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Perdita diritto di abitazione casa coniugale

8 settembre 2022

Cosa avviene quando un coniuge, con il quale stiano prevalentemente i figli, subisca la perdita del diritto di abitazione della casa coniugale?

Si tratta di una situazione non infrequente: la richiesta di assegnazione della casa coniugale potrebbe venire respinta perché magari la famiglia si era trasferita altrove, non rappresentando più quel bene la casa coniugale; oppure il coniuge potrebbe subire la perdita del diritto di abitazione della casa coniugale per il pignoramento dell’immobile; oppure ciò potrebbe avvenire per la scelta del coniuge stesso di non richiedere l’assegnazione della casa coniugale o per la rinunci all’assegnazione.

Chiaramente tale assegnazione della casa coniugale ha un peso economico non irrilevante, quantomeno quando il bene sia in proprietà.

Ci si chiede se, in caso di perdita del diritto di abitazione della casa coniugale, il coniuge abbia diritto a un contributo di mantenimento connesso alle esigenze abitative conseguenti alla separazione personale dei coniugi a favore del genitore non assegnatario della casa familiare e, inoltre, se il diritto a un tale mantenimento sorga solo a fronte di una nuova spesa sostenuta (una casa pressa in affitto in sostituzione della casa coniugale) o anche solo per l’esigenza abitativa non ancora tramutatasi in costo (si pensi all’ipotesi in cui i coniugi e i figli siano ospitati dai nonni o da altri).

Vediamo la recentissima sentenza sul punto: Cass. 6 settembre 2022, n. 26272

Perdita diritto di abitazione casa coniugale
Perdita diritto di abitazione casa coniugale

Perdita diritto di abitazione casa coniugale: Assegno di mantenimento e assegnazione della casa coniugale

Cass. 6 settembre 2022, n. 26272 su perdita diritto di abitazione casa coniugale e aumento assegno di mantenimento discuteva della “legittimità del contributo di mantenimento per esigenze abitative il cui riconoscimento dipenda, come statuito dalla corte di merito, dall'effettiva stipula di un contratto di locazione e dalla prova della effettiva residenza in capo alla parte a cui favore esso è previsto e possono essere esaminati congiuntamente” (Cass. 6 settembre 2022, n. 26272 su perdita diritto di abitazione casa coniugale e aumento assegno di mantenimento).

Ma in cosa consiste questo mantenimento per esigenze abitative?

Per Cass. 6 settembre 2022, n. 26272 su perdita diritto di abitazione casa coniugale e aumento assegno di mantenimento “le "esigenze abitative" che vengono in considerazione a seguito della separazione personale dei coniugi e che giustificano la previsione di un contributo economico sono quelle che sorgono a seguito del mancato godimento della casa familiare da pare di quello dei due coniugi che non ne è assegnatario. Nel caso di specie le esigenze abitative sono sorte dal momento in cui le figlie e la madre loro collocataria non sono più rientrate nella casa familiare (dapprima per allontanamento volontario della madre e poi per ostacoli frapposti dal padre, così si legge nella sentenza). E' da quel momento che sono sorte le esigenze abitative rilevanti ai fini delle previsioni economiche conseguenti alla separazione personale” (Cass. 6 settembre 2022, n. 26272 su perdita diritto di abitazione casa coniugale e aumento assegno di mantenimento).

Perdita diritto di abitazione casa coniugale: il rilievo economico e l’influenza nel mantenimento

La sentenza in commento, evidenzia che “è noto infatti che l'assegnazione della casa familiare incide sulla posizione economica dei coniugi separati con figli o senza e ciò va tenuto presente nella determinazione dell'assegno di mantenimento (cfr. Cass. 15772/2005). Il vantaggio economico a favore dell'assegnatario corrisponde all'esborso occorrente per godere dell'immobile a titolo di locazione, con la conseguenza che l'esclusione della possibilità per il coniuge affidatario di figli minori di fruire della casa familiare legittima l'incremento della misura dell'assegno di mantenimento a favore di quest'ultimo (cfr. Cass. 13065/2002)” (Cass. 6 settembre 2022, n. 26272 su perdita diritto di abitazione casa coniugale e aumento assegno di mantenimento).

La sentenza non approfondisce tale questione, ma lo fa la sentenza ora richiamata.

Cass. 9 settembre 2002, n. 13065 indica, infatti, che “la corte d'appello di Roma ha utilizzato l'immobile di proprietà del marito, già residenza della famiglia, non solo come strumento di conservazione dell'habitat domestico, ma altresì quale mezzo per riequilibrare la situazione economica della Pellegrino e delle figlie a suo carico, integrando così in natura l'assegno di mantenimento fissato in numerario, in modo da raggiungere la misura complessiva (Lire 1.500.000) ritenuta giusta. Tanto si evince in modo palese (ed al di là delle espressioni tecnicamente imprecise) dalla statuizione subordinata, che attribuisce alla Pellegrino un ulteriore contributo numerario di Lire 800.000 mensili, nell'ipotesi d'impossibilità di fruizione dell'appartamento da parte sua e delle figlie.

