Divorzio con figli adottivi: ci sono regole diverse rispetto alle coppie con figli naturali?
Va subito detto che sia per i figli naturali che per quelli adottivi, valgono le stesse identiche regole, poiché l’adozione non costituisce in alcun modo motivo di differenza né fa la differenza.
Come intuibile che sia, non contano infatti la provenienza culturale del minore adottato, né che vi sia o meno un legame di sangue. Ciò che preme conoscere e che merita attenzione, è semmai il tipo di legame affettivo, la qualità della relazione genitoriale, il rapporto stabilito con i figli, gli interessi comuni, gli scambi di tempo e di cure, perché è questo ciò che influisce in modo determinante sul perseguimento del benessere dei minori, primario obiettivo da raggiungere quando una coppia si separa.
Spesso ci si chiede se la separazione o il divorzio possano portare alla revoca dell’adozione dei bambini adottivi.
In generale la revoca dell’adozione non è possibile, salvo sole per l'adozione in casi particolari e non anche per le adozioni legittimanti. Peraltro, per queste adozioni in casi particolari la revoca è prevista solo in ipotesi molto particolari: c’è il caso di in cui l’adottato con una età di più di 14 anni attenti alla vita dei genitori che lo hanno adottato (regola che si applica a parti invertite) o, ancora, se vi sia stata violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
Questo caso potrebbe essere in qualche modo collegabile con la separazione o il divorzio: ma per aversi revoca della adozione in casi particolari non basta la sola separazione o il solo divorzio (che non sono condizioni per la revoca) ma serve appunto una violazione dei doveri che gravano sugli adottanti. Per cui la revoca dell’adozione riguardante figli adottivi può esserci anche senza separazione o divorzio; inoltre, una separazione o un divorzio dal quale non emergono problematiche di violazione dei doveri dei genitori sui figli adottivi non può portare ad alcuna revoca (ribadiamo, prevista solo per le adozioni in casi particolari).
Peraltro di solito la giurisprudenza per disporre la revoca della adozione di figli adottivi in casi particolari richiede la presenza di situazioni particolarmente gravi. Ad esempio Trib T. minorenni Torino, 3 dicembre 1987 ha ritenuto che “la norma contenuta nell'art. 53, l. n. 184/1983, che, in caso di violazione dei doveri incombenti sugli adottanti, legittima la revoca dell'adozione in casi particolari, si ricollega alla formula contenuta nell'art. 330 c.c., quale parametro di valutazione per la pronuncia di decadenza dalla potestà parentale, sì da attribuire al tribunale minorile, su istanza del p. m., il potere di tutelare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 330 segg. c.c., il minore da situazioni sopravvenute gravemente pregiudizievoli per i suoi interessi”.
Divorzio e affidamento dei figli adottivi
Come anticipato, nelle decisioni che riguardano l’affidamento dei figli adottivi in sede di separazione o divorzio non vi sono differenze rispetto alle analoghe procedure che si svolgono con figli naturali.
La regola sarà dunque quella dell’affidamento condiviso, occorrendo poi decidere quale sia il genitore con collocazione prevalente e il diritto di visita dell’altro.
Come noto, quando una coppia si separa o c’è un divorzio, tendenzialmente si dispone che la prole, adottata o non, sia affidata in modo congiunto ad entrambi i genitori. Si parla in tal caso di affidamento condiviso, istituto disciplinato dalla legge 54/2006 attraverso cui si favorisce il principio di bigenitorialità. Ciò avviene principalmente per permettere un normale sviluppo del legame affettivo genitore-figlio con entrambe le figure di riferimento.
È solo in casi particolari che, in caso di separazione o divorzio, si dispone di affidare in modo esclusivo i figli (adottivi o meno che siano) ad uno solo dei due genitori. Se ciò avviene, si parla di affidamento esclusivo: la responsabilità genitoriale ricadrà esclusivamente su un genitore, sebbene le decisioni più importanti siano comunque prese insieme. Il genitore che non ha ottenuto l’affidamento, infatti, dovrà comunque partecipare alla vita del figlio per tutto ciò che riguarda l’istruzione, la salute, l’educazione e, se lo ritenesse necessario, può anche rivolgersi al Giudice.