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Mantenimento figlio disoccupato o fuori corso

3 ottobre 2022

Mantenimento figlio disoccupato e fuori corso: fino a quando è giusto pagare l’assegno?

Capita con frequenza nei conteziosi su separazione e divorzio che si ponga la questione del diritto di un coniuge o del figlio al mantenimento dell’assegno. Questo, come noto, è dovuto fino a che il figlio non sia economicamente indipendente.

Ma cosa accade se non sia economicamente indipendente perché disoccupato (ma non studi) o perché studente ma fuori corso?

Mantenimento figlio disoccupato o fuori corso
Mantenimento figlio disoccupato o fuori corso

Mantenimento figlio disoccupato o fuori corso

L’art. 315 bis del Codice Civile dispone in merito alla questione dei figli che abbiano raggiunto la maggiore età e del loro mantenimento da parte dei genitori. In esso si afferma il diritto della prole al mantenimento, ed in particolare al primo comma si legge che “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.

Va tuttavia sottolineato, come tale obbligo gravante sui genitori non sia in realtà eterno, tanto più se si pensa al fatto che un figlio non possa rimanere inerte (da disoccupato o fuori corso) facendo leva sul proprio diritto ad essere mantenuto, dovendo necessariamente ad un certo punto della vita, assumere un atteggiamento attivo e risoluto.

Ragazzo disoccupato o fuori corso: riportando l’esempio di un caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Verona, i giudici si espressero sottolineando che “Il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni”. Si evince, dunque, come sia di primaria importanza, una partecipazione in prima persona da parte dei figli che debbono avere quantomeno chiari, i propri obiettivi.

Ancora, va detto che il diritto ad un percorso educativo e di formazione, si debba relazionare sempre alla situazione economica dei genitori ed anche, cosa non meno importante, all’età dei ragazzi.

Cosa accade per il mantenimento quando il figlio maggiorenne non si impegna

Per comprendere pienamente quanto affermato sul piano teorico in merito a chi sia disoccupato o fuori corso, facciamo un paio di esempi pratici.

Nel caso in cui un figlio si iscriva ad un corso di laurea col fine di continuare a percepire il mantenimento da parte dei propri genitori, non è detto che ciò gli venga garantito.

Infatti, qualora dimostrasse di assumere un atteggiamento svogliato, privo di interesse nei confronti del percorso universitario scelto, traducibile nel mancato raggiungimento dei minimi risultati richiesti, verranno meno i presupposti utili all’ottenimento del mantenimento.

Ulteriore esempio è rappresentato dal caso in cui un figlio maggiorenne abbia deciso di interrompere il proprio percorso di studi da fuori corso o anche prima.

Al di là delle ragionevolissime motivazioni che potrebbero stare alla base di questa scelta -che non si possono sindacare-, la questione diventa propria di questa trattazione, nel momento in cui il figlio non si mostri motivato a ricercare un lavoro e resti disoccupato.

Posto che non abbia intenzione di mettersi alla ricerca di un’attività lavorativa con cui provvedere al proprio sostentamento, pur non avendo di fatto alcun tipo di impedimento in tal senso, non gli spetterà alcun tipo di mantenimento.

In un’ultima analisi, può verificarsi anche che il figlio maggiorenne riceva proposte lavorative, ma che le rifiuti mancando di perseguire dunque, l’obiettivo del raggiungimento di una propria indipendenza economica. Anche in tal caso i genitori non sono più tenuti al versamento del mantenimento in favore del figlio.

Mantenimento figlio fuori corso

Va detto che le due sole condizioni di fuori corso e disoccupazione, non sono sempre sufficienti alla revoca del mantenimento. Se la questione dovesse essere presentata in tribunale, dovranno esserci infatti delle “prove” da presentare ai giudici, che vagliate le quali, potranno esprimersi.

Si tratta, infatti, di una valutazione ampiamente discrezionale.

Ad esempio, non tutti gli studenti finiscono gli studi tempestivamente. Un ritardo, anche di qualche anno (fuori corso), può essere accettato se il figlio dimostra di avere comunque un impegno e una progressione.

Al contrario, il figlio iscritto all’Università poniamo da tre anni (per cui non fuori corso) che non abbia fatto esami o pochissimi, potrebbe vedersi revocato l’assegno. Quello che rileva non è tanto che sia fuori corso, ma che stia studiando con una certa progressione.

Non è insolito che il Tribunale, di fronte a una situazione di questo tipo, dia ancora qualche tempo rinviando la decisione magari di un anno o due: chiaramente se ci sia un impegno ma con tempi lunghi da fuori corso.

Mantenimento figlio disoccupato

Lo stesso vale per chi sia disoccupato. Chi non studia e non lavora non perde automaticamente il mantenimento.

Chiaramente, se la scelta del figlio è di non studiare oppure se ha studiato e terminato gli studi, occorre che ci sia un impegno nella ricerca di una attività, senza restare disoccupato.

È normale che ci possa volere del tempo: chiaramente sarà da considerare il percorso di studi fatto, le legittime aspirazioni lavorative di chi abbia realizzato una certa formazione e cerchi un lavoro in linea con gli studi, ecc.

Per cui anche qui non vi sono automatismi: il giudice valuterà la situazione di fatto, le opportunità, l’impegno nella ricerca ecc. revocherà l’assegno di mantenimento del figlio disoccupato se riterrà che sia passato un tempo ragionevole e manchi un serio impegno.

Cass. 14 agosto 2020, n. 17183 e il diritto al mantenimento del figlio disoccupato e fuori corso

In merito alla discrezionalità del potere del giudice di cui dicevamo sopra per chi ad esempio sia fuori corso o disoccupato, evidenziamo che Cass. 14 agosto 2020, n. 17183 offre alcune indicazioni o criteri da seguire: il diritto del figlio al mantenimento sussiste, per tale sentenza, nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni.

In particolare la sentenza conclude indicando che l’assegno di mantenimento possa andare revocato al figlio in queste situazioni:

  • quando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
  • quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
  • quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
  • quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi.
Come detto, è possibile solo una valutazione caso per caso, ma questi sono dei criteri utili da seguire nella ricerca degli elementi di fatto da considerare per la revoca dell’assegno di mantenimento del figlio.