Accordo prematrimoniale: cos’è?
Può capitare di nutrire diffidenza a sentir parlare di accordo o contratto prematrimoniale. Si tratta, infatti, di una soluzione vista come una sorta di ricatto tra i due futuri sposi, non sicuri di voler trascorrere il resto della vita insieme.
Da un certo profilo è vero: chi si promette una vita assieme per sempre, in quel momento non pensa alla separazione. Ma le statistiche dicono il contrario: quasi un matrimonio su due finisce con una separazione o un divorzio.
Per cui certo non è molto romantico spostarsi accordandosi su cosa accadrà quando ci si separerà, ma si tratterebbe di regolare un possibile evento non così remoto.
Infatti, questo accordo o contratto prematrimoniale non deve essere inteso per forza con un’accezione negativa o una mancanza di amore e fiducia tra le parti, ma potrebbe essere visto come un mezzo di tutela per salvaguardare il proprio patrimonio. Del resto, si sa, la vita è imprevedibile e due persone potrebbero decidere, in qualunque momento, di mettere fine alla loro relazione.
Negli USA, il contratto prematrimoniale è prassi, mentre in Italia le cose vanno un po’ diversamente.
Questo strumento dell’accordo o del contratto prematrimoniale può essere molto utile per diverse ragioni:
§ Consente di stabilire in anticipo, in caso di separazione e divorzio, cosa accadrà (certamente alcune questioni potrebbero comunque rimanere sottratte alla disponibilità esclusiva delle parti, come quelle legate ai figli, che anche nella negoziazione assistita vedono un controllo esterno);
§ Permette di ridurre il numero di cause di separazione, spesso traumatiche;
§ Consente ai coniugi di avere chiarezza su ciò che accadrà, così permettendo ad esempio a coppie che non si sposano per dimore delle conseguenze di farlo o a persone facoltose di essere certi che il proprio partner non è interessato solo al denaro.
Contratto prematrimoniale: è valido in Italia?
In Italia, i due coniugi possono decidere il regime patrimoniale da adottare come la separazione dei beni o la comunione dei beni legali, ma -si ritiene- non possono decidere su alcuni aspetti della loro vita nel caso in cui avvenga una separazione o un divorzio.
Nel nostro ordinamento non è prevista alcuna forma di contratto patrimoniale.
È vero che ora è stata autorizzata la negoziazione assistita per la separazione e il divorizo: i coniugi possono, con l’assistenza dei legali, accordarsi senza la necessità di autorizzazioni o decisioni del tribunale, sul mantenimento e le altre questioni che li coinvolgono.
Contratto o accordo prematrimoniale: perché allora non permettere loro di accordarsi previamente in questo senso?
Le due situazioni non sono omogenee: una cosa è decidere dei propri diritti quando sono maturati e altra decidere previamente ciò che sarà.
In altre situazioni in cui ci sono diritti indisponibili la soluzione legislativa è quella di vietare rinunce o decisioni preventive ma di autorizzare quelle successive: si pensi alle rinunce del lavoratore ai suoi diritti (art. 2113 cc). Quindi, la scelta di non autorizzare questo accordo o contratto prematrimoniale è in linea con questa osservazione.
È anche vero che si potrebbe discutere sulla natura indisponibile di questi diritti 8almneo quelli dei coniugi e non anche quelli dei figli) proprio alla luce della disciplina sulla negoziazione assistita. Per cui non sono escluse nuove valutazioni della giurisprudenza in futuro.
La giurisprudenza sull’accordo o contratto prematrimoniale
Segnaliamo un rilevante sentenza del tribunale di Bologna sulla tematica della validità dell’accordo o contratto prematrimoniale.
Trib. Bologna Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 359 sul contratto o accordo prematrimoniale indica che “le convenzioni prematrimoniali o matrimoniali sono invalide e dànno luogo a nullità per illiceità della causa o per impossibilità dell'oggetto in applicazione del principio, vigente nell'ordinamento giuridico, di indisponibilità dello status, posto che l'accordo volto a disciplinare anche solo parzialmente e non interamente una parte rilevante della vicenda patrimoniale conseguente al fallimento del vincolo matrimoniale è astrattamente idoneo a produrre effetti dissuasivi o favorenti - ma in ogni caso condizionanti - la libertà dei coniugi con riguardo allo scioglimento del vincolo coniugale, così incidendo (consentendo di incidere) sullo status affermandone e dichiarandone il valore disponibile e non invece indisponibile” (Trib. Bologna Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 359 sull’accordo o contratto prematrimoniale).
Prosegue la sentenza sull’accordo o contratto prematrimoniale aggiungendo anche che “il principio di indisponibilità dello status comporta l'indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali tra coniugi in previsione dello scioglimento del matrimonio, ed in ispecie la qualità del tutto atipica (sul piano dei negozi giuridici) e illegittima di tali patti nonché l'invalidità degli accordi (con essi conchiusi) precedenti alla separazione o assunti a seguito della separazione e che fissino il regime giuridico patrimoniale del futuro ed eventuale divorzio”. (Trib. Bologna Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 359 sull’accordo o contratto prematrimoniale).
La sentenza sul ontratto o accordo prematrimoniale lascia solo un minimo di spazio per quegli accordi che non abbiano causa nella separazione ma in relazioni ai quali la separazione sia solo condizione del contratto o accordo concluso: “non contraddice a tale invalso orientamento del giudice della legittimità l'interpretazione, da parte dello stesso, volta a valorizzare la causa concreta di determinati negozi conclusi fra i coniugi e gli interessi in essi obiettivizzati, quali sono quelli finalizzati a prestabilire le conseguenze economiche del mutamento di status se, e soltanto qualora, il fallimento del matrimonio non sia la causa genetica dell'accordo ma solo un evento condizionale, finalizzato, attraverso la previsione di prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali, a regolare l'assetto economico tra i coniugi a quel punto corrente e ciò in modo peculiare e rilevante, come nel caso della previa pattuita datio in solutum (di un immobile) da parte di un coniuge all'altro coniuge che abbia integralmente provveduto a sue proprie ed esclusive spese alla ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale” (Trib. Bologna Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 359 sull’accordo o contratto prematrimoniale).
Contratto prematrimoniale: prospettive future
Come indicato, la giurisprudenza indica oggi che i coniugi non possono concludere un contratto o accordo prematrimoniale, vale a dire una scrittura privata o un atto pubblico in cui definire gli obblighi durante il matrimonio o in caso di divorzio.
Nel 2019, però, si era discusso di un disegno di legge che prevedeva anche la possibilità di inserire patti prematrimoniali per i futuri sposi, tramite la stipula di un atto pubblico presso un notaio e davanti a due testimoni. Oppure, tramite negoziazione assistita da avvocati.
In questo disegno di legge, gli accordi dovevano comunque rispettare dei vincoli tra cui: ad esempio non era possibile autorizzare i tradimenti e negare il mantenimento, nonché decidere la frequenza dei rapporti intimi.
Il tema è dunque aperto anche in considerazione di una sensibilità che sta mutando nel tempo.