Ipotesi e presupposti dell’adozione in casi particolari: quando è consentita?
É la legge a determinare in modo tassativo quali siano le ipotesi ed i presupposti affinché si possa far ricorso a tale tipologia di adozione in casi particolari. Nello specifico i casi previsti sono i seguenti:
- Caso di persone legate al minore, orfano di entrambi i genitori, con grado di parentela fino al sesto;
- Caso del coniuge laddove il minore sia già figlio adottivo dell’altro coniuge;
- Condizioni previse dall’art.3 della legge 104 del 1993: minori orfani di entrambi i genitori;
- Caso di appurata impossibilità di un affidamento preadottivo.
La situazione di minori con handicap e di minori orfani dei genitori, è stata regolamentata dalla riforma del 2001, legge n.149 con cui si è voluto rafforzare l’obiettivo solidaristico dell’adozione in casi particolari.
Una recente sentenza della Corte d’Appello di Napoli ha esaminato un caso molto particolare di adozioni in casi particolari. Per App. Napoli, 4 luglio 2018 “l'adozione in casi particolari, di cui all'art. 44, 1° comma, lett. d), l. 184/83, può essere disposta anche in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore, concepito a mezzo di procreazione medicalmente assistita in quanto tale statuizione: a) non presuppone una situazione di abbandono dell'adottando, ma solo l'impossibilità, anche di diritto, dell'affidamento preadottivo, sempre che al riguardo sussista in concreto l'interesse del minore; b) costituisce una forma di tutela minimale e inderogabile del minore stesso, consentendogli l'acquisizione di uno stabile status, pur se occorrono al riguardo specifica domanda dell'adottante e il consenso dell'altro genitore, in quanto il rapporto genitoriale, anche omosessuale, in caso di nascita da p.m.a. nell'ambito di un progetto di genitorialità condivisa, trova fondamento nelle disposizioni della l. 40/04 e, quindi, sul consenso irretrattabilmente espresso al riguardo da entrambi i componenti della coppia; resta fermo che la responsabilità genitoriale, una volta disposta l'adozione, è esercitata sia dal genitore biologico che dall'adottante, alla stregua della generale e inderogabile previsione degli art. 315 bis ss. c.c.”.
Adozione casi particolari: requisiti di chi intende adottare
Quali sono i requisiti richiesti a chi intende adottare?
A chi è consentito far ricorso all’adozione in casi particolari?
- A persone sposate che non si siano separate;
- Alla singola persona, anche non coniugata;
- Ai conviventi more uxorio per estensione interpretativa;
- Nei casi previsti dall’art.44 Legge n.184/1993 per le adozioni in ipotesi particolari alle «persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre; constatata impossibilità di affidamento preadottivo». (La differenza d’età tra l’adottante e l’adottando dev’essere pari almeno a diciotto anni).
Il procedimento per l’adozione in casi particolari e gli effetti
Adozione casi particolari: naturalmente per dare avvio al procedimento di adozione, è necessario seguire un iter. Il primo passo è presentare la domanda di adozione al tribunale dei minori della città presso cui il minore vive, recante i dati del minore da adottare e le motivazioni a supporto di tale scelta.
A questo punto il tribunale valuterà se si stia operando nell’interesse del minore che va assolutamente salvaguardato.
La procedura risulta semplificata rispetto ai casi ordinari di adozione in quanto non occorre accertare lo stato d’abbandono del minore, confrontare le coppie disponili all’adozione né prevedere un affidamento pre-adozione, e si conclude con la sentenza di adozione i cui effetti sono immediati: il minore prende il cognome della nuova famiglia diventando a tutti gli effetti figlio adottivo.
Adozione casi particolari: assensi e consensi
Come anticipato, occorre che vi sia coesistenza di assenso-consenso tra le parti. È necessario cioè l’assenso del genitore che non esercita più la propria responsabilità genitoriale ed il consenso dell’adottante, dell’adottando che abbia compiuto i 14 anni (se ne ha almeno 12 dovrà esprimere il proprio parere al giudice, art.45 L.n.184/1983) e del rappresentante legale.
In merito il consenso del genitore la Cassazione pone in luce la sua essenzialità, salvo solo il caso in cui vi sia una disgregazione del nucleo famigliare d’origine: “in tema di adozione ai sensi dell'art. 44, 1° comma, lett. d), l. 184/83, ha insuperabile efficacia preclusiva, ai sensi dell'art. 46, 2° comma, l. cit., il dissenso manifestato dal genitore che sia titolare della responsabilità genitoriale, a meno che non sia accertata la disgregazione del nucleo familiare d'origine, in ragione del protratto venir meno del concreto esercizio di un effettivo rapporto con il minore da parte di quel genitore” (Cass. 16 luglio 2018, n. 18827.).
Quanto in particolare all’adottato, l’art. 45 della L. 184/1983 sulle adozioni in casi particolari prevede che sia sentito, attribuendo un rilievo diverso alla sua opinione a seconda della sua età. La previsione indica come regola generale che è richiesto il consenso dell'adottante e dell'adottando, come anticipato, che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. Se non ha ancora compiuto i quattordici anni ma ne ha compiuti dodici è comunque previsto che debba essere personalmente sentito. Quando, invece, abbia meno di 12 anni deve essere sentito ma solo in considerazione della sua capacità di discernimento. La previsione richiede per il soggetto che non abbia ancora compiuto i quattordici anni che venga sentito anche il suo legale rappresentante.