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Non pagare il mantenimento è reato ?

29 luglio 2022

Non pagare il mantenimento è reato? La questione dell’obbligo di pagare il mantenimento talvolta sfocia nel diritto penale, essendovi un reato specifico collegato con questa fattispecie.

L’art. 570 codice penale prevede, tra l’altro, la punibilità di chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”.

Una recentissima sentenza di Cassazione si sofferma su questo reato, sottolineando come questo possa derivare dal fatto di non pagare il mantenimento ma anche più semplicemente dal fatto di essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale

Non pagare il mantenimento è reato
Non pagare il mantenimento è reato

Art. 570 cp: reato per chi non provvede a pagare l’assegno di mantenimento

Come anticipato, la disposizione coinvolta nella questione è proprio l’art. 570 cp.

La previsione dispone che “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Sempre l’art. 570 cp indica però che tali pene si applicano congiuntamente a chi:

1. malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Non pagare il mantenimento è reato: distinzione tra omesso pagamento dell’assegno e mancata assistenza morale

La recente sentenza Cass. 27 luglio 2022, n. 29926 evidenzia come l’art. 570 cp contenga due diverse fattispecie di reato.

Il caso sottoposto alla decisione riguardava una condanna incentrata “non sulla sola condotta di mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento e sui suoi presupposti di rilevanza penale (costituiti dallo stato di bisogno, presunto per legge, dei figli minori, e specularmente, sulla capacità di adempiere dell'obbligato), ma altresì sulla sottrazione agli obblighi di assistenza, espressiva di una condotta contraria all'ordine ed alla morale delle famiglie ex art. 570, comma 1, c.p.” (Cass. 27 luglio 2022, n. 29926 su non pagare il mantenimento è reato).

Sulla presenza di due fattispecie diverse di reato all’interno dell’art. 570 cp, Cass. 27 luglio 2022, n. 29926 su non pagare il mantenimento è reato indica che “deve al riguardo osservarsi che l'art. 570 c.p. è norma a più fattispecie, che sono del tutto distinte, perchè relative a fatti eterogenei nel loro sostrato fattuale ed altresì nella considerazione sociale; l'una, riconducibile al comma 1, inerisce alla violazione dei doveri di assistenza morale, che sono proiezione tipica dei doveri di cura che innervano la genitorialità (evocati, dalla prospettiva del figlio, dall'art. 315-bis c.c.) e sono preordinati allo sviluppo armonico della personalità del minore; l'altra, prevista dal comma 2, posta a presidio dei bisogni più strettamente materiali della persona, si sostanzia nella mancata somministrazione delle provvidenze economiche necessarie al loro soddisfacimento” (Cass. 27 luglio 2022, n. 29926 su non pagare il mantenimento è reato).

Per Cass. 27 luglio 2022, n. 29926 su non pagare il mantenimento è reato si tratta di due reati differenti: “non vi è, dunque, tra i reati detti, stante la loro autonomia concettuale, relazione di implicazione, per cui possa dirsi che la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza presupponga necessariamente la violazione dei doveri di assistenza morale, così come non ricorrono i presupposti della progressione criminosa, non potendosi affermare che l'una condotta costituisca sempre la naturale evoluzione dell'altra. Essi reati possono dunque concorrere, ove ricorrano - come ne caso in esame, gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi di entrambi” (Cass. 27 luglio 2022, n. 29926 su non pagare il mantenimento è reato).

Più ipotesi di reato se non si provvede a pagare il mantenimento dovuto a più soggetti

Un altro aspetto rilevante esaminato nella sentenza Cass. 27 luglio 2022, n. 29926 su non pagare il mantenimento è reato è quello della possibilità di considerare esistenti più reati ove il fatto di non aver provveduto a pagare il mantenimento si riferisca a più soggetti anche conviventi.

Infatti, si è indicato che “l’omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti, ancorché conviventi nello stesso nucleo familiare, non configura un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, dep. 2008, Cassa,, Rv. 238468; Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, dep. 2009, L., Rv. 242856.) E ciò, come precisato dalle Sezioni Unite, non solo perchè gli aventi diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza sono soggetti che ricevono diretta tutela dalla norma incriminatrice e sono portatori di posizioni differenziate (in ragione di un progressivo spostamento d'asse della tutela penale, che, dalla famiglia, intesa come istituzione unitaria, si è rivolta ai singoli componenti che costituiscono la formazione sociale, con una sempre più accentuata valorizzazione dei rapporti che nel suo nucleo traggono origine e si sviluppano); ma anche perchè, come osservarono le Sezioni Unite Cassa, rispetto ai diversi aventi diritto sono possibili adempimenti soggettivamente frazionati e, dunque, differenti eventi.

Nella vicenda in esame, in presenza di più parti lese avrebbe, dunque, dovuto essere applicato l'aumento per la continuazione interna” (Cass. 27 luglio 2022, n. 29926 su non pagare il mantenimento è reato).

Giustificazione al fatto di non pagare il mantenimento che esclude il reato

Pur non rientrando tra le questioni affrontate dalla sentenza richiamata, ricordiamo come però non consegua automaticamente un reato al mancato pagamento dell’assegno.

Le questioni che rilevano sono plurime. Per la condanna possono rilevare varie questioni ulteriori:

  • se il mancato pagamento sia isolato o si sia protratto;
  • se vi sia stato un pagamento parziale o meno essendo anche rilevante che le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita;
  • se il soggetto obbligato avesse la possibilità di pagare o sia stato impossibilitato, non per sua colpa, a svolgere qualsiasi attività lavorativa.