Assegno mantenimento figlio maggiorenne e sua revoca: introduzione
Come abbiamo indicato in altri articoli non vi è revoca dell’assegno di mantenimento del figlio per il solo fatto di essere diventato maggiorenne. La revoca deriva dal fatto che il figlio è economicamente indipendente: ciò potrebbe avvenire anche molto dopo la maggiore età, come quando ad esempio frequenti una università, svolga un lavoro con lunghi tirocini o specializzazioni, ecc.
La questione problematica si pone quando il figlio non studi e non lavori, sia iscritto a scuola ma senza profitto, abbia acquisito una qualifica ma non cerchi lavoro, ecc. Fino a quando è dovuto l’assegno di mantenimento e quando può essere chiesta la revoca?
La recente sentenza Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264 ha affrontato la questione.
Revoca assegno mantenimento figlio maggiorenne: il caso esaminato da Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264
Il caso relativo alla richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne esaminato dalla cassazione atteneva a questa situazione.
Il diritto al percepimento di tale somma di denaro era stato sancito con la sentenza di divorzio quando già la figlia, all'epoca ventiduenne e munita di semplice licenzia media, non era impiegata in attività lavorative, avendo abbandonato un corso di estetista. La figlia aveva dichiarato di essersi prodigata nella ricerca di un'occupazione: aveva in effetti lavorato in nero presso l'impresa di pulizie dei nonni materni e poi presso l'esercizio commerciale della madre, con compensi settimanali di 50,00 EUR, del tutto insufficienti a renderla economicamente autonoma.
Il genitore tenuto al pagamento dell’assegno di mantenimento agiva quindi chiedendo la revoca: a suo avviso ci era stata una a violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 149, 337-sexies e 337 septies c.c., in rapporto all'obbligo di corrispondere un assegno al figlio divenuto maggiorenne, avendo la corte d'appello erroneamente ritenuto la permanenza dell'obbligazione nonostante l'avanzata crescita della figlia, in mancanza di fatti concreti che denotassero un comportamento responsabile e idoneo a rendersi indipendente.
Quando è possibile la revoca degli assegni di mantenimento dei figli maggiorenni?
Il caso esaminato dalla sentenza in esame, dunque, atteneva proprio all’identificazione delle ragioni per le quali è possibile chiedere la revoca dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne.
La sentenza evidenzia che “questa Corte ha elaborato il principio secondo il quale, in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: (a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; (b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (v. ex aliis Cass. Sez. 1 n. 17183-20)” (Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264 su revoca assegno mantenimento figlio maggiorenne).
La sentenza evidenzia che quando “il figlio di genitori divorziati […] abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre” (Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264 su revoca assegno al figlio maggiorenne).
Come a dire che il diritto a percepire il mantenimento non può durare per sempre, occorrendo valutare i presupposti per il permanere al diritto all’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne di cui sopra, vale a dire anzitutto età, raggiungimento competenza professionale, impegno a reperimento di una occupazione, ecc.
Nel caso concreto la Cassazione evidenzia che “è certa l'inadeguatezza del riferimento alla ininfluenza del progredire dell'età della figlia (oggi prossima ai trent'anni) e della sua attuale condizione di madre; le stesse circostanze menzionate nella motivazione ne danno dimostrazione, poichè le considerazioni di ordine sociologico, a proposito delle condizioni nel mercato del lavoro del meridione d'Italia, non ottengono di motivare la persistenza di un obbligo di mantenimento da parte del genitore sottoposto ad amministrazione di sostegno per disabilità; esse stesse sarebbero indicative, semmai, della necessità della figlia di far ricorso, con un minimo di responsabilità, agli strumenti di sostegno sociale, in aggiunta alla dedotta condizione di persona non stabilmente occupata in un'attività di lavoro” (Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264 su revoca assegno al figlio maggiorenne).
Revoca assegno di mantenimento del figlio maggiorenne e diritto agli alimenti
La sentenza in esame, infine, evidenzia che, se un figlio maggiorenne perde il diritto all’assegno di mantenimento magari perché non vi sono più i presupposti per mantenerlo (ad esempio tenuto conto della sua età, della formazione e dell’impegno nella ricerca dell’impiego) non può essere sola ragione per evitare la revoca il fatto che sia indigente.
Infatti, per Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264 su revoca assegno al figlio maggiorenne “un atteggiamento inerziale da questo punto di vista non può essere - neppure astrattamente - riversato sulla persistenza di un diritto al mantenimento di durata indeterminata”.
Se la revoca dell’assegno di mantenimento creasse una situazione di indigenza resterebbe semmai applicabile la sola “obbligazione alimentare, da azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (v. Cass. Sez. 1 n. 38366-21, nonchè, in analoga direzione, Cass. Sez. 1 n. 10455-22)”. Il che con oneri verosimilmente inferiori a da ripartirsi tra più soggetti e non solo sul genitore tenuto all’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne.