Diritto alla bigenitorialità: com’è garantito?
La legge, in relazione alla bigenitorialità, non si riferisce a tutti i figli ma in particolare ai minori di anni diciotto, situazione nella quale l’interesse morale e materiale sono considerati sempre prevalenti, a causa della naturale condizione di fragilità, oltre che di scarsa capacità di discernimento.
Ovviamente negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza è tutto più amplificato. I figli maggiorenni, invece, non hanno necessità di tutele in tal senso, perché hanno maturato la capacità di decidere in autonomia di continuare a coltivare un rapporto con i propri genitori.
Lo stesso discorso è valido anche per la frequenza degli incontri o l’eventuale decisione di interrompere ogni rapporto.
La legge, quindi, attribuisce al tribunale il potere di adottare i provvedimenti che ritiene opportuni a tutela del diritto alla bigenitorialità, tenendo conto del prioritario interesse del minore e non di quelli dei rispettivi genitori. Può capitare, infatti, che i genitori prendano decisioni più confacenti alle proprie esigenze che a quelle dei figli.
In particolare una recente sentenza ha indicato i criteri che il giudice deve seguire nella sua decisione: “è nel rispetto del principio della bigenitorialità che l'individuazione del genitore collocatario deve avvenire all'esito di un giudizio prognostico da compiersi "nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell' unione, tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell' ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore” (Tribunale Busto Arsizio, Sez. I, Ordinanza, 7 luglio 2022 sul diritto alla bigenitorialità).
Diritto bigenitorialità: cosa prevede
Nel momento in cui i coniugi hanno raggiunto un accordo sulla gestione del rapporto con i figli il giudice è sempre chiamato a valutare che tale accordo non sia contrario all’interesse dei figli stessi. Anche nel caso di una separazione consensuale, mentre il giudice generalmente non valuta gli aspetti che coinvolgono i genitori, ben più facilmente può mettere in discussione l’accordo che coinvolge i figli (diritto alle visite, assegni di mantenimento, ecc.).
Tanto più vale quando la separazione non è consensuale. In situazioni dove c’è un disaccordo, il giudice prima di tutto valuta la possibilità che i figli siano affidati a entrambi i genitori: in questi casi siamo di fronte a un affido condiviso (che nella sostanza è la regola generale, come abbiamo evidenziato in altri articoli). In altri casi del tutto particolari, invece, il giudice può stabilire a quale dei due genitori il figlio andrà affidato.
In entrambi i casi, però, a tutela della bigenitorialità, devono essere stabiliti tempi e modalità della presenza dei figli presso ogni genitore, ma anche la misura e il modo con cui questi dovranno contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione della prole.
Dal punto di vista dei genitori, il diritto alla bigenitorialità significa anche diritto/dovere di entrambi di esercitare in modo paritetico la responsabilità genitoriale.
Il diritto alla bigenitorialità deve essere garantito anche quando un genitore si trova distante per una serie di motivi. Tra i principali possiamo riportare motivazioni di lavoro, residenze in città diverse, reclusione in carcere e altre ancora.
Da sottolineare che sono ininfluenti, ai fini del diritto alla bigenitorialità, i motivi che hanno portato alla rottura del rapporto fra i genitori, non essendo corretto che eventuali attriti o tensioni tra i genitori pregiudichino questo diritto alla bigenitorialità. Salvo ovviamente casi limite, nei quali ad esempio la separazione avvenga per violenze o altro che suggeriscano anche dei provvedimenti particolari in merio ai figli, ma sempre nel loro interesse e per la loro tutela.
Nello stesso ambito rientra anche il diritto dei nonni di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Si tratta di un diritto riconosciuto dalla legge, ma che anche in questo caso prevede decisioni prese nell’interesse dei minori.
L’attuale impianto normativo, quindi, è finalizzato alla tutela del minore per permettergli di mantenere rapporti affettivi paritetici e significativi sia con entrambi i genitori (bigenitorialità) che con i parenti di ciascuno di essi. Il diritto/dovere dei genitori in merito all’esercizio della responsabilità genitoriale, invece, non può mai prescindere dal preminente interesse del minore.
Diritto del minore alla bigenitorialità: ostacoli di un genitore nei confronti dell’altro
Capita talvolta che il diritto alla bigenitorialità non si realizzi per gli ostacoli che un genitore pone verso l’altro: ostacolando le visite o cercando di allontanare i figli dall’altro coniuge.
Chiaramente in questi casi il giudice può intervenire, anche con il supporto dei servizi sociali, adattando i provvedimenti che coinvolgono i figli. Solo ove non sia una situazione rimediabile generalmente si arriva alla decadenza dalla patria potestà.
Una recente sentenza di Cassazione si si sofferma proprio sugli ostacoli posti da un coniuge rispetto al diritto alla bigenitorialità: “la violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l'altro genitore, e la conseguente necessità di garantire l'attuazione di tale diritto, non impongono necessariamente la pronuncia di decadenza del genitore malevolo dalla responsabilità genitoriale e l'allontanamento del minore dalla sua residenza, quali misure estreme che recidono ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo con il figlio, essendo necessaria la verifica, nell'interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza della improvvisa e radicale esclusione di ogni relazione con il genitore con il quale ha sempre vissuto, coltivando i propri interessi di bambino, e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita” (Cass. 24 marzo 2022, n. 9691 sul diritto alla bigenitorialità).