In caso di separazione è corretto considerare straordinarie le spese sostenute per la baby sitter? Chi le paga?
Chi paga la baby sitter in caso di separazione: fatta la doverosa premessa inerente la prima necessaria distinzione tra le due tipologie di spesa, ordinaria-straordinaria, è ora importante poter collocare la spesa affrontata per la baby sitter, nella prima o nella seconda categoria.
In aiuto dovrebbe arrivare la sentenza del tribunale di separazione o divorzio che rappresenta, infatti, la fonte principale per comprendere quali siano le spese ordinarie a carico del genitore collocatario, per le quali non c’è possibilità di chiedere il rimborso, in quanto già coperte dall’assegno di mantenimento.
Va detto che non essendo possibile prevedere finanche la più piccola esigenza quotidiana, molti tribunali hanno deciso di redigere delle specifiche tabelle, i protocolli di famiglia, che contengono generalmente una più approfondita distinzione tra spese ordinarie e straordinarie (in questo sito ne abbiamo esaminati alcuni).
Questi protocolli sono specifici per ogni città e pertanto variano spostandosi di regione in regione. Secondo il protocollo del tribunale di Pistoia, Roma e Monza, ad esempio, le spese per la baby sitter sono da ritenersi ordinarie e, di conseguenza per quanto detto, non rimborsabili.
Al contrario invece, il tribunale di Milano, Genova, Bergamo, Varese, Padova, Verona e Palermo, fanno ricadere le spese per la baby sitter tra le spese straordinarie ed inoltre stabiliscono, che vengano concordate di volta in volta sulla base del bisogno singolare e dell’entità delle ore necessarie.
Per il protocollo del Tribunale di Venezia, invece, le spese per la baby sitter sono spese straordinarie “laddove l'esigenza nasca con la separazione o divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile, l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne”.
Anche il Consiglio nazionale forense (il Cnf) si è espresso al riguardo nella sostanza in quest’ultimo senso: se le spese per il babysitteraggio facevano già parte della quotidianità familiare prima che avvenisse la separazione, debbono considerarsi ordinarie; se invece nascono in conseguenza alla separazione stessa, sono da ritenersi straordinarie e pertanto rimborsabili.
Quindi, per rispondere alla domanda Chi paga la baby sitter in caso di separazione? occorre verificare il caso concreto. In particolare occorre vedere se la sentenza di divorzio contenga una previsione espressa, eventualmente derogativa del protocollo in uso in quel Tribunale (è possibile inserire nell’accordo di separazione una specifica previsione, anche diversa dalle soluzioni prospettate nei protocolli): in questo caso, infatti, si applica ciò che le parti hanno previsto; se invece manca una previsione espressa e vi è un richiamo a un protocollo, la soluzione deriva dalle regole del protocollo.
Chi paga la baby sitter in caso di separazione: la recente sentenza della Cassazione
Chi paga la baby sitter in caso di separazione. In applicazione dei criteri sopra individuati, la Cassazione civile, sezione VI, ordinanza 10 Febbraio 2022, n.4388 ha stabilito che le spese per la baby sitter vadano rimborsate dal genitore non convivente a quello collocatario (in genere la madre) nella misura espressa all’interno del “protocollo famiglia”, secondo quanto definito dal provvedimento presidenziale e ciò senza necessità per il genitore di agire in giudizio per munirsi di un nuovo titolo esecutivo, potendo agire in forza della sentenza di separazione o divorzio trattandosi di spese straordinarie che si presentano sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi