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Assegno mantenimento figli

23 novembre 2023

Assegno mantenimento figli: in cosa consiste?

L’assegno di mantenimento consiste in un contributo, tendenzialmente mensile, che i genitori, in caso di separazione o divorzio, sono tenuti a versare per il mantenimento del figlio o dei figli. L’emolumento economico può essere stabilito sia dinnanzi al Giudice durante il procedimento giudiziale di separazione o divorzio e sia dai genitori di comune accordo.

L’assegno trova la propria fonte nell’obbligo di mantenimento ex art. 315 bis comma 1 del Codice Civile, secondo il quale entrambi i genitori hanno l’obbligo di mantenere, educare, far istruire e assistere moralmente il proprio figlio o i propri figli nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.

La guida completa: vediamo quando è dovuto, come si fa il calcolo, cosa accade quando un figlio diventa maggiorenne, ecc.

Assegno mantenimento figli
Assegno mantenimento figli

Assegno mantenimento figli: introduzione

L'articolo fornisce una panoramica completa e approfondita sul tema dell'assegno di mantenimento per i figli in Italia. In sintesi, l'assegno di mantenimento è un contributo finanziario, di solito mensile, obbligatorio in caso di separazione o divorzio, destinato al sostegno dei figli. Questo contributo è determinato da fattori come le esigenze del figlio, il reddito dei genitori, il tenore di vita pre-separazione e la distribuzione del tempo trascorso dai figli con ciascun genitore. Interessante notare che l'obbligo di mantenimento persiste anche dopo che i figli raggiungono la maggiore età, a meno che non siano economicamente autosufficienti, e si applica sia ai figli nati nel matrimonio sia a quelli nati fuori dal matrimonio.

Un aspetto rilevante riguarda la distinzione tra spese ordinarie, incluse nell'assegno, e spese straordinarie, che sono generalmente suddivise tra i genitori. Inoltre, l'articolo chiarisce che l'assegno di mantenimento per i figli non beneficia di detrazioni fiscali, diversamente dall'assegno versato all'ex coniuge, che ha implicazioni fiscali sia per chi paga sia per chi riceve.

In conclusione, l'assegno di mantenimento per i figli è un elemento cruciale del diritto di famiglia italiano, che assicura che i figli non subiscano un decremento nel loro tenore di vita a seguito della separazione o divorzio dei genitori. La legislazione italiana fornisce un quadro normativo dettagliato per garantire il sostegno economico adeguato ai figli, considerando attentamente le circostanze di ciascuna famiglia e promuovendo il benessere dei minori.

Approfondiamo i vari aspetti.

In cosa consiste l'assegno di mantenimento per i figli?

L’articolo 155 c.c. è il riferimento normativo per la definizione di assegno di mantenimento in favore dei figli: tale assegno di mantenimento consiste in una somma periodica, solitamente mensile, versata da uno dei genitori all’altro e che consente di aiutare a soddisfare le necessità proprie della vita di tutti i giorni dei figli e ad assicurare loro lo stesso stile di vita che avevano prima della sentenza di separazione o divorzio.

Il genitore onerato del pagamento di tale assegno di mantenimento è generalmente quello al quale i figli non sono affidati o che comunque non ha la loro gestione in modo prevalente anche in caso di affido condiviso.

La misura dell’assegno di mantenimento dei figli o del figlio viene stabilita dai genitori in caso di accordo consensuale (fermo chiaramente il controllo del giudice) o fissata dal giudice: generalmente il contributo è più o meno elevato a seconda da un lato del tempo che il figlio pasa con il genitore onerato e dall’altro dalla differenza di capacità economica dei due genitori.

Il contributo viene versato per i figli nati nel matrimonio, ma anche per i figli nati fuori dal matrimonio; viene poi versato sia per i figli minorenni e sia per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Occorre procedere al mantenimento anche del figlio maggiorenne?

Il genitore che versa il mantenimento in favore del figlio (altresì definito genitore obbligato) non può sospendere il pagamento, nemmeno se i figli raggiungono la maggiore età. Quando vengano meno i presupposti per il pagamento sarà il Giudice a stabilire se revocare o meno l’assegno (così Cass. 32529/2018 in tema di assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne).

