mezzi di trasporto dei figli.
Dissenso alla singola spesa straordinaria e modalità operative
Infine, in merito alle uscite straordinarie per le quali sia necessario il consenso dell’altro coniuge, il protocollo relativo alle spese straordinarie del Tribunale di Milano indica che in merito alle spese straordinarie che devono essere concordate, il genitore genitore che non le voglia sostenere deve, dopo aver ricevuto una richiesta scritta da parte dell'ex coniuge "manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta” (protocollo Tribunale di Milano).
Quanto, invece, alla giustificazione e prova della spesa, sempre il Protocollo sulle uscite straordinarie del Tribunale di Milano indica che il genitore che ha anticipato il costo dovrà inviare per raccomandata oppure anche e-mail con prova di avvenuta ricezione all’ex coniuge "la documentazione comprovante l’esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta” (protocollo Tribunale di Milano).
Conclusione
In conclusione, il Protocollo del Tribunale di Milano rappresenta uno strumento fondamentale per la gestione equa e trasparente delle spese ordinarie e straordinarie in caso di separazione o divorzio. La distinzione tra spese incluse nell’assegno di mantenimento e quelle extra assegno consente di evitare conflitti, chiarendo obblighi e diritti di ciascun genitore. Tuttavia, per garantire una corretta applicazione del protocollo, è essenziale che le parti mantengano un dialogo costruttivo e rispettino le modalità operative previste, sia in termini di consenso preventivo sia di comunicazione e documentazione delle spese sostenute. Questo approccio favorisce la tutela degli interessi dei figli e una più serena gestione degli obblighi economici familiari.