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Separazione per tradimento

6 settembre 2022

Separazione per tradimento: una recente sentenza sul caso di un noto stilista, ci permette di parlare del tradimento e del suo impatto nella separazione e nel divorzio.

Quando il tradimento rileva nella separazione e può portare al mancato riconoscimento degli alimenti?

Il tradimento accettato e superato non è causa della separazione: ma se a un primo ne seguono altri di successivi?

Separazione per tradimento
Separazione per tradimento

Separazione per tradimento: introduzione

Come è abbastanza noto, tra i doveri coniugali c’è anche la fedeltà.

Il tradimento, dunque, rappresenta una violazione di uno dei doveri coniugali e può fondare una richiesta di addebito della separazione.

Perché il tradimento porti all’addebito occorre che sia la causa della separazione: non rileva, invece, quando il rapporto già non funzioni e il tradimento rappresenti dunque una conseguenza della crisi.

Chiaramente poi è un problema di merito e di prova quello di verificare se effettivamente ci fosse una crisi già precedentemente al tradimento.

Una cosa che accade con una certa frequenza è che il tradimento ci sia e la coppia lo superi, almeno per qualche tempo prima della separazione o del divorzio. In questo caso, se ad esempio sono passati anni tra tradimento e separazione, la violazione degli obblighi coniugali non può essere utilizzata come motivo di addebito perché, appunto, la coppia ha dimostrato in concreto (restando assieme per un certo periodo non esiguo anche dopo) di aver superato quel momento.

La sentenza in commento si sofferma su questi aspetti, ai quali è dedicato il prossimo paragrafo, e poi sul caso particolare della vicenda in esame, che è rappresentato dal rilievo di un nuovo tradimento successivo a quelli precedenti, accettati o superati.

Tradimento e nesso di casualità nella separazione

Come abbiamo anticipato, il tradimento è motivo di addebito della separazione se è la causa della crisi della coppia.

Cass. 2 settembre 2022, n. 25966 evidenzia, infatti, che “in tema di separazione personale dei coniugi, questa Corte ha affermato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795; 27/06/2006, n. 14840; 11/06/2005, n. 12383)” (Cass. 2 settembre 2022, n. 25966 su separazione per tradimento).

La sentenza aggiunge che “tale principio è stato ritenuto applicabile anche all'inosservanza dello obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass., Sez. VI, 14/08/2015, n. 16859; Cass., Sez. I, 7/12/2007, n. 25618; 12/06/2006, n. 13592). Grava dunque sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass., Sez. VI, 19/02/2018, n. 3923; Cass., Sez. I, 14/02/2012, n. 2059)” (Cass. 2 settembre 2022, n. 25966 su separazione per tradimento).

Separazione per tradimento: tolleranza del tradito

La sentenza evidenzia che “è stata ritenuta peraltro irrilevante la prova della tolleranza eventualmente manifestata da un coniuge nei confronti della condotta infedele tenuta dall'altro, essendosi esclusa la configurabilità della stessa come "esimente oggettiva", idonea a far venire meno l'illiceità del comportamento, o l'ammissibilità di una rinuncia tacita allo adempimento dei doveri coniugali, in quanto aventi carattere indisponibile, ed essendosi ritenuto che la sopportazione dell'infedeltà del coniuge possa essere piuttosto presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore di una crisi in atto da tempo, nell'ambito di una più ampia valutazione volta a stabilire se tra le parti fosse già venuta meno raffectio coniugalis (cfr. Cass., Sez. I, 20/09/2007, n. 19450; 27/06/1997, n. 5762; 2/03/1987, n. 2173).

Alla stregua di tali principi, costantemente ribaditi, deve ritenersi che la tolleranza manifestata dal ricorrente nei confronti della relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie alcuni anni prima della proposizione della domanda in tanto potesse impedirgli di far valere la violazione del dovere di fedeltà, in quanto fosse stato dedotto e dimostrato che la predetta relazione non aveva costituito causa della crisi coniugale, all'epoca già in atto e mai più sanata, ovvero che la stessa era rimasta un episodio isolato, eventualmente dovuto ad un temporaneo appannamento del vincolo affettivo tra i coniugi, e superato da una piena e completa ripresa dei rapporti tra gli stessi, nuovamente deterioratisi in epoca successiva per altre ragioni” (Cass. 2 settembre 2022, n. 25966 su separazione per tradimento).

Dunque, come anticipato, la tolleranza del tradimento e il suo superamento rendono tale violazione inutilizzabile per la richiesta di addebito nella separazione.

Separazione e tolleranza del tradimento, seguito da altri successivi tradimenti

Ma cosa avviene, invece, quando un tradimento accettato e superato, sia seguito da altri successivi?

È preclusa la richiesta di addebito della separazione per tradimento o la nuova violazione è valutabile separatamente?

Sul punto Cass. 2 settembre 2022, n. 25966 su separazione per tradimento indica che “non può infatti condividersi l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui l'accettazione da parte del ricorrente di comportamenti lesivi del dovere di fedeltà, tenuti dalla moglie alcuni anni prima della proposizione della domanda di separazione, consentendo di ritenere che egli non li considerasse tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, escludeva la possibilità di far valere, quale causa di addebito, analoghi comportamenti tenuti successivamente dalla donna” (Cass. 2 settembre 2022, n. 25966 su separazione per tradimento).

In motivazione di Cass. 2 settembre 2022, n. 25966 su separazione per tradimento si precisa che “il ricorrente aveva invece allegato e chiesto di essere ammesso a provare che la predetta relazione [quella accettata e superata] era stata seguita da altre, intraprese successivamente alla cessazione della prima e fino all'instaurazione del giudizio di separazione, in tal modo lasciando chiaramente intendere che la tolleranza da lui inizialmente manifestata nei confronti della condotta del coniuge era venuta meno, a causa della reiterata violazione del dovere di fedeltà da parte dello stesso, che aveva determinato il fallimento dell'unione. A fronte di tale allegazione, l'atteggiamento tenuto dal ricorrente nei confronti della prima relazione non poteva essere considerato sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di addebito della separazione, a tal fine occorrendo prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale, ed in particolare accertare se si fossero verificate nuove violazioni del dovere di fedeltà da parte della G., e quale fosse stata la reazione del F.: soltanto ove fosse risultato che a seguito delle cessazione della predetta relazione la vita coniugale era ripresa regolarmente senza ulteriori violazioni del dovere di fedeltà, oppure che la donna aveva intrapreso altre relazioni extraconiugali senza che l'uomo vi desse importanza, si sarebbe potuto concludere che non erano state le predette infedeltà ad impedire la prosecuzione della convivenza, divenuta intollerabile per altre ragioni, che avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis” (Cass. 2 settembre 2022, n. 25966 su separazione per tradimento).