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Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641: divisione casa familiare assegnata

15 giugno 2022

La recente sentenza Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 sulla divisione casa familiare assegnata ha posto fine alla diatriba riguardante il valore da attribuire all’immobile in sede di divisione ove tale immobile costituisca la casa familiare assegnata a un coniuge.

Per Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 sulla divisione casa familiare assegnata, ove chieda l’attribuzione dell’intera proprietà il coniuge al quale la casa famigliare sia assegnata deve essere considerato il valore pieno dell’immobile, dovendosi casomai tener conto del venir meno della assegnazione con una modifica dei provvedimenti sull’assegno di mantenimento. Per contro, ove sia il coniuge che non abbia la casa familiare assegnata a chiederne l’assegnazione, occorre considerare il valore diminuito in considerazione dell’opponibilità a tale soggetto del vincolo derivante dall’assegnazione che nella sostanza impedisce il godimento del bene fino alla indipendenza economica dei figli.

Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641: divisione casa familiare assegnata
Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641: divisione casa familiare assegnata

Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641: attribuzione casa familiare al coniuge a cui è assegnata

Come anticipato, per Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 sulla divisione casa familiare assegnata “nel caso in cui lo scioglimento della comunione immobiliare si attui mediante attribuzione dell'intero al coniuge affidatario della prole, il valore dell'immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poichè esso viene ad essere assorbito o a confondersi con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell'altro coniuge, bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell'immobile attribuito in proprietà esclusiva all'altro coniuge, risultando, a tal fine, irrilevante la circostanza che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo, in quanto il relativo aspetto continua a rientrare nell'ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole da regolamentare nella sede propria, con la eventuale modificazione in proposito dell'assegno di mantenimento” (Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 su divisione casa familiare assegnata).

Le ragioni di tale scelta vengono spiegate da Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 sulla divisione casa familiare assegnata in questo modo “qualora il bene venga attribuito in proprietà esclusiva al coniuge che già ne godeva come casa coniugale, verrà a prodursi l'effetto della concentrazione in capo allo stesso coniuge di tale diritto di godimento e del diritto dominicale sull'intero immobile, che permane privo di vincoli, con la conseguenza che il primo, già derivante dal provvedimento di assegnazione giudiziale, risulterà assorbito dall'acquisito diritto in proprietà esclusiva dell'immobile stesso, il quale, perciò, ne determinerà l'estinzione (secondo parte della dottrina si tratterebbe di una forma assimilabile a quella di un'estinzione per confusione)” (Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 su divisione casa familiare assegnata).

Sempre per Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 su divisione casa familiare assegnata la conseguenza di tale valutazione giuridica è quella per cui “in sede di valutazione economica del bene "casa familiare" ai fini della divisione, il diritto di godimento di esso conseguente al procedimento di assegnazione non potrà avere alcuna incidenza sulla determinazione del conguaglio dovuto all'altro coniuge, in quanto lo stesso - come già rimarcato si atteggia come un atipico diritto personale di godimento (e non un diritto reale) che viene a caducarsi con l'assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, divenendo, in tal caso, la sua persistenza priva di una base logico-giuridica giustificativa, anche in virtù dell'applicazione del principio generale secondo cui nemini res sua servit” (Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 su divisione casa familiare assegnata).

Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 e attribuzione casa familiare al coniuge a cui è assegnata: verifica dei contrapposti interessi

In relazione alla valutazione appena operata da Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 su divisione casa familiare al coniuge a cui è assegnata, verrebbe da pensare che tale soluzione può essere negativa per il coniuge al quale la casa familiare era assegnata e vantaggiosa per l’altro.

Il coniuge che aveva la casa famigliare assegnata deve pagare integralmente il valore della quota dell’altro: tale soggetto si trova pagato un corrispettivo che mai avrebbe ricevuto da un terzo, tenendo conto del fatto che il provvedimento di assegnazione creava un vincolo che diminuiva chiaramente il valore del bene, essendo precluso il godimento fino all’indipendenza economica dei figli.

