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TFR coniuge divorziato: presupposti e richiesta revoca assegno

5 settembre 2022

Come noto, al coniuge divorziato che percepisca un assegno divorzile spetta una quota del TFR dell’ex coniuge.

Ma quali sono i presupposti per poter formulare la relativa richiesta? Quando matura il diritto al TFR del coniuge divorziato? Una richiesta di revoca dell’assegno incide sul diritto al TFR del coniuge divorziato?

Vediamo la recente sentenza Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 che risponde a questi quesiti.

TFR coniuge divorziato
TFR coniuge divorziato

TFR coniuge divorziato: i presupposti

Anzitutto la sentenza Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR del consorte divorziato (presupposti e richiesta revoca assegno) ricorda come ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, comma 1, "Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza" (Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR coniuge divorziato, presupposti e richiesta revoca assegno).

Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR coniuge divorziato (presupposti e richiesta revoca assegno) indica che “questa Corte, con orientamento oramai consolidato, ritiene che condizione per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile - o abbia presentato domanda di divorzio (seguita dalla relativa pronuncia e dall'attribuzione dell'assegno divorzile) - al momento in cui l'ex coniuge maturi il diritto alla corresponsione di tale trattamento (cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4499 del 19/02/2021)” (Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR del consorte divorziato, presupposti e richiesta revoca assegno).

La ragione di tale orientamento, come indica la stessa sentenza, è quella “di correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dell'assegno divorzile (tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011)” (Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR del consorte divorziato, presupposti e richiesta revoca assegno).

Infatti, “tale trattamento è percepito quando il vincolo matrimoniale è ormai sciolto, ma deriva dall'accantonamento di somme operato nel corso del rapporto di lavoro e, per il tempo in cui il menzionato rapporto si è svolto durante la convivenza matrimoniale, l'ex coniuge del lavoratore, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, è ex lege chiamato a godere pro quota di detto trattamento” (Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR del consorte divorziato, presupposti e richiesta revoca assegno).

Le ragioni della previsione sul TFR al coniuge divorziato

Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR coniuge divorziato (presupposti e richiesta revoca assegno) sottolinea come “alla base della disposizione normativa si rinvengono profili assistenziali, evidenziati dal fatto che la disposizione presuppone la spettanza dell'assegno divorzile, ma anche compensativi, legati all'importanza data allo svolgimento del rapporto di lavoro durante la vita matrimoniale. La finalità, in sintesi, è quella di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi, finchè il matrimonio è durato” (Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR coniuge divorziato, presupposti e richiesta revoca assegno).

TFR coniuge divorziato: il momento da prendere in considerazione per la verifica della ricorrenza dei presupposti

Come in parte anticipato, i presupposti indicati dalla disposizione sopra ricordata vanno verificati al momento in cui sorge il diritto al TFR stesso. Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR coniuge divorziato (presupposti e richiesta revoca assegno) indica, infatti, che “In applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge va, dunque, verificata al momento in cui nasce, per quest'ultimo, il diritto all'ottenimento del menzionato trattamento nei confronti del datore di lavoro.

Sul punto, è consolidata l'opinione della giurisprudenza, secondo la quale tale diritto sorge, e può essere azionato, quando cessa il rapporto di lavoro (v. tra le tante Cass., Sez. L, Sentenza n. 2827 del 06/02/2018 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5376 del 27/02/2020; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 34050 del 12/11/2021).

In sintesi, insieme al diritto del lavoratore a tale trattamento, sorge anche il diritto dell'ex coniuge a percepire una sua quota, in presenza degli altri presupposti dalla L. n. 898 del 1970, art. 12 bis” (Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR coniuge divorziato, presupposti e richiesta revoca assegno).

Occorre però distinguere il momento in cui sorge il diritto al pagamento del TFR (e il conseguente diritto alla quota dell’ex coniuge) dal momento in cui sorge il diritto al pagamento di tale quota, che è collegato con l’effettivo pagamento del TFR.

Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR del consorte divorziato (presupposti e richiesta revoca assegno) sottolinea infatti che “solo l'effettiva percezione di tale trattamento rende esigibile la quota di spettanza dell'ex coniuge, essendo previsto il diritto di quest'ultimo "ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge". In sintesi, il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, che matura con l'insorgenza del diritto a tale trattamento da parte dell'altro coniuge, diviene esigibile quando quest'ultimo percepisce il relativo trattamento (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27233 del 14/11/2008 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5719 del 23/03/2004). Non è, però, necessario che l'importo su cui calcolare la quota di spettanza sia già incassato al momento della proposizione della relativa domanda, essendo sufficiente che sia esistente al momento della decisione” (Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR coniuge divorziato, presupposti e richiesta revoca assegno).

Ne deriva che occorre distinguere il tipo di azione esperibile, vale a dire se per il solo accertamento del diritto o per l’effettivo pagamento della quota di tfr spettante all’ex coniuge: “come avviene in tutti i casi in cui sia promosso un giudizio teso all'accertamento di un credito, la sentenza che decide la causa deve accogliere la domanda del creditore quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere, pur se non sussistenti al momento della proposizione della domanda, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. con riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il credito diviene esigibile successivamente all'emissione del decreto, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6421 del 22/04/2003 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020)” (Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR coniuge divorziato, presupposti e richiesta revoca assegno).

Revoca assegno divorzile e TFR coniuge divorziato

La sentenza in commento, da ultimo si sofferma sul rilievo della richiesta di revoca dell’assegno divorzile sul diritto al pagamento della quota di TFR da parte del coniuge divorziato.

Anche qui rileva il momento in cui sorge il diritto del coniuge alla quota di TFR: infatti, Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR coniuge divorziato (presupposti e richiesta revoca assegno) indica che “non incide sulla spettanza della quota del trattamento di fine rapporto la proposizione della domanda di revoca dell'assegno divorzile, dopo che sia maturato il diritto a tale trattamento - e cioè dopo che sia cessato il rapporto di lavoro - poichè, anche considerando il possibile accoglimento di tale domanda con effetto dalla data della sua proposizione, comunque tale effetto è successivo al momento in cui è maturato il diritto al trattamento di fine rapporto (v. la fattispecie esaminata da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4499 del 19/02/2021).

Diversamente opinando, la stessa esistenza del diritto sancito dalla L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, verrebbe subordinata ad un fatto del tutto estraneo ai rapporti tra gli ex coniugi, dato dall'adempimento del datore di lavoro all'obbligo di corrispondere il menzionato trattamento, il quale, per molteplici ragioni, può non avvenire o avvenire solo in parte, ovvero essere effettuato, come è oramai ordinario, in modo scaglionato nel tempo.

Come sopra evidenziato, deve, dunque, guardarsi al momento in cui matura la spettanza del trattamento e, se in tale momento, l'ex coniuge del lavoratore gode dell'assegno divorzile, ha anche diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, che potrà essere liquidata al momento dell'effettiva percezione da parte dell'ex coniuge obbligato” (Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR del consorte divorziato, presupposti e richiesta revoca assegno).