Divorzio stranieri residenti in Italia: quale è il Tribunale competente per i divorzi e la separazione?
stranieri residenti in Italia: nell’UE il regolamento in vigore prevede che la richiesta di separazione o divorzio può essere presentata dal singolo coniuge in via contenziosa o da entrambi in via consensuale.
È competente a decidere la separazione o il divorzio di cittadini stranieri il tribunale del paese in cui:
- vivono i due coniugi;
- hanno vissuto i due coniugi se uno dei due ci vive ancora;
- vive uno dei due se la richiesta è presentata congiuntamente;
- vive il coniuge convenuto;
- Vive il coniuge attore che richiede la separazione o il divorzio ma a condizione che: al momento della presentazione della domanda sia residente in quello Stato da più di saei mesi e sia un cittadino di tale Stato; se non è cittadino di tale Stato, se sia residente da almeno un anno al momento della presentazione della richiesta di separazione o divorzio;
- il tribunale del paese di cittadinanza di entrambi i coniugi.
Stranieri residenti in Italia: una volta instaurata la procedura per la separazione, il tribunale per il divorzio è quello stesso che ha seguito la separazione, sempre che ciò rispetti le regole dello Stato in questione.
Separazione stranieri residenti in Italia: quale legge si applica al divorzio e alle separazioni?
Cosa accade nei casi in cui siano coinvolti astrattamente più paesi dell'UE, come nel caso in cui i due coniugi abbiano cittadinanze diverse o residenze differenti?
La legge applicabile non è sempre e solo quella dello stato in cui viene svolta la procedura. Potrebbe essere applicabile dal giudice di quello Stato una legge straniera.
Alcuni Stati della dell'UE hanno posto in essere delle regole coordinate per fissare quale legge vada applicata ai procedimenti che coinvolgono stranieri. Gli Stati coinvolti sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna.
Stranieri residenti in Italia: se le procedure sono svolte in questi Stati, i coniugi possono concordare tra di loro quale si ala legge applicabile alla separazione o al divorzio. In particolare si può fare riferimento alla legge:
- del paese in cui i coniugi risiedono abitualmente;
- del paese in cui i coniugi hanno vissuto insieme l'ultima volta, purché uno viva ancora lì;
- del paese di cui uno dei due coniugi è cittadino
- del paese in cui viene presentata la richiesta di separazione o divorzio, chiaramente essendo competete in base agli altri criteri di cui sopra.
- del paese in cui i coniugi risiedono abitualmente;
- se non abbiano una residenza comune, la legge del paese in cui i coniugi hanno vissuto insieme l'ultima volta;
- sempre se non si trovi una legge applicabile con i precedenti criteri, la legge del paese del quale i coniugi sono entrambi cittadini;
- in mancanza di ciò, la legge del paese in cui viene presentata la domanda di separazione o divorzio.
Divorzio e Separazione stranieri residenti in Italia: i documenti necessari
Generalmente i documenti necessari a una separazione o a un divorzio tra cittadini stranieri in Italia è la seguente:
- La copia dei codici fiscali e dei documenti d’identità di entrambi i coniugi;
- La dichiarazione dei redditi dei due coniugi relativa agli ultimi tre anni;
- La copia integrale dell’atto di matrimonio (o comunque la documentazione anche straniera attestante il matrimonio);
- La copia autentica del verbale di separazione consensuale (se la richiesta è per il divorzio, mentre per la separazione chiaramente non serve);
- I certificati contestuali dello Stato di Famiglia e di residenza di entrambi i coniugi.
Stranieri residenti in Italia: tale aspetto viene regolamentato proprio dal Regolamento UE numero 1191 (6 Luglio 2016), in cui si dispone altresì che nel caso di cittadini stranieri extracomunitari, provenienti da paesi con convenzioni differenti, la procedura debba seguire l’iter esposto nella Convenzione dell’Aja (5 ottobre 1961).
Si prevede allora la legalizzazione e l’Apostille della sentenza emessa nel Paese d’origine.