Ma Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 su divisione casa familiare al coniuge a cui è assegnata evidenzia anche un altro interesse da considerare: indica che, “ove si operasse la decurtazione del valore in considerazione del già riconosciuto diritto di godimento della "casa familiare", il coniuge non assegnatario verrebbe ingiustamente penalizzato con la corresponsione di una somma che non sarebbe rispondente alla metà (nell'ipotesi di antecedente comproprietà al 50%) dell'effettivo valore venale del bene. Ciò trova conforto anche nella considerazione che, qualora intendesse rivenderlo a terzi, l'assegnatario della proprietà esclusiva (che decidesse di trasferire altrove la residenza comune con i figli, così rendendo l'immobile libero) potrebbe ricavare l'intero prezzo del mercato, pari al valore venale del bene, senza alcuna diminuzione” (Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 su divisione casa familiare al coniuge a cui è assegnata).

Ma la stessa Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 su divisione casa familiare al coniuge a cui è assegnata non è insensibile al possibile pregiudizio economico subito da coniuge al quale la casa familiare si assegnata. La sentenza indica, infatti, che “appurata in tale ipotesi l'insussistenza di un'incidenza sul valore venale del bene, non si può escludere - pur rimanendo tale aspetto attinente al solo profilo strettamente familiare - che il coniuge, divenuto titolare della proprietà esclusiva sull'intero bene all'esito delle operazioni divisionali, possa eventualmente chiedere l'adeguamento del contributo di mantenimento dei figli all'altro coniuge-genitore, in quanto nella determinazione del relativo assegno, pur venendo meno la componente inerente l'assegnazione della casa familiare, il genitore, non residente con i figli o non affidatario, rimane obbligato a soddisfare pro quota il diritto dei figli (minori o ancora non autosufficienti) a poter usufruire di un'adeguata abitazione (v. Cass., Sez. I, n. 16739/2020)” Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 su divisione casa familiare al coniuge a cui è assegnata.

Sempre Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 su divisione casa familiare al coniuge a cui è assegnata evidenzia a tale riguardo che “non può nemmeno escludersi che, a seguito dell'estinzione del vincolo di destinazione a casa familiare (derivante dagli effetti della divisione), si possa convenire tra i coniugi separati (o divorziati), in sede di revisione dei provvedimenti afferenti agli assetti familiari, un affidamento dei figli al coniuge non attributario, all'esito della divisione, dell'immobile già avente detta destinazione, con una correlata nuova regolamentazione della contribuzione per i figli (fino al raggiungimento della loro autosufficienza), in ipotesi anche con esonero dall'assolvimento di tale obbligo per effetto dell'accordo tra gli stessi (ex) coniugi” (Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 su divisione casa familiare al coniuge a cui è assegnata).

Divisione casa familiare assegnata: Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 e attribuzione al coniuge non assegnatario dell’immobile

Chiaramente, vi è anche la possibilità che in sede di divisione l’immobile sia attribuito in proprietà al coniuge al quale la casa familiare non si assegnata.

In tal caso, per Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 su divisione casa familiare e attribuzione al coniuge al quale non è assegnata il valore deve essere considerato tenendo conto del provvedimento di assegnazione della casa.

Infatti, si è indicato che “nell'ipotesi in cui la comunione immobiliare venga sciolta a seguito della divisione giudiziale con l'attribuzione dell'immobile in proprietà esclusiva a favore del coniuge non assegnatario dello stesso quale casa coniugale (e non affidatario della prole), quest'ultimo si troverà in una situazione comparabile a quella del terzo acquirente dell'intero (a seguito di aggiudicazione in esito al procedimento divisionale, con le relative valutazioni del caso ad opera dell'ausiliario tecnico del giudice), ovvero diventerà titolare di un diritto di proprietà il cui valore dovrà essere decurtato dalla limitazione delle facoltà di godimento da correlare all'assegnazione dell'immobile al coniuge affidatario della prole, permanendo il relativo vincolo sullo stesso con i relativi effetti pregiudizievoli derivanti anche dalla sua trascrizione ed opponibilità ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.” (per Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 su divisione casa familiare e attribuzione al coniuge al quale non è assegnata).

In conclusione, per Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 su divisione casa familiare assegnata “da quanto appena posto in risalto deriva, quindi, una soluzione differenziata del valore dell'immobile, a seconda che il medesimo sia assegnato in proprietà esclusiva al coniuge che (per essere residente con i figli o affidatario degli stessi) aveva su di esso il diritto di cui al citato art. 337-sexies c.c., comma 1 (già art. 115-quater c.c.) ovvero, in alternativa, sia trasferito in proprietà per l'intero all'altro coniuge, o venduto ad un terzo, posto che, in questi due ultimi casi, il diritto di godimento in capo all'altro coniuge continua a sussistere” (Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022 n. 18641 su divisione casa familiare assegnata).