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Revisione assegno divorzile

6 dicembre 2023

Revisione assegno divorzile.

Quali sono i presupposti e i giustificati motivi per ottenere la revisione o la modifica dell’assegno divorzile?

Come rileva a tal fine il nuovo orientamento della Cassazione in tema di presupposti per l’assegno divorzile?

Una recente sentenza della Cassazione in tema di presupposti e nuovo orientamento in relazione alla modifica e revisione dell’assegno divorzile.

Revisione assegno divorzile
Revisione assegno divorzile

Revisione assegno divorzile e i giustificati motivi per la modifica

La sentenza della Cassazione del 24 maggio 2022, n. 16725, che riguarda la revisione e modifica dell'assegno divorzile, fornisce indicazioni precise su come deve procedere il giudice in questi casi. Viene stabilito che, nel valutare la richiesta di modifica o revisione dell'assegno divorzile, il giudice non deve rinnovare l'analisi dei presupposti che hanno portato al riconoscimento originario dell'assegno. Invece, il giudice deve concentrarsi sui motivi specifici presentati per la revisione, valutando se questi motivi rappresentino una significativa variazione rispetto alle condizioni finanziarie precedentemente stabilite tra i coniugi al momento del divorzio.

La sentenza sottolinea l'importanza di una valutazione comparativa della situazione patrimoniale attuale di entrambi i coniugi, senza però rivedere le basi iniziali dell'assegnazione dell'assegno. Questo approccio rispetta il principio di giudicato "rebus sic stantibus", che si riferisce ai provvedimenti presi sulla base delle circostanze esistenti al momento della decisione. La sentenza indica che "allorchè si procede alla revisione delle condizioni economiche che hanno determinato l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore di uno dei coniugi, l'apprezzamento a cui il giudice è chiamato impone una valutazione comparativa della condizione patrimoniale di entrambi i coniugi, che non deve tuttavia consistere in una rinnovata valutazione dei presupposti che hanno comportato a suo tempo il riconoscimento della provvidenza, ma deve limitarsi, anche per la naturale attitutidine al giudicato rebus sic stantibus che possiedono i provvedimenti pronunciati al riguardo, a prendere atto dei giustificati motivi posti a fondamento della relativa istanza e a registrarne la portata modificativa rispetto all'assetto assunto dai rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi di seguito allo scioglimento del vincolo matrimoniale” (Cass. 24 maggio 2022, n. 16725 su revisione, presupposti e nuovo orientamento).

In precedenza, altre decisioni della Cassazione avevano già stabilito che per la revisione dell'assegno divorzile è necessario accertare un cambiamento significativo nelle condizioni economiche dei coniugi che possa modificare l'assetto patrimoniale stabilito inizialmente. Questo processo di revisione non implica una nuova valutazione autonoma dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma piuttosto una verifica dell'impatto delle nuove circostanze rispetto all'equilibrio finanziario precedentemente raggiunto, adeguando di conseguenza l'importo o l'obbligo di pagamento dell'assegno sulla base della situazione patrimoniale e reddituale aggiornata. Ad esempio si era indicato che “la revisione dell'assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (in questo senso già Cass. 23 aprile 2019. n. 11177; Cass. 13 gennaio 2017, n. 787; Cass. 2 maggio 007, n. 10133).

Revisione assegno divorzile e nuovo orientamento

Come noto, le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito quali siano i presupposti e le componenti dell’assegno divorzile.

Da tale prospettiva, con una certa frequenza ci si chiede se questo nuovo orientamento consenta di chiedere la revisione dell’assegno divorzile in considerazione del fatto che quello già a suo tempo previsto potrebbe essere non corretto alla luce dei presupposti per il contributo economico divorzile ora precisati dalle Sezioni Unite.

In sintesi la questione è: se il nuovo orientamento consenta di chiedere la revisione dell’assegno divorzile anche in assenza di modificazione della situazione di fatto oppure se, deducendo una modifica della situazione di fatto, sia possibile ottenere una revisione dell’assegno divorzile non solo ottenendo una revisione che tenga conto della mutata situazione ma anche della nuova lettura dei presupposti.

