Marito disoccupato: differenze tra assegno di mantenimento e alimenti
Prima di analizzare nel dettaglio quando all’ex coniuge (come il marito) disoccupato spetti tale assegno, occorre precisare che, benché nel linguaggio comune siano spesso adoperati come sinonimi, mantenimento ed alimenti, sono sostanzialmente concetti diversi.
In particolare, per assegno di mantenimento si intende il contributo economico spettante al coniuge economicamente più debole in caso di separazione consensuale o giudiziale, a seconda che ci sia un accordo tra le parti o che vi sia l’intervento del giudice.
Gli alimenti invece, sono un contributo assistenziale da versare al soggetto incapace, per varie ragioni, di provvedere personalmente al proprio sostentamento (vitto, alloggio, spese mediche…).
Chiaramente anche dal profilo economico potrebbero esserci delle differenze: gli alimenti, generalmente, sono una somma che permetta di vivere e certamente non corrisponde al mantenimento, che ad esempio nella separazione mira a permettere di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
È peraltro da ricordare che, nel caso di separazione con addebito, qualora il giudice ritenesse che uno dei due coniugi sia responsabile della fine della relazione, il coniuge a cui si addebiti la separazione, non avrà diritto al mantenimento qualsiasi sia la propria condizione economica.
Vediamo ora come il fatto che il marito (o, in generale, il coniuge) sia disoccupato influisca nell’assegno che può chiedere o che doveva dare.
Aspetti da valutare nel caso di richiesta di mantenimento da parte del marito o del coniuge disoccupato
Tornando al mantenimento del marito disoccupato (o, più in generale, del coniuge divorziato), è da rilevare che la situazione di disoccupazione di uno dei due individui non garantisce che scatti immediatamente il diritto all’assegno divorzile o di mantenimento. Infatti, in sede sia di separazione che di divorzio, andranno valutati differenti aspetti.
La valutazione del giudice al fine di verificare se un ex coniuge (in ipotesi il marito) abbia diritto a un assegno in quanto disoccupato ha margini di discrezionalità.
Possiamo per indicare che generalmente, in sede di separazione, si valuteranno:
- le reali condizioni economiche, tenuto conto dell’intero patrimonio, di chi richiede l’assegno;
- il tenore di vita relativo agli anni di convivenza;
- se le condizioni economiche del richiedente dell’assegno, siano ancora compatibili col tenore di vita sostenuto sino ad allora;
- se il richiedente abbia una propria capacità lavorativa che possa permettergli di cercarsi un lavoro.
L’aspetto spesso problematico è proprio dato dalla possibilità o meno del richiedente l’assegno di mantenimento di reperire una nuova attività lavorativa ove sia disoccupato.
La questione è di merito e di solito pone a fondamento la prova dello sforzo di una ricerca di una attività lavorativa.
Ad esempio Cass. 10 giugno 2022, n. 18820, su assegno dovuto al disoccupato, ha indicato che “non è censurabile in sede di legittimità la valutazione di merito circa la concreta possibilità, in capo all'ex moglie, di reperire occasioni di lavoro basandosi su tre fattori: età, inesperienza lavorativa, situazione del mercato del lavoro in Calabria caratterizzata da elevata percentuale di disoccupati e larga diffusione del precariato negli impieghi. (Nella specie, il giudice territoriale aveva ritenuto che la donna avesse assolto l'onere della prova, sulla medesima incombente, in merito alla sussistenza di una situazione di concreta impossibilità di svolgere attività lavorativa retribuita, alla luce dei plurimi elementi probatori acquisiti)”.
Obbligo di dovuto dal marito o da coniuge disoccupato
Talvolta, si pone anche la questione opposta, vale a dire se il marito o, in generale, il coniuge obbligato a pagare un assegno di mantenimento possa sottrarsi a tale obbligo perché disoccupato.
E la riposta è che potrebbe essere ma non in modo automatico.
In questo senso Cass. 29 ottobre 2013, n. 24424, sull’assegno gravante sul marito disoccupato, indica che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non può essere eliminato per il solo fatto della disoccupazione e può essere fissato in misura sostenibile sulla base delle capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria”.