In particolare, per quanto riguarda i figli maggiorenni, l’obbligo al mantenimento si potrà ritenere cessato solamente nel momento in cui vi è una prova concreta che il figlio maggiorenne abbia raggiunto un’autosufficienza economica.

L’obbligo può cessare nel momento in cui il figlio maggiorenne raggiunge un’indipendenza economica tramite un lavoro tale da consentirgli uno stipendio e un sostentamento fisso. Vi è però un’eccezione: infatti, l’obbligo di mantenimento può cessare anche nel caso in cui il figlio maggiorenne non abbia ancora raggiunto l’indipendenza economica, ma vi è uno stato prolungato di inerzia del figlio o di rifiuto ingiustificato in relazione allo svolgimento di attività lavorative.

In altre parole, qualora il figlio rifiuti offerte lavorative senza giusta causa o non concluda il percorso di studi per disimpegno, il genitore potrà chiedere di revocare l’obbligo al pagamento dell’assegno di mantenimento per il figlio o i figli.

Per i figli maggiorenni portatori di gravi handicap vengono generalmente applicate le stesse regole che vengono applicate per i figli minori, salvo l’ipotesi in cui il figlio percepisca un’indennità o una pensione di invalidità: in quel caso il genitore potrebbe non essere più obbligato ad erogare l’assegno di mantenimento in favore del figlio (chiaramente valutando l’importo percepito, i costi necessari per il figlio, il reddito dei genitori, ecc.).

Come si calcola l’assegno di mantenimento per i figli?

Quanto alla quantificazione del mantenimento in favore dei figli, non vi sono criteri matematici prestabiliti.

Spetta al giudice decidere l’assegno di mantenimento per il figlio o i figli (in caso di separazione o divorzio giudiziale) o valutare la congruità di quello proposto dai genitori di comune accordo (nei giudizi consensuali).

Per il calcolo dell’assegno di mantenimento del figlio o dei figli rileveranno ad esempio:

  • il reddito di ciascuno genitore;
  • le esigenze del figlio (scuola, sport, ogni aspetto educativo della vita del bambino);
  • il tenore di vita goduto precedentemente alla separazione;
  • i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore;
  • le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
A tal proposito l’assegno può essere ridotto qualora il minore trascorra molto tempo con il genitore non collocatario e in alcuni casi addirittura sospeso nel periodo di permanenza presso l’altro genitore (in tal senso Cass. 12308 del 2007).

Come rileva la differenza tra spese ordinarie e straordinarie?

Generalmente l’assegno di mantenimento per il figlio o i figli è comprensivo delle spese ordinarie, vale a dire quei costi che i genitori si trovano a sostenere in via abituale.

Per contro, un tale mantenimento per il figlio o i figli non comprende le spese straordinarie, che generalmente vengono divise tra i genitori al 50% o con percentuali anche differenti nel caso in cui uno dei genitori abbia redditi con un certo scostamento rispetto a quelli dell’altro.

I vari protocolli in uso verso i vari Tribunali di solito indicano cosa è incluso e cosa non è incluso nell’assegno, prevedendo poi per le spese straordinarie modalità di accordo e rimborso.

Aspetti fiscali relativi all’assegno di mantenimento figli

A differenza di quel che accade per l’assegno di mantenimento versato per un coniuge, quello in favore del figlio o dei figli non beneficia di detrazioni fiscali IRPEF. Per cui, il soggetto che versa la somma non può avere alcuna detrazione e il soggetto che la riceve non ha alcun obbligo di denunciarlo come reddito.

Come detto, lo stesso discorso non vale però per l’assegno in favore dell’ex coniuge. In questo caso infatti il c.d. coniuge obbligato potrà detrarre dal proprio guadagno l’importo dell’assegno, mentre il c.d. coniuge percepiente, essendo l’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge ritenuto una tipologia di reddito, dovrà includere l’importo percepito tramite assegno nella dichiarazione dei redditi: vi sarà pertanto una tassazione sull’importo versato a suo favore.

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