Da tale profilo, Cass. 24 maggio 2022, n. 16725, che si esprime sulla modifica e revisione dell’assegno divorzile, indica appunto che “va data continuità anche alla luce degli sviluppi che la materia ha conosciuto per effetto di SS.UU. 18287/2018, che, immutando il pregresso quadro di riferimento, ha ritenuto di riconoscere nell'attribuzione dell'assegno divorzile, accanto alla funzione tipicamente assistenziale, anche una funzione perequativa e compensativa in favore del coniuge economicamente più debole” (Cass. 24 maggio 2022, n. 16725 su revisione, presupposti e nuovo orientamento).

In particolare, il caso esaminato da Cass. 24 maggio 2022, n. 16725, che si esprime sulla modifica e revisione dell’assegno divorzile, era il seguente: “la Corte d'Appello e, prim'ancora, il giudice di primo grado, pur non astenendosi dal procedere alla valutazione comparativa sottesa al giudizio di revisione di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, sono pervenuti ad un approdo incoerente rispetto alle allegazioni fattuali a cui aveva proceduto l'odierno ricorrente nel corso del giudizio, evidenziando a fronte degli accordi a suo tempo presi, l'insorgenza di un significativo fatto nuovo rappresentato dall'avvenuta costituzione da parte sua di una nuova famiglia e dalla conseguente assunzione di non secondari obblighi di mantenimento verso i suoi componenti; fatto che, sebbene introducesse rispetto al quadro dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, come scaturito dall'accordo preso a suo tempo, un indubbio elemento di squilibrio a svantaggio dell'odierno ricorrente e si rendesse perciò del tutto idoneo a determinare un più meditato ripensamento degli accordi assunti, è invece rimasto visibilmente ai margini del ragionamento decisorio sviluppato dalla Corte d'Appello che, operandone una valutazione nell'insieme degli altri elementi istruttori, non ne è ha colto in tutta la sua portata l'oggettiva consistenza di cui esso innegabilmente si veste sul terreno patrimoniale alla luce delle nuove frontiere indicate in materia dal diritto vivente” (Cass. 24 maggio 2022, n. 16725 su revisione dell’assegno divorzile, presupposti e nuovo orientamento).

Come rileva il nuovo orientamento sui presupposti per la modifica del mantenimento?

Quanto, in particolare, al rilievo che il nuovo orientamento può avere in sede di revisione dell’assegno divorzile, pur indicando la sentenza in commento che in sede di revisione occorre muoversi partendo nella sostanza dall’equilibrio a suo tempo fissato dal provvedimento da modificare, finisce poi indicare che nella discrezionalità del giudice un qualche spazio di manovra vi può essere.

Dal primo profilo, quello per il quale la revisione dell’assegno divorzile deve partire dall’equilibrio preesistente, si indica che il giudice in sede di revisione dell’assegno divorzile deve muoversi “nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento [e deve quindi] limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” Cass. 24 maggio 2022, n. 16725 su revisione dell’assegno divorzile, presupposti e nuovo orientamento).

Dal secondo profilo, quello del rilievo del nuovo orientamento sui presupposti dell’assegno divorzile e sulla sua revisione, la sentenza indica che “né nell'indicare, peraltro, al giudice la via in direzione della quale instradare il giudizio di rinvio, può credersi che il collegio ecceda i limiti del proprio ufficio; per vero il comando che si intende qui impartire vuole rimarcare solo l'inanità di una valutazione che maneggia grandezze di ordine meramente numerico, quando, al contrario, la fisionomia che l'assegno divorzile è venuto ad assumere secondo gli indici della nomofilachia postula un giudizio che deve mostrarsi in linea con i modi in cui si atteggia ora il canone della solidarietà post-matrimoniale e che non si sottrae perciò al metro della legalità che è precipuo compito di questa Corte controllare e, se del caso ripristinare quando sia violata” (Cass. 24 maggio 2022, n. 16725 su revisione, presupposti e nuovo orientamento).

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