Separazione mutuo conto cointestato, pagamento e regresso: il caso di specie
La sentenza Trib. Padova 18 marzo 2022 su Conto corrente cointestato, pagamento mutuo e regresso in una questione connessa a una separazione esaminava la richiesta di un coniuge di essere rimborsato della quota parte di mutuo pagata da lui anche per la parte riferibile all’ex coniuge. In particolare il mutuo era pagato da un conto corrente cointestato ma alimentato dalle sole somme del coniuge che agiva in regresso.
Era infatti accaduto questa situazione: “sebbene gli importi utilizzati per il rimborso del mutuo provenissero da un conto corrente cointestato ai due coniugi (c/c n. (...)), l'esame degli estratti conto prodotti dal G. (cfr. doc. 5A, 5B, 5C, 5D) dimostra come il conto fosse alimentato pressoché integralmente dal G. con redditi provenienti dalla propria attività (che anche in regime di comunione dei beni rimangono di pertinenza del rispettivo titolare, salvo a diventare comuni, nella misura in cui non siano stati già consumati, al verificarsi di una causa di scioglimento del matrimonio, giusta il disposto dell'art. 177, lett. c), c.c.)” (Trib. Padova 18 marzo 2022 su Conto corrente cointestato, pagamento mutuo e regresso in una questione connessa a una separazione).
In particolare, in quella ipotesi era accaduto che “il conto corrente - nel periodo temporale di interesse - risulta alimentato dagli stipendi percepiti dal G. per l'attività lavorativa svolta dapprima per G. s.p.a. (vedasi altresì accredito del T.F.R. risultante dal doc. 5A) e in seguito per H.B. F.A.I. s.p.a, nonché da accrediti percepiti a titolo di rimborsi spese per l'attività professionale espletata (vedasi le voci "note spese" di cui al doc. 5B, 5C, 5D)” (Trib. Padova 18 marzo 2022 su questione connessa a una causa di separazione).
Il coniuge, per contro, non aveva partecipato a questi pagamenti:
- Pur se era vero è che “dal ricorso per separazione consensuale dei coniugi risulta come anche A.S. percepisse - sino al 31.12.2013 - uno stipendio medio di 297,00 Euro derivante dall'attività lavorativa svolta presso l'ambulatorio ginecologico del dott. V. e della dott.ssa P. (cfr. doc. 4 di G.G.); tuttavia, va osservato che di tali poste attive non risulta alcuna traccia negli estratti riferiti al conto corrente cointestato prodotti dal G.” (Trib. Padova 18 marzo 2022 su questione connessa a una causa di separazione);
- Ancora, “gli stessi capitoli di prova articolati sul punto dalla S. sono da reputarsi irrilevanti, in quanto inidonei a dimostrare l'affluenza sul conto corrente cointestato di rimesse di sua pertinenza” (Trib. Padova 18 marzo 2022 su Conto corrente cointestato, pagamento mutuo e regresso in una questione connessa a una separazione);
- E infine, neppure poteva “darsi rilevanza, ai fini della presente causa, ai giroconti effettuati dalla S. dal proprio conto corrente personale a quello cointestato con il G. nel periodo da marzo 2007 a giugno 2008 (cfr. i docc. prodotti in allegato alle note scritte di udienza del 13.11.2020), posto che per stessa ammissione della opponente la provvista versata sul c/c cointestato è stata immediatamente utilizzata per far fronte ad alcune specifiche spese (ad esempio il pagamento di acconti sul prezzo di compravendita dell'immobile di via A. ovvero il pagamento degli arredi della casa) in data antecedente al pagamento delle rate del mutuo; sicché deve escludersi che tali giroconti abbiano fornito la provvista per l'adempimento dell'obbligo di rimborso del finanziamento” (Trib. Padova 18 marzo 2022 su Conto corrente cointestato, pagamento mutuo e regresso in una questione connessa a una separazione).
Separazione mutuo conto cointestato: pagamento, regresso e irrilevanza del regime patrimoniale dei coniugi
Sempre nella sentenza Trib. Padova 18 marzo 2022 su Conto corrente cointestato, pagamento mutuo e regresso in una questione connessa a una separazione si evidenziava che, per la soluzione del caso, fosse irrilevante il regime patrimoniale dei coniugi: infatti “quanto ai richiami della S. al regime di comunione dei beni fra i coniugi e all'apporto che ella, pur non lavorando, avrebbe apportato alla conduzione della vita famigliare, gli stessi risultano inconferenti posto che la domanda del G. ha oggetto ben diverso, ovvero il diritto di regresso del condebitore solidale G.G. in relazione al pagamento delle rate del mutuo” (Trib. Padova 18 marzo 2022 su Conto corrente cointestato, pagamento mutuo e regresso in una questione connessa a una separazione).
Conto corrente cointestato e mutuo: separazione, prova della titolarità delle somme e regresso
La questione esaminata da Trib. Padova 18 marzo 2022 su Conto corrente cointestato, pagamento mutuo e regresso in una questione connessa a una separazione è dunque da un lato quella della titolarità delle somme presenti nel conto corrente cointestato (che si presumono di entrambi i titolari ma con possibilità di prova contraria) e dall’altro quella del diritto al regresso del titolare che dimostri un pagamento del mutuo in misura eccedente la propria quota interna attraverso la prova che le somme transitate nel conto non erano di entrambi (conformemente alla presunzione di legge) ma del solo coniuge che agisce in regresso.
Dal primo profilo, Trib. Padova 18 marzo 2022 su Conto corrente cointestato, pagamento mutuo e regresso in una questione connessa a una separazione indica che, stante la situazione di fatto sopra descritta (conto alimentato da compensi del solo coniuge che agisce in regresso) ““la presunzione di pari contitolarità del saldo presente nel conto corrente, operante nei rapporti interni fra i correntisti ai sensi dell'art. 1298 comma 2 c.c., deve ritenersi vinta dal G., il quale ha provato di avere alimentato pressoché integralmente il conto corrente nel periodo temporale in esame e, così, di avere provveduto con sostanze proprie al rimborso del mutuo sino al 5.11.2013” (Trib. Padova 18 marzo 2022 su questione connessa a una causa di separazione).
Dal secondo profilo, stante questa prova concreta, si è ritenuta fondata la richiesta di regresso per il pagamento della metà della somme pagata dal solo coniuge che agiva: “in considerazione del pagamento da parte del condebitore solidale G.G. dell'intero debito relativo al mutuo ipotecario per un importo complessivo pari a Euro 48.725,37 - di cui Euro 35.126,62 a titolo di interessi dal 31.07.2008 al novembre 2013 ed Euro 13.598,75 a copertura della maxi-rata del 30.06.2011 (cfr. doc. 2 "elenco rate mutuo" di G.G.) - lo stesso ha quindi il diritto di ripetere dalla condebitrice A.C.S. la quota che su quest'ultima gravava, pari a Euro 24.362,68” (Trib. Padova 18 marzo 2022 su questione connessa a una causa di separazione).