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Separazione memoria integrativa domanda nuova

26 settembre 2022

Nel procedimento di separazione è possibile introdurre una domanda nuova nella memoria integrativa che segua la prima udienza?

La struttura bifasica della procedura impone, comunque, la proposizione di ogni domanda fin dal primo atto o, appunto, una nuova domanda -come quella di addebito o di riconoscimento di un assegno di mantenimento- può essere formulata anche nella memoria integrativa?

Per una recente sentenza di Cassazione nella separazione è possibile proporre una nuova domanda anche con la memoria integrativa.

Separazione memoria integrativa domanda nuova
Separazione memoria integrativa domanda nuova

Separazione memoria integrativa domanda nuova: i precedenti rispetto a Cass. 21 settembre 2022, n. 27597

Cass. 21 settembre 2022, n. 27597, su separazione memoria integrativa domanda nuova, ricorda che “questa Corte ha avuto già occasione di esprimersi in ordine alla ammissibilità della domanda di addebito nel giudizio di separazione personale tra coniugi, proposta dal ricorrente nella memoria integrativa di cui al novellato art. 709 c.p.c., comma 3, da depositare nei termini assegnati dal Presidente - là dove resti infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione e chiusa, all'esito, la relativa fase del giudizio con l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti - in vista dell'udienza di comparizione e trattazione dinanzi al giudice istruttore” (Cass. 21 settembre 2022, n. 27597, su separazione memoria integrativa domanda nuova).

Ciò deriva dalla tipologia di procedura e dall’adozione di un modello bifasico. Infatti, “questa Corte ha evidenziato che, con la riforma del processo di separazione personale dei coniugi è stato adottato un modello di natura bifasica in cui convivono un primo momento non contenzioso che, introdotto dal ricorso ex art. 706 c.p.c., è contrassegnato dalla centralità del tentativo di conciliazione tra i coniugi, esperito dal Presidente, ed un secondo momento di natura contenziosa che, all'esito del fallimento di quel tentativo è destinato, nella contrapposta dialettica tra le parti, a trovare definizione dinanzi al giudice istruttore, in virtù del meccanismo propositivo di cui all'art. 709 c.p.c., comma 3.

Segnatamente, il provvedimento presidenziale di cui all'art. 709 c.p.c., comma 3, adottato all'esito dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione tra i coniugi, denuncia, nei suoi contenuti, la finalità di dare al processo ordinato svolgimento, segnandone il passaggio dalla fase conciliativa non contenziosa a quella contenziosa a cognizione ordinaria, tant'è che la memoria integrativa, da prodursi dal ricorrente dinanzi al giudice istruttore, introduce, in continuità con la pregressa fase, il giudizio contenzioso e resta definita, per il richiamo operatone nell'art. 709 c.p.c., comma 3, dai contenuti dell'atto di citazione.

Si tratta invero di un meccanismo al cui affermarsi segue la riformulazione della vocatio in ius nella fase contenziosa o che, meglio, costruisce la stessa come una vocatio a formazione progressiva nel passaggio dall'una all'altra fase” (Cass. 21 settembre 2022, n. 27597, su separazione memoria integrativa domanda nuova).

Proponibilità di una nuova domanda nella memoria integrativa del giudizio di separazione giudiziale

In tale contesto, è proprio la natura del procedimento e la sua strutturazione bifasica a spingere a far ritenere che sia proponibile una domanda nuova anche con la memoria integrativa della separazione.

Si è sottolineato, a proposito di una richiesta nuova di addebito, che “in siffatta cornice la questione relativa al se la memoria integrativa di cui all'art. 709 c.p.c., comma 3, possa contenere la domanda di addebito, in più occasioni qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come domanda nuova, ha trovato positiva soluzione in ragione del carattere bifasico del giudizio di separazione personale che, rispondente all'interesse che il ricorrente potrebbe avere di non "spendere" nel ricorso ex art. 706 c.p.c., quella domanda, per non escludere a priori una soluzione consensuale della crisi familiare, ha trovato inequivoco sostegno, quanto alla sua struttura, nella disciplina di riforma contenuta nell'art. 709 c.p.c., comma 3, (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17590 del 28/06/2019)” (Cass. 21 settembre 2022, n. 27597, su separazione memoria integrativa domanda nuova).

Ciò che vale anche quando la domanda nuova contenuta nella memoria integrativa della separazione sia rappresentata da una richiesta nuova di assegno di mantenimento: “alle stesse conclusioni deve pervenirsi in ogni caso di domanda nuova, suscettibile di essere formulata nel giudizio di separazione, e quindi anche nel caso in cui il ricorrente formuli nella memoria integrativa, per la prima volta, la domanda finalizzata ad ottenere l'assegno per il proprio mantenimento.

L'articolato meccanismo dell'art. 709 c.p.c., in cui si inserisce anche la memoria integrativa di colui che abbia già proposto ricorso per separazione personale, esprime infatti una scelta legislativa di sostanziale recepimento di prassi applicative invalse nella giurisprudenza di merito, che estende ai procedimenti introdotti da ricorso il novellato modello processuale di definizione del tema di decisione, secondo scansioni e preclusioni proprie del giudizio contenzioso introdotto da citazione, a garanzia del contraddittorio pieno nella definizione del tema di lite, una volta che la conciliazione, tentata nella fase presidenziale, si prospetta come non percorribile (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17590 del 28/06/2019; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16858 del 26/06/2018)” (Cass. 21 settembre 2022, n. 27597, su separazione memoria integrativa domanda nuova).

Separazione memoria integrativa domanda nuova: conclusioni

Alla luce di tali indicazioni, Cass. 21 settembre 2022, n. 27597, su separazione memoria integrativa domanda nuova, ha espresso il seguente principio di diritto: “Nel processo di separazione personale è ammissibile la domanda del coniuge volta ad ottenere l'assegno per il proprio mantenimento, formulata per la prima volta nella memoria integrativa di cui all'art. 709 c.p.c., comma 3, in ragione della natura bifasica del giudizio, ove la fase presidenziale, finalizzata alla conciliazione è seguita, nell'infruttuosità della prima, da quella contenziosa davanti al giudice istruttore, da introdursi secondo un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della vocatio in ius” (Cass. 21 settembre 2022, n. 27597, su separazione memoria integrativa domanda nuova).