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Durata matrimonio assegno divorzile

20 ottobre 2022

Durata matrimonio assegno divorzile. La legge prevede che la determinazione dell’assegno divorzile debba tenere conto anche della durata del matrimonio. Ad esempio la Cassazione ha indicato che “alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento” ma che comunque “alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento” (Cass. 18 gennaio 2017, n. 1162).

Ma cosa accade quando il matrimonio sia breve, ma sia stato preceduto da una lunga convivenza?

Può essere valorizzato questo tempo per il mantenimento divorzile?

Cass. 18 ottobre 2022, n. 30671 sembra indicare che anche tale periodo di convivenza possa venire conteggiato nella durata del matrimonio ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio: per tale ragione, pur non statuendo sul punto, ha rimesso la questione al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite.

Durata matrimonio assegno divorzile
Durata matrimonio assegno divorzile

Durata breve del matrimonio e assegno divorzile

Come anticipato, la questione del rilievo della convivenza che abbia preceduto il matrimonio può avere rilievo perché, in caso di breve durata del vincolo matrimoniale, se non si può escludere il diritto all’assegno divorzile, tale breve lasso di tempo può rilevare nella determinazione della misura dell’assegno divorzile.

Ad esempio Cass. 16 dicembre 2004, n. 23378 ha indicato, sempre in merito alla determinazione del mantenimento divorzile, proprio che “la durata del matrimonio non rientra tra gli elementi costitutivi del diritto all'assegno di mantenimento, essendo rilevanti, invece, la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo di adeguati redditi propri, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti; alla breve durata del matrimonio pertanto non può essere riconosciuta una efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, nel concorso delle condizioni indicate; al più, alla durata del matrimonio, da riferire peraltro anche al periodo della separazione, può essere attribuito rilievo, assieme alle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento”.

In particolare, sempre sulla determinazione del mantenimento divorzile, Corte Appello Napoli ha indicato 22 febbraio 2018 che “per i matrimoni di breve durata, con coniugi giovani e idonei al lavoro, prevale il principio di autoresponsabilità, sicché il canone dell'autosufficienza, ai fini del riconoscimento dell'assegno, va valutato con rigore; d) di contro, per i matrimoni di lunga durata, caratterizzati da una distribuzione asimmetrica degli impegni familiari, prevale il principio di solidarietà postconiugale, sicché l'assegno divorzile, sussistendo tutti i presupposti di legge, va riconosciuto e quantificato con riferimento, pur tendenziale, al pregresso tenore di vita coniugale” (Corte Appello Napoli ha indicato 22 febbraio 2018 su mantenimento divorzile e rilievo della sua durata).

Anche il periodo di convivenza va conteggiato nella durata matrimonio per la determinazione dell’assegno divorzile?

Il caso esaminato da Cass. 18 ottobre 2022, n. 30671 riguardava una coppia da poco sposata ma con alle spalle 7 anni di connivenza. Nella sentenza di merito il giudice, ai fine dela determinazione del mantenimento divorzile, “si è attenuto al dato letterale della prescrizione normativa (durata del matrimonio) senza dare rilievo alcuno al periodo antecedente al formale coniugio, protrattosi per sette anni e caratterizzato da una stabilità affettiva oltre che dall'assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza”.

La sentenza in commento, però, ricorda come la convivenza prematrimoniale sia oggi un fenomeno di costume che è divenuto sempre più radicato, con un accresciuto riconoscimento - nei dati statistici e nella percezione delle persone - dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali. La sentenza indica che vi è “il riconoscimento di una certa sostanziale identità, dal punto di vista della dignità sociale, tra i due fenomeni di aggregazione affettiva, sotto alcuni punti di vista (non certo per tutti) rende meno coerente il mantenimento di una distinzione fra la durata legale del matrimonio e quella della convivenza”.

Durata matrimonio assegno divorzile: rileva la convivenza pregressa?

Cass. 18 ottobre 2022, n. 30671 non esclude a priori il fatto che la convivenza pregressa possa rilevare per ‘allungare’ la durata del matrimonio. Infatti, indica le decisione che “non del tutto dissimile è la possibilità di tener conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale, cui sia seguito il vero e proprio matrimonio, successivamente naufragato, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile il quale, ai sensi del L. n. 898 del 1970 art. 5, deve essere computato dal giudice oltre che sulle disponibilità economiche del soggetto onerato anche sulla durata legale del matrimonio, senza far menzione al più o meno lungo periodo di convivenza more uxorio vissuto dalla coppia prima di legalizzare l'unione” (Cass. 18 ottobre 2022, n. 30671 su assegno divorzile).

La decisione in commento non esclude che tale periodo di pregressa convivenza possa essere valorizzato nel calcolare la durata del vincolo matrimoniale al fine di determinare quale sia il corretto assegno divorzile. Per tale ragione, visto il potenziale rilievo della questione, ha rimesso la valutazione al primo presidente circa la sottoposizione al caso alle Sezioni Unite. Indica, infatti, la sentenza, che Cass. 18 ottobre 2022, n. 30671 ““la questione relativa al criterio normativo della durata legale del rapporto di convivenza, anteriore al matrimonio formalizzato, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile presenta perciò serie ragioni per palesarsi come "questione massima di particolare importanza a norma dell'art. 374 c.p.c., comma 2 Con la necessità di rimettere la causa al sig. Primo Presidente di questa Corte per le valutazioni di sua competenza in ordine alla possibile assegnazione della presente controversia alle sezioni unite per la sua soluzione”.