Impresa familiare e comunione de residuo: introduzione su Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889
Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo, ricorda anzitutto la questione: “la dottrina ha visto un significativo contrasto tra le due tesi richiamate, sin dall'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia che ha appunto introdotto l'istituto della comunione legale, con la sua sotto-ipotesi della comunione de residuo, essendo le incertezze favorite da una Ric. 2019 n. 34818 sez. SU - ud. 10-05-2022 -18- Numero registro generale 34818/2019 Numero sezionale 222/2022 Numero di raccolta generale 15889/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 non perspicua formulazione letterale delle norme e da una scarna disciplina da parte del legislatore, che ha rimesso agli interpreti la risoluzione del dubbio obiettivamente posto dalle previsioni dettate al riguardo.
Peraltro, accertare se si tratti di un diritto reale ovvero di un diritto di credito diviene rilevante anche ad ulteriori fini ed incide non solo per la posizione dei coniugi, ma anche, e forse in maniera ancora più significativa, nei rapporti con i terzi, e soprattutto con i creditori del coniuge imprenditore, e ciò in particolare nel caso in cui la situazione debitoria abbia infine determinato l'insorgenza di una procedura concorsuale” (Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo).
Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889 e impresa familiare e comunione de residuo: il principio di diritto
Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo, dopo aver dato atto dei due diversi orientamenti e dopo aver motivato la soluzione adottata, in definitiva conclude in questo modo: “ad avviso della Corte la questione oggetto dell'ordinanza di rimessione deve quindi essere decisa optando per la tesi della natura creditizia del diritto nascente dalla comunione de residuo, riconoscendo un diritto di compartecipazione sul piano appunto creditizio, pari alla metà dell'ammontare del denaro o dei frutti oggetto di comunione de residuo, ovvero del controvalore dei beni aziendali e degli eventuali incrementi, al netto delle passività” (Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo).
In definita il principio di diritto affermato da Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo è il seguente: "Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data".
Impresa familiare e comunione de residuo: la tesi della natura reale del diritto del coniuge
Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo ricorda anzitutto come parte della dottrina sia orientata per la natura reale del diritto del coniuge: “la dottrina che sostiene la natura reale del diritto del coniuge non imprenditore sui beni ricadenti nel novero della cd. comunione de residuo trae principale argomento dalla lettera della legge che, per le ipotesi di cui all'art. 177, lett. a) e b), prevede che i beni interessati "costituiscono oggetto della comunione", ed all'art. 178 c.c., (quanto all'azienda gestita solo da un coniuge), prevede che i beni destinati all'esercizio dell'impresa (se costituita dopo il matrimonio) e gli incrementi dell'azienda (costituita anche precedentemente) "si considerano oggetto della comunione", sempre che sussistano ancora al momento dello scioglimento della comunione legale. La scelta semantica del legislatore risulterebbe poi maggiormente conforme alla struttura ed alla ratio dell'istituto, in quanto se si giustifica un sacrificio per l'interesse del coniuge titolare dei beni de quibus nella permanenza del regime della comunione legale, al fine di assicurare la piena disponibilità dei redditi prodotti e degli incrementi, nonchè la libertà nella gestione dei beni aziendali ex art. 178 c.c., tale sacrificio non può protrarsi una volta che venga meno il regime della comunione legale.
La conseguenza è che i beni in questione, senza mai transitare nell'ambito di quelli sottoposti al regime della comunione legale (con le peculiari regole di amministrazione e gestione), ricadono direttamente in comunione ordinaria” (Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo).
Sempre Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo, evidenzia come questa “soluzione sarebbe poi confortata, sempre sul piano letterale, dal rilievo che l'art. 192 c.c., pur regolando i rimborsi e le restituzioni da effettuare tra i coniugi al cessare del regime legale patrimoniale della famiglia, nulla prevede quanto ai beni oggetto della comunione de residuo, dal che dovrebbe trarsi l'esclusione dell'esistenza di un diritto di credito, quale conseguenza dell'attualizzazione del diritto del coniuge sui beni oggetto della comunione de residuo. I beni in esame, da reputarsi beni personali "manente communione" legale, divengono quindi automaticamente beni comuni, il che offrirebbe maggiori garanzie anche al coniuge, che, divenendone comproprietario, eviterebbe il concorso con i creditori dell'altro coniuge, che invece subirebbe, ove si accedesse alla tesi contrapposta” (Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo).
Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889: la testi del diritto di credito in relazione all’impresa familiare e comunione de residuo
L’altra posizione della dottrina è quella ricordata sempre da Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo: “altra parte della dottrina ha poi evidenziato che, in relazione al dettato dell'art. 178 c.c., quanto alla comunione de residuo concernente l'azienda gestita da uno solo dei coniugi, vi sarebbe una vera e propria impossibilità materiale di concepire una "comunione reale" con riferimento agli incrementi aziendali, i quali consistono in aumenti di valore dei beni aziendali connessi all'attività d'impresa, all'avviamento o al mutamento delle condizioni di mercato, il che porta a reputare che nella maggior parte dei casi non si tratta di beni materiali ma di valori contabili, risultanti dalla differenza tra il valore dell'azienda al momento dell'instaurarsi della comunione legale ed il suo valore al successivo momento dello scioglimento, e quindi insuscettibili di "contitolarità reale"” (Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo).
Peraltro, una ulteriore posizione della dottrina ricordata da Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo è quella della natura intermedia del diritto: “il richiamo alla peculiare natura delle varie ipotesi per le quali il legislatore ha configurato la comunione de residuo ha poi indotto altra parte della dottrina ad adottare una soluzione intermedia tra quelle sinora esposte, ritenendo che la risposta vari a seconda del bene cui rapportare l'istituto, ovvero distinguendo a seconda della diversa causa di scioglimento della comunione legale.
Infatti, la natura reale del diritto andrebbe affermata solo per i beni ex art. 177 c.c., lett. b) e c), - ed in ogni caso - nonchè per i beni ex art. 178 c.c., solo se lo scioglimento della comunione legale avviene perchè l'imprenditore è venuto a mancare, definitivamente o provvisoriamente (morte, anche presunta, assenza), dovendosi invece aderire alla tesi del diritto di credito per tutte le altre ipotesi. Una variante di tale tesi è quella che invece reputa che, in vista della sostanziale tutela della libertà imprenditoriale, la soluzione creditizia andrebbe affermata per i beni e gli incrementi aziendali, mentre quella reale per gli utili derivanti dall'attività imprenditoriale e per i frutti e i proventi ex art. 177 c.c., lett. b) e c), essendo tale soluzione maggiormente fedele anche al dettato normativo” (Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo).
Impresa familiare e comunione de residuo: la motivazione di Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889
Come anticipato, Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo, ha optato per la soluzione che fa riferimento alla natura di diritto di credito del diritto del coniuge.
Ciò, come subito vedremo, soprattutto in una lettura funzionale delle previsioni.
Infatti, Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo, indica che “l'individuazione dei beni oggetto della comunione de residuo testimonia lo sforzo del legislatore di raggiungere un auspicato bilanciamento tra il principio solidaristico, che dovrebbe informare la vita coniugale (art. 29 Cost.), da un lato, e la tutela della proprietà privata e della remunerazione del lavoro, dall'altro (artt. 35, 41 e 42 Cost.).
Inoltre, e con specifico riferimento ai beni di cui all'art. 178 c.c., si pone anche la finalità di non coinvolgere il coniuge non imprenditore nella posizione di responsabilità illimitata dell'altro, assicurando a quest'ultimo la piena libertà d'azione nell'esercizio della sua attività d'impresa.
Non può, infatti, trascurarsi l'esigenza di garantire il coordinamento tra le novità introdotte dalla riforma del diritto di famiglia ed il preesistente impianto codicistico che nelle sue linee fondamentali è volto a privilegiare l'autonoma e libera disponibilità delle risorse, nonchè il principio della circolazione dei valori ed il mantenimento dei livelli di produttività, che non possono soffrire ostacoli eccessivi per effetto della scelta in favore del regime della comunione legale” (Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo).
Da tale prospettiva Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo, indica che “è evidente come il legislatore abbia inteso garantire, finchè dura la comunione legale, al coniuge imprenditore il potere di gestione dell'impresa, investendo a suo piacimento gli utili, e disponendo nel modo più libero dei beni e degli utili aziendali. Ne deriva che i beni oggetto della comunione de residuo, ed in particolare quelli di cui all'art. 178 c.c., che rilevano nella vicenda in esame, non possano considerarsi comuni, almeno fin tanto che non sia intervenuta una causa di scioglimento del regime legale (e non rilevando a tal fine la sola cessazione della destinazione dei beni all'impresa ovvero il venir meno della qualità di imprenditore in capo al coniuge), ancorchè parte della dottrina, al fine di evitare confusione con i beni personali di cui all'art. 179 c.c., preferisca adottare la dizione di beni "propri", di esclusiva titolarità del coniuge percettore” (Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo).
Comunione de residuo e impresa familiare: la scelta operata da Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889
Per quanto ora ricordato, Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo, opta per la tesi della natura di diritto di credito: “ritiene il Collegio che le considerazioni che precedono, dalle quali è dato ricavare come le esigenze solidaristiche familiari siano state in parte reputate recessive a fronte dell'esigenza di assicurare il soddisfacimento di altri concorrenti diritti di pari dignità costituzionale, inducano a prediligere la tesi della natura creditizia del diritto sui beni oggetto della comunione de residuo, tesi che, senza vanificare in termini patrimoniali l'aspettativa vantata dal coniuge sui beni in oggetto, tra l'altro garantisce la permanenza della disponibilità dei frutti e dei proventi e dell'autonomia gestionale, quanto all'impresa, in capo all'altro coniuge, nelle ipotesi previste dall'art. 178 c.c., evitando un pregiudizio altresì per le ragioni dei creditori, consentendo in tal modo la sopravvivenza dell'impresa, e senza che le vicende dei coniugi possano avere una diretta incidenza sulle sorti della stessa” (Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo).
