Riconciliazione coniugi: effetti giuridici
La riconciliazione annulla la condizione giuridica della separazione che sia già stata disposta dal tribunale oppure conseguita mediante la procedura di separazione con negoziazione assistita o davanti al sindaco.
L’art. 157 cc prevede che “i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”.
Nell’ipotesi in cui la riconciliazione intervenga in corso di causa la procedura non dovrebbe più proseguire, posto che l’art. 154 cc prevede che la stessa “comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta”.
Dal momento che la riconciliazione è fattuale, è necessario porre attenzione ai propri atteggiamenti successivi alla separazione: ciò proprio per evitare che un certo comportamento possa essere inteso come idoneo a provocare il venir meno della separazione. Questo, chiaramente, a meno che la situazione non sia voluta perché le parti si siano effettivamente riconciliate.
Per aversi riconciliazione dei coniugi, nel caso in cui questa derivi da un comportamento di fatto e non da una espressa dichiarazione, la legge prevede che ci sia “un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”. La giurisprudenza ritiene comunque che passare semplicemente un fine settimana insieme all’altro coniuge, oppure, cenarvi qualche volta, non può essere ritenuta una condotta idonea a determinare la riconciliazione.
Il discorso cambia se invece i coniugi tornano a vivere insieme stabilmente, avendo ad esempio Cass. 24 dicembre 2014, n. 27386 ritenuto che “in tema di divorzio la convivenza, ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale, di certo non realizzabile se l'altro coniuge si trova in carcere”.
Cosa comporta la riconciliazione dei coniugi
La riconciliazione dei coniugi ha l’effetto di far venire meno la separazione: con la conseguenza che, se un coniuge la fa valere, potrebbe non essere possibile divorziare e ciò dato che è condizione essenziale per il divorzio che vi sia stata una separazione per almeno sei mesi o un anno a seconda dei casi.
Se uno dei due coniugi intendesse divorziare, quindi, dovrebbe proporre un’altra domanda di separazione e attendere altri 6 mesi (o eventualmente un anno nel caso della separazione giudiziale). Passati questi termini, potrà chiedere il divorzio.
Dopo la riconciliazione, inoltre, non si ha più diritto agli assegni di mantenimento.
Questo perché come detto in precedenza, la stessa annulla gli effetti della separazione, quindi rende inefficace il provvedimento in merito all’erogazione obbligatoria di tali assegni. Ciò non vuol dire che il coniuge meno abbiente, dopo la riconciliazione perda il diritto di ricevere dall’altro coniuge un contributo per il proprio mantenimento. Ricordiamo infatti che entrambi i coniugi sono obbligati a contribuire, in proporzione alle proprie sostanze, ai bisogni della famiglia.
Se avviene una riconciliazione, dovrebbero cessare anche le liti, e di conseguenza il ripristino della convivenza. Per tali ragioni si presuppone che la coppia abbia riconquistato la capacità di determinare in quali misure ciascuno debba contribuire. La fonte giuridica dell’obbligo di mantenere la famiglia, quindi, torna ad essere la normativa sul matrimonio che rimanda alla coppia stessa il compito di trovare un accordo quotidiano sulla distribuzione di quelle che sono le risorse necessarie alla soddisfazione dei bisogni famigliari.
Riconciliazione coniugi: possibile anche dopo il divorzio?
In seguito al divorzio, non sarà possibile riconciliarsi, perché il divorzio pone fine al matrimonio. In questi casi, la riconciliazione sarebbe solamente di tipo “morale”, quindi potrebbe essere paragonata a un nuovo fidanzamento di una coppia non sposata.
Gli ex coniugi divorziati, nel caso lo desiderassero, potrebbero nuovamente sposarsi presso gli Uffici Comunali.