Assegnazione casa coniugale e figli maggiorenni: il caso esaminato da Cass. 8 luglio 2022, n. 21749 sulla stabile convivenza
Nella causa decisa da Cass. 8 luglio 2022, n. 21749 sulla questione connessa all’assegnazione casa coniugale con figli maggiorenni e alla stabile convivenza, la questione era la seguente: “il ricorrente evidenzia che la Corte non avrebbe tenuto conto che la figlia viveva a Roma in un appartamento locato per frequentare i corsi universitari e soltanto nel fine settimana rientrava a casa della madre. In tal caso sarebbe venuta meno quella stabile convivenza che giustifica l'attribuzione diretta alla moglie dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne e tantomeno l'assegnazione della casa familiare; la Corte non avrebbe, inoltre, considerato che la casa familiare era stata destinata anche a studio professionale della madre contravvenendo, così alla sua destinazione di uso esclusivo. Non avrebbe nemmeno considerato le affermazioni della figlia rilasciate ad entrambi i genitori di contenuto contraddittorio”.
La questione giuridica sottesa alla richiesta formulata è dunque se permane il diritto di un coniuge all’assegnazione della casa coniugale quando il figlio maggiorenne non conviva ‘a tempo pineo’ con la madre.
Assegnazione casa coniugale con figli maggiorenni non stabilmente conviventi
La risposta alla questione posta sulla permanenza al diritto all’assegnazione della casa coniugale in presenza di figli anche maggiorenni che vivano almeno in parte fuori casa, muove dalla definizione di stabile convivenza.
Cass. 8 luglio 2022, n. 21749, che si esprime sulla questione connessa all’assegnazione casa coniugale con figli maggiorenni e alla stabile convivenza, sul punto indica che “nel merito, evidenziato che questa Corte in più di un arresto ha stabilito che: "In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio" (Cass., n. 29977/2020)” (Cass. 8 luglio 2022, n. 21749, che si esprime sulla questione connessa all’assegnazione casa coniugale con figli maggiorenni e alla stabile convivenza).
Già da questa prima indicazione si evince, pur esprimendosi questa sentenza richiamata su altra questione, che la stabile convivenza può permanere anche nel caso in cui dal profilo di fatto la permanenza nella abitazione non sia prevalente in termini temporali. Questo se la casa coniugale resta “un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno”.
La sentenza prosegue poi indica che sussiste “un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorchè non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo” […] se un figlio continua a garantirsi un collegamento stabile con l'abitazione in oggetto, in cui convive con un genitore, nessuna revoca dell'assegnazione potrà essere disposta solo in virtù della scelta di quest'ultimo recarsi presso una diversa città per ragioni di studio” (Cass. 8 luglio 2022, n. 21749, che si esprime sulla questione connessa all’assegnazione casa coniugale con figli maggiorenni e alla stabile convivenza).
Infatti, può “sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benchè la coabitazione possa anche non essere quotidiana; tale concetto è compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile” (Cass. 8 luglio 2022, n. 21749, che si esprime sulla questione connessa all’assegnazione casa coniugale con figli maggiorenni e alla stabile convivenza).
Assegnazione casa coniugale figli maggiorenni: conclusioni sulla stabile convivenza
In definitiva, nella causa decida da Cass. 8 luglio 2022, n. 21749, che si esprime sulla questione connessa all’assegnazione casa coniugale con figli maggiorenni e alla stabile convivenza, il principio di diritto espresso è quello per il quale permane il diritto all’assegnazione della casa coniugale in caso di figli maggiorenni anche se questi si assentano, anche per lunghi periodi, dall’abitazione ad esempio per motivi di studio o lavoro (per questa ultima ragione, da intendersi ove tale lavoro non faccia sorgere una indipendenza economica) ove quella casa coniugale resti nella sostanza il luogo in cui i figli maggiorenni fanno comunque ritorno quando non ci sono ragioni di studio o lavoro che li allontanino.
Nel caso deciso da Cass. 8 luglio 2022, n. 21749, che si esprime sulla questione connessa all’assegnazione casa coniugale con figli maggiorenni e alla stabile convivenza, “la Corte di Appello ha preso atto che è stato provato che la figlia rientri ogni fine settimana a casa della madre (circostanza ribadita anche dalla difesa del ricorrente) e questa si fa carico di ogni spesa necessaria per la sua permanenza infrasettimanale a Roma”.