Come si esprime la legge sul trasferimento del genitore collocatario
La legge non si esprime in maniere univoca sull’argomento, motivo per il quale ogni tribunale segue una propria prassi che, pertanto, può variare di città in città.
Per alcuni giudici il genitore collocatario, generalmente la madre, può liberamente trasferirsi in altra città senza richiedere alcuna autorizzazione, purché si mantenga inalterata la possibilità per l’altro genitore, di esercitare il proprio diritto-dovere di visita. Chiaramente perché ciò sia possibile diventa essenziale che la distanza non sia troppo rilevante: rinviamo al post dedicato alla sottrazione dei minorenni.
Per altri giudici, invece, va fatta richiesta di autorizzazione e revisione delle condizioni di separazione/divorzio. La parte più complicata della questione è quella legata alla logistica e, quindi, a chi tra i due genitori dovrebbe, dopo il trasferimento, mettersi in viaggio per far visita al figlio.
Ora, poiché la legge come detto non dispone in merito, le soluzioni potrebbero essere due. La prima è che sia il giudice in una sentenza emessa per l’autorizzazione di trasferimento, a decidere; la seconda è che in assenza di questa, si arrivi ad un accordo tra le parti.
Come si pronuncia la Cassazione in merito alla domanda: il genitore collocatario può trasferirsi col figlio in un'altra città?
Vista la frequenza con cui si presenta tale questione, la Cassazione di recente si è pronunciata in merito, disponendo che, nel caso in cui il genitore collocatario (in genere la madre) sia facilitato nel ricercare un posto di lavoro traferendosi in altra città o regione, il giudice può autorizzare il trasferimento.
Inoltre, nell’ottica di tutelare la qualità della vita del minore, risulta di poca importanza la questione legata alle spese che il genitore non collocatario dovrebbe affrontare per sostenere il viaggio.
Non soltanto, ma il diritto-dovere di visita del genitore non collocatario, ha una rilevanza minore rispetto alla necessità di garantire al figlio una vita equilibrata e serena, circostanza che può essere facilitata dal trasferimento stesso.
È ovviamente importante che il diritto-dovere di visita non sia del tutto compresso, in virtù del fatto che debbano mantenersi continuativi e sani, i rapporti con entrambi i genitori (art. 337 quater cod. civ.).
In conclusione, va tenuto conto dell’interesse del minore, prima, delle ragioni alla base del trasferimento poi, e degli inevitabili effetti che tale trasferimento comporta sul genitore non collocatario, per tutto ciò che concerne la qualità della frequentazione e delle modalità di visita con il figlio.