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Sottrazione di minorenni

12 settembre 2022

Quando può avere rilievo penale la sottrazione di minorenni da parte della madre o del padre?

Generalmente gli accordi o i provvedimenti di separazione attribuiscono al padre o alla madre un diritto di visita e frequentazione dei figli minorenni. Cosa accade se un genitore pone ostacoli a un altro? Può essere rilevante dal profilo penale la condotta di un genitore che si trasferisce, senza il consenso dell’altro, lontano impedendo di fatto la frequentazione del padre o della madre con i figli minorenni?

Vediamo la recente sentenza penale Cass. pen. 30 agosto 2022, n. 32005

Sottrazione di minorenni da parte del padre o della madre
Sottrazione di minorenni da parte del padre o della madre

Sottrazione di minorenni da parte della madre o del padre: Cass. pen. 30 agosto 2022, n. 32005 e la situazione di fatto (trasferimento di residenza non concordato)

Cass. pen. 30 agosto 2022, n. 32005, sulla questione della sottrazione di minorenni da parte della madre o del padre, ricorda anzitutto il caso di cui si discuteva: ricorda in particolare quanto evidenziato in primo grado, vale a dire che “l'interruzione della relazione tra padre e figlio è stata determinata dalla condotta dagli imputati, in primo luogo da R.L., che ha completamente escluso la figura paterna dall'esercizio dalle prerogative genitoriali, assumendo in via unilaterale tutte le scelte fondamentali relative alla vita del minore...violando reiteratamente i provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria, adita da T.A. proprio al fine di vedere tutelato il proprio ruolo nei confronti del figlio".

Sempre Cass. pen. 30 agosto 2022, n. 32005, sulla questione della sottrazione di minorenni da parte del padre o della madre, richiama anche la sentenza di appello, nella quale si specificava che “la R. ha dapprima impedito al c. di intrattenere una relazione autonoma con il figlio, poi ha fisicamente trasferito il bambino a seicento chilometri di distanza contro la volontà dell'altro genitore; per anni il figlio è stato privato di una relazione proficua con il padre e questi, per converso, non potendo esercitare i propri diritti e adempiere ai propri doveri ha subito pure il danno della sospensione della responsabilità genitoriale".

Sottrazione di minorenni: possibili reati a carico del padre o della madre. Il rilievo del trasferimento di residenza

La sentenza in commento Cass. pen. 30 agosto 2022, n. 32005 sulla questione della sottrazione di minorenni da parte della madre o del padre indica come il giudice di appello (correttamente) abbia ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 574 c.p. a fronte della prova di una sottrazione, intesa "dunque, come interruzione significativa del legame tra minore e genitore e cioè della loro mutua relazione, che si realizza con qualsivoglia ostacolo che non abbia carattere e durata meramente simbolica e che impedisca la coltivazione di un rapporto stabile, continuativo e autonomo tra un figlio minore e uno dei suoi genitori".

Sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado hanno “determinato una globale sottrazione del minore alla vigilanza dell'altro genitore, sì da impedirgli l'esercizio della funzione educativa ed i poteri inerenti all'affidamento, rendendogli impossibile l'ufficio che gli è stato conferito dall'ordinamento nell'interesse del minore stesso” (Cass. pen. 30 agosto 2022, n. 32005 sulla questione della sottrazione di minorenni da parte del padre o della madre).

Cass. pen. 30 agosto 2022, n. 32005 sulla questione della sottrazione di minorenni da parte del padre o della madre ricorda infatti che “secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, integra il reato di cui all'art. 574 c.p. la condotta di un genitore che, contro la volontà dell'altro, sottragga a quest'ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l'altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall'ambiente d'abituale dimora (Sez. 5, n. 28561 del 28/03/2018, G., Rv. 273545 - 01, fattispecie relativa alla sottrazione di minore da parte della madre che portava la figlia per un periodo di circa quindici giorni in una località ignota al padre, affidatario in via esclusiva, interrompendo ogni contatto tra quest'ultimo e la figlia; Sez. 3, n. 4186 del 19/10/2016, M., Rv. 269069; conf. Sez. 5 n. 41658 del 14/03/2016, R., Rv. 268263)” (Cass. pen. 30 agosto 2022, n. 32005 sulla questione della sottrazione di minorenni da parte del padre o della madre).

Sottrazione di minorenni: ipotesi meno gravi per i reati compiuti da parte del padre o della madre

Di particolare interesse la distinzione contenuta nella sentenza in commento -Cass. pen. 30 agosto 2022, n. 32005 sulla questione della sottrazione di minorenni da parte del padre o della madre- tra il reato di cui all’art. 574 cp e quello di cui all’art. 388 cp sulla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Nella sentenza sulla questione della sottrazione di minorenni da parte del padre o della madre, infatti, si indica con chiarezza che “i contenuti precettivi delle disposizioni di cui all'art. 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci) ed all'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), per quanto attiene alla lesione degli interessi della famiglia, non coincidono, ma hanno portata e significato diversi. Infatti, se l'agente non ottempera a particolari disposizioni del giudice civile - sulla quantità e durata delle visite consentite al genitore non affidatario, sulle modalità e condizioni in genere fissate nel provvedimento - deve configurarsi il delitto di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice; se, invece, la condotta di uno dei coniugi porta ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza del coniuge affidatario, così da impedirgli non solo la funzione educativa ed i poteri insiti nell'affidamento, ma da rendergli impossibile quell'ufficio che gli è stato conferito dall'ordinamento nello interesse del minore e della società, in tal caso ricorre il reato di cui all'art. 574 citato (Sez. 6, n. 12950 del 25/06/1986, Ratiu, Rv. 174333 - 01)” (Cass. pen. 30 agosto 2022, n. 32005 sulla questione della sottrazione di minorenni da parte del padre o della madre).