Relazione platonica: è davvero un tradimento?
Per la giurisprudenza, una relazione platonica (come quella online), ovvero un rapporto basato sullo scambio di messaggi ed e-mail espliciti, anche se a distanza, con una persona con cui non si è avuto alcun incontro sessuale, è da considerare ugualmente infedeltà coniugale.
È possibile, quindi, parlare di tradimento anche online nel momento in cui si verifica un coinvolgimento mentale di tipo sentimentale o passionale, anche senza che vi sia un contatto fisico.
Il verificarsi di questa condizione fa crollare la fiducia da parte dell’altro coniuge, rendendo la convivenza e la relazione insostenibile.
Questo non vuol dire che non è possibile intrattenere amicizie online: la differenza sta nell’aspetto anche psicologico e nelle buone intenzioni delle persone che portano avanti il rapporto.
Tenere nascosta una chat o delle e-mail, però, fa nascere un sospetto e la possibilità che dietro ci sia l’intenzione, un giorno, di trasformare la relazione platonica in un contatto fisico reale.
Ovviamente, per poter stabilire se una conoscenza sui social network è definibile come tradimento online, bisogna fare diverse valutazioni. Possono ad esempio rilevare le parole utilizzate e ciò per stabilire se ci possano essere indicazioni di una possibile attrazione o coinvolgimento tra le due persone.
Quali sono i casi in cui si parla di tradimento?
L’articolo 143 del codice civile cita la fedeltà tra i doveri del matrimonio. L’infedeltà è causa di addebito, se è l’unica causa della crisi del matrimonio.
Ma se si dimostra che il tradimento anche online è l’effetto di una crisi pregressa derivata da altri motivi (violenze, litigi, abbandono del tetto coniugale, maltrattamenti, etc.), non costituisce addebito e fonte di responsabilità: c’è il tradimento magari online ma non è giuridicamente la causa della separazione.
In caso di separazione della coppia, il coniuge che è stato infedele e al quale viene addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento e fin dalla separazione il diritto di partecipare alla successione in caso l’altro coniuge venga a mancare. La regola generale, invece, è che solo con il divorzio il diritto alla successione dell’ex coniuge viene meno,
Tradimento online e addebito di separazione
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che chattare utilizzando un linguaggio esplicito è motivo di addebito di separazione.
Ad esempio, il partner invia messaggi all’amante davanti al coniuge, offendendo la sua reputazione. Questo comportamento è considerato un tradimento online.
La sentenza Cass. n. 21657/2017 ha evidenziato che:
"La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge".
In questa sentenza, le varie risultanze processuali avevano dimostrato che i sospetti d’infedeltà erano reali e che alla base c’era un tradimento reale e non solo virtuale o online.
Se i coniugi decidono di procedere con una separazione consensuale, trovando un accordo, non si parlerà di addebito. Ma, in sede di separazione giudiziale, uno dei due può chiedere l’addebito di separazione all’altro.
Se i coniugi dovessero decidere di procedere alla separazione in modo consensuale, arrivando a un accordo, non si potrà parlare di addebito.
L’addebito di separazione è l’attribuzione delle responsabilità al coniuge della fine del matrimonio. In fase di pronuncia della separazione il giudice può dichiarare a chi addebitare la separazione, tenendo conto della condotta che ha messo fine ai doveri matrimoniali.