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Assegno divorzile e nuova convivenza

26 giugno 2022

Assegno divorzile e nuova convivenza. La recente sentenza Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 si esprime sulla questione della convivenza e dell'assegno divorzile: se uno dei due coniugi inizia una nuova convivenza perde il diritto all'assegno divorzile? La questione era dibattuta e posta ad oggetto di numerosi contenziosi.

Assegno divorzile e nuova convivenza
Assegno divorzile e nuova convivenza

Assegno divorzile e nuova convivenza: orientamento per il quale viene meno il diritto agli assegni divorzili

Nuova convivenza e assegno divorzile: Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 ricorda anzitutto come uno degli orientamenti sulla questione dell'assegno assegno divorzile e nuova convivenza propenda per l'automatico venir meno di tale assegno divorzile in caso di nuova convivenza. La sentenza Cassazione 6855/2015, condivisa poi da alcune altre pronunce (principalmente ordinanze della Sesta Sezione), indica che l'instaurarsi di una nuova convivenza dotata dei connotati di stabilità e continuità "rescinde ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale e con ciò ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile (con la sola differenza che nel caso di nuove nozze il diritto viene meno ex lege, mentre in questo caso è necessario un accertamento giudiziale) non è persuasiva nella sua assolutezza, nè quanto alla automatica caducazione del diritto all'assegno, nè nella conseguenza, che essa necessariamente reca con sè, della perdita automatica, in caso di nuova convivenza, anche della componente compensativa dell'assegno”.

Assegno divorzile nuova convivenza: Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 e la componente assistenziale degli assegni divorzili

Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su assegno divorzile e nuova convivenza, per contro, opta per una diversa soluzione che si fonda sulla distinzione delle componenti dell'assegno divorzile, essendovi una componente assistenziale e una componente compensativo-perequativa. in caso di nuova convivenza verrebbe meno la prima ma non la seconda. Quanto alla prima, per Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su assegno divorzile e nuova convivenza: “l'instaurazione di una nuova convivenza stabile, frutto di una scelta, libera e responsabile, comporta la formazione di un nuovo progetto di vita con il nuovo compagno o la nuova compagna, dai quali si ha diritto a pretendere, finché permanga la convivenza, un impegno dal quale possono derivare contribuzioni economiche che non rilevano più per l'ordinamento solo quali adempimento di una obbligazione naturale, ma costituiscono, dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di fatto, anche l'adempimento di un reciproco e garantito dovere di assistenza morale e materiale (come attualmente previsto dalla L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 37), benché non privo di precarietà nel suo divenire, in quanto legato al perdurare della situazione di fatto” (Cass. Sez. Un. 5 novembre 2021, n. 32198 su assegno divorzile nuova convivenza). la conseguenza è dunque che "qualora sia stata fornita la prova dell'instaurarsi di tale stabile convivenza, il cui accertamento può intervenire sia nell'ambito dello stesso giudizio volto al riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio, come nella specie, sia all'interno del giudizio di revisione delle condizioni patrimoniali del divorzio, può ritenersi che cessi, in conseguenza del nuovo progetto di vita intrapreso, che indubbiamente costituisce una cesura col passato, e nell'ambito del quale l'ex coniuge potrà trovare e prestare reciproca assistenza, il diritto alla componente assistenziale dell'assegno, anche se il nuovo nucleo familiare di fatto abbia un tenore di vita che non sia minimamente paragonabile al precedente, e neppure a quello che sarebbe assicurato al convivente qualora potesse integrarlo con l'assegno divorzile” (Cass. Sez. Un. 5 novembre 2021, n. 32198 su assegno divorzile e nuova convivenza).

La componente compensativo-perequativa dell'assegno divorzile: non viene meno con la nuova convivenza

Assegno divorzile nuova convivenza: diversamente dal caso precedente, per Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 la nuova convivenza può non far venire meno il diritto all'assegno divorzile nella sua componente compensativo-perequativa. Cass. Sez. Un. 5 novembre 2021, n. 32198 indica infatti che "non altrettanto può valere per la componente compensativa, ove essa non abbia già trovato la sua soddisfazione dentro il matrimonio, con la stessa scelta del regime patrimoniale, o con gli accordi intervenuti spontaneamente tra i coniugi o mediati dai loro avvocati al momento del divorzio, per risolvere autonomamente le ricadute economiche della crisi matrimoniale. Come osservava anni addietro una attenta dottrina, se il coniuge più debole ha sacrificato la propria esistenza professionale a favore delle esigenze familiari, è ingiusto che egli perda qualsiasi diritto ad una compensazione dei sacrifici fatti solo perchè, al momento del divorzio o prima di esso, si è ricostruito una vita affettiva. La considerazione del contributo dato da ciascun coniuge durante la comunione familiare, in funzione retributivo-compensativa, serve ad evitare, come segnalato da una attenta dottrina, equivoci condizionamenti e commistioni rispetto alle successive opzioni esistenziali dell'interessato, assicurandogli, nel reale rispetto della sua dignità, il riconoscimento degli apporti e dei sacrifici personali profusi nello svolgimento della (ormai definitivamente conclusa) esperienza coniugale. L'adeguato riconoscimento degli apporti di ciascuno dei coniugi alla vita familiare è l'indispensabile condizione per affrontare in maniera autonoma e dignitosa, al di fuori da ogni assistenzialismo, percorsi di vita definitivamente separati” (Cass. Sez. Un. 5 novembre 2021, n. 32198 su nuova convivenza e assegno divorzile). Su tale questione, sempre le Sezioni Unite evidenziano che “quanto alla componente compensativa, in caso di nuova convivenza il coniuge beneficiario non perde automaticamente il diritto all'assegno, ma esso potrà essere rimodulato, in sede di revisione, o quantificato, in sede di giudizio per il suo riconoscimento, in funzione della sola componente compensativa, purchè al presupposto indefettibile della mancanza di mezzi adeguati, nell'accezione sopra riportata, si sommi, nel caso concreto, il comprovato emergere di un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dell'altro coniuge, che rimarrebbe ingiustamente sacrificato e non altrimenti compensato se si aderisse alla caducazione integrale. Un sacrificio che è proteso solo verso il passato e che solo nella definitiva regolamentazione dei rapporti con l'ex coniuge, in relazione al delimitato arco di vita del matrimonio, può trovare la sua soddisfazione” (Cass. Sez. Un. 5 novembre 2021, n. 32198 su nuova convivenza e assegno divorzile). Da ultimo, sempre su questa questione, Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su assegno divorzile e nuova convivenza precisa ancora che “questa componente, che costituisce la stima del contributo dato alla formazione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge nell'arco di tempo definito del matrimonio, rimarrebbe irrimediabilmente perduta per l'ex coniuge, che pure ha contribuito alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge, accettando di rinunciare ad occasioni di lavoro o dedicandosi alla famiglia per facilitare la progressione in carriera dell'altro coniuge e la formazione di un patrimonio negli intenti destinato ad essere comune ma rimasto, a cagione dello scioglimento del progetto di vita comune, appannaggio dell'altro coniuge” (Cass. Sez. Un. 5 novembre 2021, n. 32198).