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Protocollo spese straordinarie Tribunale di Milano

23 novembre 2022

Protocollo spese straordinarie Tribunale di Milano. Anche il Tribunale di Milano ha adottato un protocollo relativo alle spese ordinarie e straordinarie, per le quali spesso nascono discussioni nell’ambito delle procedure di divorzio e separazione.

Ci si chiede, in particolare, quali esborsi siano inclusi nell’assegno di mantenimento e quali spese straordinarie necessitino del consenso dell’altro coniuge?

Il Protocollo del Tribunale di Milano riguardante le spese ordinarie e straordinarie chiarisce tali aspetti.

Protocollo spese straordinarie Tribunale di Milano
Protocollo spese straordinarie Tribunale di Milano

Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Milano: i costi ordinari inclusi nell’assegno.

Il Protocollo sui costi straordinari del Tribunale di Milano indica quali sono gli oneri ordinari, vale a dire quelli che non fanno sorgere un diritto al rimborso e devono quindi considerarsi incluse nell’assegno di mantenimento.

Il Protocollo sulle uscite straordinarie del Tribunale di Milano indica che “l’assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno, i medicinali da banco” (Protocollo somme straordinarie del Tribunale di Milano).

Assegni famigliari e Protocollo spese straordinarie Tribunale di Milano

In merito agli assegni famigliari, per i quali in assenza di accordo spesso si discute tra le parti (essendovi diverse sentenza anche di Cassazione sulla questione), il Protocollo sulle uscite straordinarie Tribunale di Milano indica che “gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all’assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell’altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale” (Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Milano).

La questione, però, ora è in parte modificata con l'introduzione dell'assegno unico. Questo per legge e come regola generale spetta ai coniugi al 50%: per cui in nuove separazioni o divorzi è opportuno eventualmente indicare che tale assegno unico va attribuito in modo diverso da quanto la legge prevede di regola.

Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Milano: quelle diverse da quelle ordinarie.

In merito alle uscite straordinarie, il protocollo del Tribunale di Milano anzitutto fornisce una definizione di spesa straordinaria: “per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale)” (Protocollo somme straordinarie del Tribunale di Milano).

Sulla questione, poi, il protocollo spese straordinarie del Tribunale di Milano indica che ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:

- mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;

- mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;

- scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all’istituto scolastico;

- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all’estero; e) alloggio presso la sede universitaria;

- extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);

- extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli (protocollo Tribunale di Milano).

Dissenso alla singola spesa straordinaria e modalità operative indicate nel protocollo del Tribunale di Milano

Infine, in merito alle uscite straordinarie per le quali sia necessario il consenso dell’altro coniuge, il protocollo relativo alle spese straordinarie del Tribunale di Milano indica che in merito alle spese straordinarie che devono essere concordate, il genitore genitore che non le voglia sostenere deve, dopo aver ricevuto una richiesta scritta da parte dell'ex coniuge "manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta” (protocollo Tribunale di Milano).

Quanto, invece, alla giustificazione e prova della spesa, sempre il Protocollo sulle uscite straordinarie del Tribunale di Milano indica che il genitore che ha anticipato il costo dovrà inviare per raccomandata oppure anche e-mail con prova di avvenuta ricezione all’ex coniuge "la documentazione comprovante l’esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta” (protocollo Tribunale di Milano).

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