Come premesso, la corte ha errato nel disporre l'assegnazione della casa in funzione della conservazione dell'habitat familiare. È da escludere però che abbia errato allorché ha ritenuto che l'impossibilità di fruizione dell'appartamento legittimava l'incremento dell'assegno di mantenimento”.

La motivazione è data attraverso il rinvio alle Sezioni Unite che da tempo evidenziano il rilievo economico di tale assegnazione: “il fatto di continuare a vivere nell'abitazione già "familiare" rappresenta - oltre al vantaggio, soprattutto per i figli, della continuità di consuetudini abitative, quale essenziale ragion d'essere dell'istituto previsto dall'articolo 155, quarto comma, c.c. - un consistente risparmio economico. La giurisprudenza di questa corte non ha mancato di rilevare tale aspetto. La sentenza Sezioni Unite n. 11297/1995 (pronunciata in materia di divorzio, ma con espliciti riferimenti al caso della separazione), nel confutare, in via di principio, l'opinione per cui l'assegnazione della casa coniugale potrebbe svolgere una funzione integrativa o sostitutiva dell'assegno di divorzio, afferma peraltro nella motivazione non essere "contestabile che il godimento della casa familiare costituisca un 'valore economicò (corrispondente - di regola - al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile) e che di tale valore il giudice debba tener conto ai fini della determinazione (o della revisione) dell'assegno dovuto ad uno dei coniugi ..... separati o divorziati". Cass. n. 4558/2000, inoltre, ha precisato che l'assegnazione della casa familiare, "in assenza di figli, può essere utilizzata come strumento per realizzare (in tutto o in parte) il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri nel quadro dell'art. 156, primo comma, c.c.” Cass. 9 settembre 2002, n. 13065.

Proprio per questa ragione la conclusione di questo meno recente sentenza è nel senso che, la perdita del diritto di abitazione della casa coniugale, fa sorgere il diritto a un mantenimento connesso alle esigenze abitative. La sentenza, infatti, indica che “deve essere respinto, invece, il profilo che investe la statuizione subordinata - che pertanto diventa definitiva ed efficace - la quale dispone che, a seguito della non fruibilità della stessa casa, la Pellegrino ha diritto ad un incremento dell'assegno di mantenimento”.

Dunque, queste decisioni confermano una tale indicazione generale: la perdita del diritto di abitazione della casa coniugale fa sorgere il diritto a un mantenimento connesso alle esigenze abitative.

Serve la prova di un costo per ottenere un mantenimento sostitutivo della Perdita diritto di abitazione casa coniugale?

L’ultima questione è se questo diritto a un mantenimento legato alle esigenze abitative che deriva dalla perdita del diritto di abitazione casa coniugale necessiti della prova di un costo da sostenere o sia richiedibile anche ove un tale costo non ci sia ancora.

La situazione tipica è quella del coniuge che si trasferisce con i figli presso l’abitazione dei nonni.

Non ha magri un costo effettivo, quale un affitto: ha comunque diritto a un assegno di mantenimento legato alle esigenze abitative che derivano dalla perdita del diritto di abitazione casa coniugale)

Per la sentenza in commento il diritto sussiste e il riconoscimento del mantenimento per esigenze abitative non può essere subordinato alla dimostrazione del costo per una locazione.

Cass. 6 settembre 2022, n. 26272 su perdita diritto di abitazione casa coniugale e aumento assegno di mantenimento ha indicato che “la circostanza che i nonni si siano fatti carico di ospitare la figlia con le nipoti non porta a ritenere insussistenti le predette esigenze abitative ma solo a concludere che altri se ne sono fatti carico in luogo dei diretti interessati”.

La decisione prosegue poi indicando che “nel caso di specie l'ospitalità offerta alla madre ed alle figlie minori dai nonni materni, ospitalità che ha un costo economico, al fine di affrontare le esigenze abitative sorte a seguito della separazione dei genitori non può giustifica una subordinazione dell'obbligo di mantenimento del padre che è attuale ed immediato anche per la parte relativa alle esigenze abitative alla stipula della locazione (ed all'effettivo trasferimento della residenza)” (Cass. 6 settembre 2022, n. 26272 su perdita diritto di abitazione casa coniugale e aumento assegno di mantenimento).

La conclusione è quindi la seguente: “la sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al contributo per esigenze abitative così come statuito ed il giudice del rinvio provvederà alla luce del principio di diritto secondo il quale in tema di contributo di mantenimento connesso alle esigenze abitative conseguenti alla separazione personale dei coniugi a favore del genitore non assegnatario della casa familiare non è legittima la subordinazione del versamento alla preventiva stipula di contratto di locazione da parte del genitore beneficiario” (Cass. 6 settembre 2022, n. 26272 su perdita diritto di abitazione casa coniugale e aumento assegno di mantenimento).