Tale soluzione è giustificata da Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo con una pluralità di ragioni:
- “l'insorgenza di una comunione anche sui beni mobili ed immobili confluiti nell'azienda, con la contitolarità che ne discende pone evidenti problemi nei rapporti con i terzi che abbiano avuto rapporti con l'impresa individuale del coniuge, i quali vedrebbero dal momento dello scioglimento della comunione legale, i beni non più appartenenti per l'intero all'imprenditore, ma in comunione con l'altro coniuge, con la conseguente dimidiazione della garanzia patrimoniale dai medesimi offerta, effetto questo che potrebbe anche scoraggiare i creditori dal continuare a riporre fiducia nella gestione successiva allo scioglimento della comunione legale. Inoltre, proprio la situazione di contitolarità sui beni oggetto della comunione de residuo imporrebbe, nella loro successiva gestione, il rispetto delle regole dettate per i beni comuni, con il concreto rischio di paralisi nell'esercizio dell'attività di impresa, anche laddove si reputi che la qualità di imprenditore resti sempre in capo al solo coniuge che l'aveva prima dello scioglimento del regime della comunione legale” (Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo);
- “ancora, appare priva di intrinseca razionalità la conclusione che si ricollega alla tesi che afferma la natura "reale" del rapporto, per cui si avrebbe un incremento dei legami economici fra i due coniugi proprio quando e, anzi addirittura, proprio "perchè" si sono prodotte vicende che, secondo la stessa previsione legislativa, ne dovrebbero invece comportare la cessazione” (Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo);
- “nè va trascurato il fatto che il passaggio automatico dei beni comuni de residuo dalla titolarità e disponibilità esclusive del coniuge al patrimonio in comunione si tradurrebbe in una menomazione dell'autonomia e della libertà del coniuge stesso, che il legislatore ha, invece, inteso salvaguardare nella fase precedente allo scioglimento, con il rischio che la conflittualità tra coniugi, che spesso caratterizza alcune delle fattispecie che determinano le cessazione del regime patrimoniale legale, possa riverberarsi anche nella gestione e nelle scelte che afferiscano ai beni aziendali caduti nella comunione de residuo” (Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo);
- “il carattere poi ordinario della comunione che verrebbe in tal modo a determinarsi, oltre ad incidere sulle regole gestionali della stessa, porrebbe il problema dei potenziali esiti esiziali per la stessa sopravvivenza dell'impresa, posto che, in assenza di una specifica previsione che contempli una prelazione a favore del coniuge già imprenditore, all'esito della divisione, ove il complesso aziendale non risultasse comodamente divisibile, ben potrebbe chiederne l'attribuzione il coniuge non imprenditore, ovvero, in assenza di richieste in tal senso da parte dei condividenti, si potrebbe addivenire alla alienazione a terzi” (Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo);
- “non trascurabile appare poi la scarsa razionalità che implica sempre la natura reale del diritto in esame, nel caso di morte del coniuge non imprenditore, che determinando del pari lo scioglimento della comunione legale, verrebbe a creare la comunione sui beni di cui all'art. 178 c.c., tra il coniuge imprenditore e gli eredi dell'altro coniuge, che ben potrebbero essere anche estranei al nucleo familiare ristretto (si pensi all'ipotesi in cui dal matrimonio non siano nati figli, con la successione dei fratelli del de cuius, o l'individuazione di eredi terzi rispetto alla famiglia, nei limiti della disponibile)” (Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, su impresa familiare e comunione de residuo);
- “d'altronde non appare facilmente conciliabile con la natura reale del diritto la previsione secondo cui cadano in comunione anche gli incrementi, che per la loro connotazione, in parte anche immateriale (si pensi alla componente spesso rilevantissima dell'avviamento), mal si prestano a configurare una comunione in senso reale sui medesimi”.
Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889: conclusioni su impresa familiare e comunione de residuo
La sentenza Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889 e impresa familiare e comunione de residuo, è di sicuro interesse.
Si tratta di una sentenza importante: una delle numerose sentenze di rilievo nel campo del diritto di famiglia. Anche con questa sentenza la S.C. ha dimostrato di avere ben presente le conseguenze pratiche che derivano dall’applicazione delle disposizioni, facendo applicazione delle norme soprattutto in questa chiave funzionale.