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Pensione di reversibilità e divorzio

10 ottobre 2022

Pensione di reversibilità e divorzio: nel caso in cui in una coppia sposata uno dei coniugi muoia all’altro normalmente spetta una pensione di reversibilità, che verrà quantificata sulla base di quella percepita dal partner defunto.

Ma cosa accade se i due coniugi avevano fatto una procedura di divorzio?

Ci si domanda, infatti, se a seguito di divorzio all’ex coniuge sopravvissuto spetti questa pensione.

Vediamo quindi di quali diritti gode l’ex coniuge.

Pensione di reversibilità e divorzio
Pensione di reversibilità e divorzio

Divorzio e pensione di reversibilità: differenze con pensione indiretta

Innanzitutto definiamo cosa si intende per pensioni ai superstiti. Si tratta di un assegno che l’INPS riconosce ai componenti della famiglia del soggetto venuto a mancare. Generalmente, può essere di due tipi differenti, a seconda che il soggetto deceduto fosse già pensionato o avesse contratto un’assicurazione sulla vita. Nel primo caso si parla di pensione di reversibilità, nel secondo invece, di indiretta.

La reversibilità va al coniuge del soggetto defunto e l’importo viene calcolato in modo proporzionale alla cifra che veniva percepita da quest’ultimo. Invece, la pensione indiretta può essere attribuita al coniuge laddove l’assicurato abbia già maturato quindici anni di anzianità assicurativa e contributiva oppure anche soli cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

La pensione di reversibilità dopo il divorzio

Concentrandoci in questa sede sulle pensioni di reversibilità, possiamo evidenziare che la stessa a certe condizioni può spettare anche all’ex coniuge dopo il divorzio.

Infatti, nel caso in cui sussistano particolari condizioni previste dalla legge sul divorzio, la pensione di reversibilità può spettare anche all’ex coniuge divorziato.

Le condizioni sono le seguenti:

  • il coniuge divorziato riceve dall’ex coniuge defunto l’assegno divorzile periodico. Qualora non dovesse ricevere tale assegno o lo abbia percepito in forma Una Tantum, e quindi in un’unica soluzione, la reversibilità non gli spetta;
  • l’ex coniuge in vita si è sposato di nuovo. Se dovesse convivere con il nuovo partner, il coniuge divorziato avrebbe diritto alla pensione di reversibilità;
  • rapporto lavorativo: la sentenza di divorzio è successiva al rapporto di lavoro che ha permesso la pensione all’altro coniuge deceduto.

Divorzio e calcolo della pensione di reversibilità

Come anticipato nelle righe precedenti, l’importo delle pensioni di reversibilità è proporzionale alla cifra pensionistica percepita dal coniuge quando era in vita. Inoltre va tenuto in considerazione il periodo di durata del matrimonio ed anche quello durante il quale la pensione del coniuge defunto è stata versata.

All’interno dell’arco temporale relativo al matrimonio, va computato anche il periodo di separazione legale poiché l’unione matrimoniale si ritiene conclusa al termine del procedimento di divorzio e quindi a sentenza di divorzio emessa.

Dal punto di vista economico va tenuto conto dei seguenti aspetti:

  • Condizioni economiche delle parti;
  • Importo dell’assegno di mantenimento versato all’ex coniuge;
  • Eventuali convivenze antecedenti al matrimonio, quanto siano durate;
  • Durata dei rispettivi matrimoni.

Pensione reversibilità divorzio: cosa accade se il coniuge defunto si era risposato?

Accede poi con una certa frequenza che il coniuge defunto, quando era ancora in vita e dopo il divorzio, si risposi.

In questo caso la pensione di reversibilità deve essere necessariamente divisa fra un numero più alto di persone: in questo caso, infatti, la reversibilità spetta sia all’ex coniuge che al coniuge superstite. Nello specifico per ciò che riguarda la ripartizione dell’importo, si terrà conto della durata di entrambi i matrimoni e delle condizioni economiche dell’ex coniuge e del coniuge superstite.

Su questa questione una recente sentenza di Cassazione ha evidenziato che “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche e dell'entità dell'assegno divorzile (Cass., 28 aprile 2020, n. 8263)”.

Diverso invece il caso in cui il coniuge deceduto avesse convissuto per un certo periodo con un’altra persona. Quest’ultima infatti, non avrà diritto a ricevere alcuna pensione di reversibilità.